L’Agenzia delle
entrate ha pubblicato una nuova circolare illustrativa (documento in allegato)
in materia di Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di
riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus 110).
La circolare fornisce una sintetica
illustrazione delle recenti modifiche alla misura operate dal decreto Agosto
che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9- bis e 13-ter
dell’articolo 119 e fornisce una raccolta dei principali quesiti relativi a
particolari casistiche.
Il provvedimento
rappresenta, tra l’altro, il risultato del lavoro svolto da Confcooperative per
la soluzione, in via interpretativa, di fattispecie di particolare interesse
per il settore cooperativo. Si segnala,
quindi, con soddisfazione, la risposta ad alcuni quesiti sollecitati
dall’Organizzazione (alcuni dei quali, con specifico riferimento al settore
sociale, condivisi anche con il Forum del Terzo settore), per chiarire le
modalità di applicazione della misura, in via generale, al settore edilizio e,
più in particolare, alle cooperative sociali ed al settore agricolo.
Ciò premesso, con
riferimento ai contenuti della circolare, l’Agenzia fornisce ulteriori
precisazioni, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Ente Nazionale
per l’Energia e l’Ambiente (ENEA), in risposta a quesiti posti in occasione di
eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata, nonché a
quesiti pervenuti da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF), delle
associazioni di categoria e degli Ordini professionali, nonché chiarimenti già
forniti dal Direttore dell’Agenzia delle entrate nel corso dell’Audizione del
18 novembre 2020 dinanzi alla Commissione Parlamentare di vigilanza
sull’Anagrafe Tributaria.
Infine, viene fornito
l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto
dell’apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare
all’Agenzia delle entrate per l’esercizio dell’opzione per la cessione del
credito o per lo sconto in fattura, in base ai chiarimenti forniti.
Nella circolare è
segnalato anche che, tenuto conto della complessità delle disposizioni recate
dall’articolo 119 del decreto Rilancio, inoltre, sul sito dell’Agenzia delle
entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è stata inserita un’apposita area tematica
dedicata al Superbonus, nell’ambito della quale sono disponibili i link per
l’accesso:
− ai Provvedimenti
direttoriali dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020, recanti le disposizioni
di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio;
− alla circolare 8
agosto 2020, n. 24/E, recante “primi” chiarimenti interpretativi in argomento;
− alla risoluzione 28
settembre 2020, n. 60/E, in materia di interventi sulle parti comuni di edifici
condominiali e sulle singole unità immobiliari, e correlati limiti di spesa;
− alla guida
operativa;
− alle FAQ;
− alle risposte alle
istanze di interpello in materia di Superbonus.
Nel rinviare alla
lettura della versione integrale del documento, si segnalano di seguito, tra i
quesiti riportati, alcuni di interesse, riferiti, in particolare, al settore
delle ONLUS ed al settore agricolo.
SETTORE
ONLUS
Quesito
2.1.1 - Si chiede se l’ammontare complessivo delle spese di cui al comma 1,
lettera a), dell’articolo 119, riferito alle singole unità immobiliari, possa
intendersi riferito alla singola “camera” o “ufficio” nel caso di strutture di
proprietà delle ONLUS, considerata la diversa destinazione d’uso dei relativi
immobili rispetto agli edifici residenziali.
L’Agenzia chiarisce
che per le ONLUS, le APS e le OdV, il comma 9, lettera d-bis) non prevede
alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si
ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili,
indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile
oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli
interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle
unità immobiliari.
Per tali soggetti, inoltre, non opera la
limitazione indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone
fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati
sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale
solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il
Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o
professionale, come espressamente previsto dall’articolo 119, comma 9, lettera
b) per le sole «persone fisiche».
Non opera neanche
la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla
possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Per espressa
previsione normativa contenuta nell’articolo 119, comma 9, lettera e) del
decreto Rilancio, invece, per le associazioni e società sportive dilettantistiche,
il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di
immobili adibiti a spogliatoi. Per quanto riguarda, inoltre, l’individuazione
dei limiti di spesa, la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari
di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute
nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili
(edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare
(isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.). In
sostanza, se i richiamati soggetti sostengono spese per: − interventi trainanti
realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari il limite di
spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo
119; − interventi trainati il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei
commi 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.
SETTORE
AGRICOLO
Quesito
2.1.3 - Si chiede se possono fruire del Superbonus anche i soci o gli
amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) nonché i
dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda, assunti in conformità alla
normativa vigente in materia di collocamento, che sostengono spese per gli
interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio,
realizzati su immobili rurali ad uso abitativo posseduti o detenuti dalla
società semplice che conduce il fondo e a loro assegnati sulla base di un
titolo idoneo (es. verbale di assegnazione dell’immobile da parte
dell’assemblea della società debitamente registrato)
L’Agenzia chiarisce
che possono fruire del Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri
soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di
società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto-
legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole
nell'azienda.
I predetti soggetti
possono fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute a condizione
che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e,
pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo
svolgimento dell’attività agricola.
Di particolare
interesse nell’ambito della circolare anche una tabella riassuntiva della
documentazione da presentare, in relazione alle diverse fattispecie che, per
comodità di lettura, si riporta di seguito.