Circolari

Circ. n. 41/2021

DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”) (G.U. N. 252 DEL 21/10/2021)

DECRETO LEGGE FISCALE “COLLEGATO”

 

È stato pubblicato in G.U. il Decreto 21 OTTOBRE  2021, n. 146 (all.) contenente una serie di misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito, l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni e approfondimenti degli altri Servizi (v. Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico 22 ottobre 2021, n. 69/2021-P.E. 3990), delle Federazioni e di ICN S.p.a.

Il decreto legge è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU e, cioè, il 22 ottobre ed è stato presentato in Parlamento per la sua conversione in legge.

 

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Art. 1 - Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio[1]
Tenuto conto degli effetti economici conseguenti all’emergenza da Covid-19, l’articolo in esame apporta una modifica al comma 3, dell’articolo 68, D.L. n. 18/2021 (D.l. Cura Italia) riformulando i termini ivi previsti ai fini del pagamento delle rate delle c.d. definizioni agevolate (rottamazione-ter e del saldo e stralcio, di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).
In particolare, con la modifica in esame, si stabilisce che le rate delle definizioni agevolate sopra enunciate, già in scadenza nel 2020 e quelle in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021 (comprese quelle per cui il debitore non ha tempestivamente adempiuto nei termini ulteriori previsti dal vigente comma 3, articolo 68, sopra citato), potranno essere saldate entro il 30 novembre 2021, senza determinare l’inefficacia delle definizioni stesse, se il versamento è effettuato integralmente[2].
Per il termine del 30 novembre 2021, troverà applicazione il meccanismo dei cinque giorni di tolleranza di cui all’all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.
Il pagamento dovrà, pertanto, avvenire entro il 6 dicembre 2021.
 
Art. 2 - Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
Sempre in considerazione degli effetti economici conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione prolunga, dagli iniziali 60 giorni, a 150 giorni, il termine entro cui eseguire il pagamento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. 
Conseguentemente, fino allo spirare dei 150 giorni dalla notifica delle predette cartelle, non saranno dovuti gli interessi di mora ed è precluso all’agente della riscossione di avviare la procedura per il recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo.
 
Art. 3 - Estensione della rateazione per i piani di dilazione.
La disposizione in esame interviene sul comma 2-ter dell’articolo 68, D.L. n. 18/2020, sopra citato, relativamente ai piani di rateizzazione in essere (alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020).
In particolare, si prevede che gli effetti del mancato pagamento delle rate[3] si determinano col mancato pagamento di diciotto rate, anche non consecutive (in luogo delle originarie dieci).
I debitori che, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultano decaduti da piani di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi agli stessi piani, rispetto ai quali il termine di pagamento delle rate sospese durante l’emergenza da Covid-19 è fissato al 31 ottobre 2021.
Conseguentemente, i debitori decadranno dal beneficio della rateizzazione solo nel caso di mancato pagamento di diciotto rate[4].
 
Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia fiscale.
Tra le disposizioni introdotte dall’articolo in esame si segnala:
-          il comma 5, con cui viene modificato l’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, (D.L. Sostegni) che, come noto, ha introdotto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nel­l’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Tale credito d’imposta era, prima della modifica in commento, fruibile o in compensazione ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa. Con la modifica in esame, pertanto, viene preclusa la possibilità di usufruire del predetto credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, permanendo come unica modalità di frui­zione la compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
-          i commi da 7 a 12, introducono una complessa procedura diretta a consentire alle imprese che si sono avvalse in modo non congruo e corretto del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ex articolo 3, D.L. n. 145/2013 (maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019), di poter regolarizzare la propria situazione fiscale attraverso il meccanismo del c.d. riversamento, anche rateale, del­l’importo del credito utilizzato in compensazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Le imprese che intendono avva­lersi del riversamento in esame devono trasmettere, entro il 30 settembre 2022, una comunicazione al­l’Agenzia delle entrate, con l’indicazione dell’importo del credito utilizzato in compensazione che dovrà essere riversato entro il 16 dicembre 2022 ovvero in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima da corrispondere sempre entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale, dovranno essere corrisposti, altresì, gli interessi calcolati al tasso legale. La regolarizzazione fiscale, si perfeziona solo con l’integrale versamento di quanto dovuto[5].
Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione ai fini della richiesta di applicazione della procedura del riversamento, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 31 maggio 2022.  È esclusa, infine, la possibilità di attivare la procedura di regolarizzazione qualora, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, l’utilizzo in compensazione, totale o parziale del credito d’imposta, è già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi;
-          il comma 13, con cui viene modificato il comma 13, dell’articolo 1, D.L. n. 41/2021 (D.L. Sostegni), al fine di ricomprendere nel quadro normativo che permette di fruire dei nuovi massimali previsti dalle sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di so­stegno a costi fissi non coperti (di cui alla co­municazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at­tuale emergenza del COVID-19 », e succes­sive modificazioni) anche le misure di aiuto di cui agli articoli 1-ter, 5 e 6-sexies dello stesso decreto-legge n. 41 sopra citato, nonché le misure di aiuto introdotte con gli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 73/2021[6];
-          il comma 14, con cui si ricomprendono tra i soggetti abilitati alla trasmissione delle di­chiarazioni annuali e all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, trasmesse ai sensi dell’articolo 35, D.lgs. n. 241/1997, anche i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, istituito presso il Ministero del­ l’economia e delle finanze, ex D.lgs. n.39/2010.
 
Art. 6 - Semplificazione della disciplina del patent box.
La norma introduce un nuovo regime agevolativo del c.d. Patent box, quale regime opzionale di tassazione agevolata, con il superamento del vecchio regime che prevedeva l’esclusione dalla base imponibile del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190[7].
Con la disposizione in esame, invece, con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa, in rela­zione ai marchi d’impresa, ai brevetti indu­striali, ai software, ai disegni e modelli, ai processi, formule e informazioni rela­tivi ad esperienze acquisite nel campo indu­striale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, è introdotta una maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per i beni immateriali, ai fini della tassazione, comprese anche le attività di ricerca e sviluppo svolte con altre società e con università, enti di ricerca e organismi equiparati.

Nel nuovo regime, che ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile, rientrano anche i marchi d’impresa, prima esclusi.

 

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Il Servizio Legislativo e Legale (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.



[2] Trattasi delle rate da versare nel 2020 e di quelle da versare il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

[3] Effetti del mancato pagamento, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c) D.P.R. N. 602/73:
a)        il debitore decade automaticamente dal beneficio   della rateazione;
b)       l'intero importo iscritto a   ruolo   ancora   dovuto   è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; 
c)        il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
[4] Restano, in ogni caso, validi ed efficaci gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione, nel periodo che va dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento (22 ottobre 2021), e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
Restano, altresì, acquisiti gli interessi di mora corrisposti ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive versate, per i versamenti delle rate sospese dei predetti piani, eventualmente eseguiti nello stesso periodo.
 

 

[5] In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602/73 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.
[6]Trattasi: dei contributi a fondo perduto per le start-up (art. 1-ter, D.l. n. 41/2021); delle definizioni agevolate (art. 5, D.l. n. 41/2021); del credito d’imposta per il canone di abbonamento alle radioaudizioni, eventualmente versato dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti  al pubblico, comprese le attività similari svolte  da  enti  del  Terzo settore, in quanto esenti per l’anno 2021 (art. 6, commi 5 e 6, D.l. n. 41/2021); dell’esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per talune categorie di soggetti (art. 6-sexies, D.l. n. 41/2021 ); del contributo a fondo perduto (art. 1, D.l. n. 73/2021); dell’estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di  locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 4, D.l. n. 73/2021).

[7] È un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.

Sono escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (regime forfetario, tonnage tax, società agricole che calcolano il reddito su base catastale, ecc.).