Circolari

Circ. n. 41/2021

Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2018/2001/UE dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”

Nell’ambito del Consiglio dei Ministri previsto in data odierna, risulta in fase di approvazione, per l’avvio del successivo iter di consultazione alle Commissioni parlamentari, lo Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2018/2001/UE dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” (in Allegato).

Nel segnalare che lo schema di decreto che si trasmette è una bozza del tutto  provvisoria, dovendo essere ancora sottoposto al vaglio parlamentare per eventuali successive modifiche o integrazioni, sembra comunque utile condividerne i contenuti, anche al fine di acquisire dalle Federazioni di settore, dalle Unioni in indirizzo e dalle società di sistema osservazioni o segnalazioni di criticità che si ritiene utile rilevare in sede parlamentare.

Si rinvia alla lettura del documento, indicando alcuni elementi di sintesi.

 

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.

Il decreto reca, quindi, le disposizioni necessarie all’ attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all’aggiornamento degli obiettivi nazionali fissati dalla legge europea sul clima (Regolamento (UE) n. 2021/1119), con il quale si stabilisce, per l’Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Tra gli elementi di interesse si segnalano - oltre a semplificazioni in termini procedurali ed autorizzativi per l’installazione degli impianti, ai meccanismi di sostegno ed alla disciplina dettagliata di fonti di particolare interesse agricolo (agrivoltaico, biogas, biometano, biomasse, biocarburanti avanzati) – le disposizioni specifiche in materia di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile, a cui viene riconosciuto uno specifico sistema incentivante e le disposizioni finalizzate ad individuare le aree idonee o non idonee all’ubicazione degli impianti.

 

STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

Il testo del decreto, sul quale la Confederazione sarà certamente chiamata ad esprimere le proprie valutazioni in sede parlamentare, allo stato consta di 50 articoli ed 8 allegati, secondo il seguente indice

TITOLO 1 - FINALITA’, DEFINIZIONI E OBIETTIVI NAZIONALI

Articolo 1 - (Finalità)

Articolo 2 - (Definizioni)

Articolo 3 - (Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili)

TITOLO 2 - REGIMI DI SOSTEGNO E STRUMENTI DI PROMOZIONE

CAPO I: Principi Generali

Articolo 4 - (Principi generali)

CAPO II: Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Articolo 5 - (Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione)

Articolo 6 - (Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso)

Articolo 7 - (Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti)

Articolo 8 - (Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia)

Articolo 9 - (Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo)

CAPO III: Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il

biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale

Articolo 10 - (Promozione dell’utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili)

Articolo 11 - (Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano)

Articolo 12 - (Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio di sistema)

CAPO IV: Norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO2

Articolo 13 - (Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali)

Articolo 14 - (Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali)

Articolo 15 - (Utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica)

CAPO V: Progetti comuni e trasferimenti statistici

Articolo 16 - Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri

Articolo 17 - Progetti comuni con Paesi terzi

TITOLO 3 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE, CODICI E REGOLAMENTAZIONE TECNICA

CAPO I: Autorizzazioni e procedure amministrative

Articolo 18 - (Principi e regimi generali di autorizzazione)

Articolo 19 - (Sportello Unico Digitale per le Energie Rinnovabili)

Articolo 20 - (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)

Articolo 21 - (Piattaforma digitale per le Aree idonee)

Articolo 22 - (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)

Articolo 23 - (Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee)

Articolo 24 - (Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano)

Articolo 25 - (Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici)

CAPO II: regolamentazione tecnica e obblighi

Articolo 26 - (Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici)

Articolo 27 - (Obbligo di incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia)

Articolo 28 - (Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine)

Articolo 29 - (Requisiti e specifiche tecniche)

TITOLO 4 - AUTOCONSUMO, COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI E SISTEMI DI RETE

CAPO I: configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili

Articolo 30 - (autoconsumatori di energia rinnovabile)

Articolo 31 - (comunità energetiche rinnovabili)

Articolo 32 - (modalità di interazione con il sistema energetico)

Articolo 33 - (Monitoraggio e analisi di sistema)

CAPO II: reti di teleriscaldamento

Articolo 34 - (Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

CAPO III: reti elettriche, gas e reti idrogeno

Articolo 35 - (accelerazione nello sviluppo della rete elettrica)

Articolo 36 - (Regolamentazione del sistema di misura dell’energia elettrica da fonti rinnovabili per l’attribuzione degli incentivi)

