Circolari

Circ. n. 41/2020

Superbonus 110 – Circolare Agenzia delle entrate n.30/E

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova circolare illustrativa (documento in allegato) in materia di Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus 110).

 La circolare fornisce una sintetica illustrazione delle recenti modifiche alla misura operate dal decreto Agosto che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9- bis e 13-ter dell’articolo 119 e fornisce una raccolta dei principali quesiti relativi a particolari casistiche.

Il provvedimento rappresenta, tra l’altro, il risultato del lavoro svolto da Confcooperative per la soluzione, in via interpretativa, di fattispecie di particolare interesse per il settore cooperativo.  Si segnala, quindi, con soddisfazione, la risposta ad alcuni quesiti sollecitati dall’Organizzazione (alcuni dei quali, con specifico riferimento al settore sociale, condivisi anche con il Forum del Terzo settore), per chiarire le modalità di applicazione della misura, in via generale, al settore edilizio e, più in particolare, alle cooperative sociali ed al settore agricolo.

Ciò premesso, con riferimento ai contenuti della circolare, l’Agenzia fornisce ulteriori precisazioni, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA), in risposta a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata, nonché a quesiti pervenuti da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF), delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali, nonché chiarimenti già forniti dal Direttore dell’Agenzia delle entrate nel corso dell’Audizione del 18 novembre 2020 dinanzi alla Commissione Parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria.

Infine, viene fornito l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle entrate per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in base ai chiarimenti forniti.

Nella circolare è segnalato anche che, tenuto conto della complessità delle disposizioni recate dall’articolo 119 del decreto Rilancio, inoltre, sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è stata inserita un’apposita area tematica dedicata al Superbonus, nell’ambito della quale sono disponibili i link per l’accesso:

− ai Provvedimenti direttoriali dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020, recanti le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio;

− alla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, recante “primi” chiarimenti interpretativi in argomento;

− alla risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, in materia di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e sulle singole unità immobiliari, e correlati limiti di spesa;

− alla guida operativa;

− alle FAQ;

− alle risposte alle istanze di interpello in materia di Superbonus.

Nel rinviare alla lettura della versione integrale del documento, si segnalano di seguito, tra i quesiti riportati, alcuni di interesse, riferiti, in particolare, al settore delle ONLUS ed al settore agricolo.

 

SETTORE ONLUS

Quesito 2.1.1 - Si chiede se l’ammontare complessivo delle spese di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 119, riferito alle singole unità immobiliari, possa intendersi riferito alla singola “camera” o “ufficio” nel caso di strutture di proprietà delle ONLUS, considerata la diversa destinazione d’uso dei relativi immobili rispetto agli edifici residenziali.

L’Agenzia chiarisce che per le ONLUS, le APS e le OdV, il comma 9, lettera d-bis) non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari.

 Per tali soggetti, inoltre, non opera la limitazione indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall’articolo 119, comma 9, lettera b) per le sole «persone fisiche».

Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto Rilancio, invece, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Per quanto riguarda, inoltre, l’individuazione dei limiti di spesa, la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.). In sostanza, se i richiamati soggetti sostengono spese per: − interventi trainanti realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 119; − interventi trainati il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei commi 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.

 

SETTORE AGRICOLO

Quesito 2.1.3 - Si chiede se possono fruire del Superbonus anche i soci o gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, che sostengono spese per gli interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, realizzati su immobili rurali ad uso abitativo posseduti o detenuti dalla società semplice che conduce il fondo e a loro assegnati sulla base di un titolo idoneo (es. verbale di assegnazione dell’immobile da parte dell’assemblea della società debitamente registrato)

L’Agenzia chiarisce che possono fruire del Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto- legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda.

I predetti soggetti possono fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola.

 

Di particolare interesse nell’ambito della circolare anche una tabella riassuntiva della documentazione da presentare, in relazione alle diverse fattispecie che, per comodità di lettura, si riporta di seguito.