Con l’interpello in oggetto, il Ministero del Lavoro,
rispondendo ad un quesito posto da
Confcooperative, Legacoop e AGCI, ha confermato
che il calcolo del 30% dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali tipo
B debba essere effettuato “PER TESTE”, e non in base alle ore effettivamente lavorate
dai soggetti svantaggiati di cui all’art. 4 della legge 381/1991.
L’Interpello si era reso necessario perché, ultimamente,
in alcuni territori avevamo registrato delle prese di posizione non conformi da
parte di alcuni Ispettori dell’Inps che conteggiavano i lavoratori in questione
sulla base delle ore di lavoro effettuate.
Il Ministero ci conferma l’interpretazione corretta della
norma che, nel declinare prima le “persone svantaggiate” (comma 1) e poi nel prevedere che le stesse “devono costituire
almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa” (comma 4), non fa alcun riferimento ad aspetti relativi all’orario di lavoro svolto
dai soggetti svantaggiati.
Ciò risponde anche allo spirito della legge che, come
noto, tende a favorire opportunità lavorative per persone con svantaggio che
hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro anche, e soprattutto, in
presenza di una prestazione lavorativa a tempo pieno.
La posizione del Ministero ribadisce quanto da noi sempre
sostenuto, peraltro richiamando un suo precedente interpello (n.
4/2008), sempre a cura della DG per l’Attività Ispettiva, in cui si precisava
che il 30% è da calcolarsi come “media
annuale dei lavoratori in forza” nella cooperativa (fatte salve diverse
indicazioni ad opera della legislazione regionale).
Ricordato che solo nella misura in cui si rispetta tale
percentuale è possibile per le cooperative sociali tipo B fruire delle
agevolazioni previste dal Legislatore, rimandiamo al testo dell’Interpello, di
agevole lettura, qui allegato insieme al precedente del 2008.