Articolo 37 - (Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas)

Articolo 38 - (Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori)

TITOLO 5 - ENERGIA RINNOVABILE NEI TRASPORTI E CRITERI DI SOSTENIBILITA’ PER BIOCARBURANTI, BIOLIQUIDI E COMBUSTIBILI DA BIOMASSA

Articolo 39 - (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti)

Articolo 40 - (Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere)

Articolo 41 - (Altre disposizioni nel settore del trasporto)

CAPO II: Criteri di sostenibilità

Articolo 42 - (Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa)

Articolo 43 - (Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra)

Articolo 44 - (Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa)

CAPO III: Disposizioni in materia di mobilità elettrica

Articolo 45 - (Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica)

TITOLO 6 - INFORMAZIONE, FORMAZIONE, GARANZIE DI ORIGINE

Articolo 46 - (Garanzie di origine)

Articolo 47 - (Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all’attestazione della prestazione energetica degli edifici)

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I: Monitoraggio, relazioni e controlli

Articolo 48 - (Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni)

CAPO II: Disposizioni finali

Articolo 49 - Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

Articolo 50 - (Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO I - Procedure di calcolo degli obiettivi

ALLEGATO II Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici

ALLEGATO III Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

ALLEGATO IV Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento

ALLEGATO V Contenuto energetico dei combustibili

ALLEGATO VI Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi

ALLEGATO VII Calcolo GHG per combustibili da biomassa

ALLEGATO VIII Materie prime double counting

 

FOCUS SU AUTOCONSUMO E COMUNITÀ ENERGETICHE

All’autoconsumo ed alle comunità energetiche sono dedicate previsioni specifiche di finanziamento ed il Titolo 4 del decreto, rubricato autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete.

 

1.     DEFINIZIONI

L’art.2, comma 1, lettere m), n) ed o): m)    definisce:

m) “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 30;

n)        “comunità di energia rinnovabile” o “comunità energetica rinnovabile”: soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31;

o)        “energia condivisa”: in una comunità di energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato;

 

2. FINANZIAMENTO PER IMPIANTI DI POTENZA PARI O INFERIORE AD 1 MW ED ALTRI MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

L’articolo 5, comma 4 dello schema di decreto prevede che per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto a quello previsto in via generale che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia autoconsumata istantaneamente. L’incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio.

L’articolo 8, quindi (Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia), rinvia ad un decreto l’aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili e le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime.

Sono definiti alcuni criteri direttivi:

a)         possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto;

b)         per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;

c)         l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione;

d)         nei casi in cui la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia condivisa, e dall’incentivo;

e)         la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;

f)         l’accesso all’incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale.

Nelle more dell’adozione del decreto continua ad applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

L’articolo 10,  quindi, che disciplina la promozione dell’utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili, prevede che il meccanismo incentivante di cui al all’articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiornato e che             sono ammesse all’incentivazione le comunità di energia rinnovabili nonché le configurazioni di autoconsumo collettivo per il tramite dei rispettivi soggetti rappresentanti, ivi inclusi i casi in cui i poteri di controllo delle comunità risultino attribuiti per la maggioranza a pubbliche amministrazioni, fermo restando il divieto di cumulo di più incentivi per lo stesso intervento.

Ancora, l’articolo 14, comma 1, lettera e), nel disciplinare i Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali, dispone che      in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo” sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia.

 

3.     CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO E COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Come anticipato, il Capo 1 del Titolo 4 è dedicato alle configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili

L’articolo 30 disciplina l’autoconsumo collettivo, prevedendo che un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:

a)           produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:

1.           realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;

2.           con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso, l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.

b)           vende l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta e offre servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore.

Nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:

a)           gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;

b)           ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile ovvero possono essere realizzati impianti comuni;

c)           si utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini

d)           l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l’energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

e)           la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.

L’articolo 31 disciplina le comunità energetiche rinnovabili, prevedendo che i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a)           l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b)           il la comunità è un soggetto di diritto a se stante e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

c)           per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d)           la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)           fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili ai fini dell’energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;

b)           l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

c)           i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini;

d)           gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità;

e)           i membri delle comunità possono accedere agli incentivi alle condizioni e con le modalità stabilite;

f)            nel rispetto delle finalità la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all’utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

 

Nel rinviare alla lettura della documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.