Come ogni anno, sul sito www.lavoro.gov.it è stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro-MEF) che definisce per il prossimo anno i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna in termini occupazionali (i valori sono riferiti al 2022 e il tasso si considera elevato se supera del 25% il valore medio registrato tra tutti i settori e tra tutte le professioni).
Il provvedimento va letto alla luce della riduzione contributiva prevista dalla legge 92/2012 (art. 4, commi 8-11) nella misura del 50% per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi, effettuate in tali settori e professioni.
Il beneficio spetta, previo inoltro di apposita comunicazione a INPS, per un periodo di 18 mesi in caso di rapporto a tempo indeterminato e di 12 mesi in caso di tempo determinato (elevati a 18 in caso di trasformazione a tempo indeterminato).
Tuttavia, fatti salvi eventuali interventi futuri del legislatore, la riduzione per il 2024 sarà inferiore a quella applicabile nel triennio 2021-2023 considerato che per questi tre anni lo sgravio contributivo è stato eccezionalmente innalzato fino al 100%, nel limite di 6.000 euro annui per gli anni 2021-2022 e di 8.000 euro annui per il 2023, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dalla legge di bilancio 2021 e da quella del 2023.(1)
Per una disamina puntuale dei settori (ATECO) e delle professioni (CP2011) cui sono dedicati i benefici – sostanzialmente uguali a quelli dell’anno passato – rimandiamo alle tabelle contenute nel decreto evidenziando, tra i primi, la presenza:
- dell’agricoltura
- delle costruzioni
- del trasporto/magazzinaggio
- dei servizi generali della PA
Nell’ambito delle professioni, sempre a titolo d’esempio, le professioni non qualificate
- nell’agricoltura
- nella manutenzione del verde
- nella pesca
- nel commercio
- nei servizi
Nel rimandare al provvedimento allegato, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
(1) Circolari Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 3 del 13 gennaio 2021 – prot. n. 41 – e n. 1 del 10 gennaio 2023 – prot. n. 83.