Circolari

Circ. n. 40 - 2022

D.L. 17 maggio 2022, n. 50, Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Con il decreto legge n.50 del 2022 in oggetto indicato (in allegato) sono state approvate Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Si indicano sinteticamente di seguito i principali elementi di interesse con specifico riferimento alle norme in materia di ambiente e di energia, rinviando alla lettura del provvedimento ed alle circolari predisposte dal Servizio Legislativo – Legale – Fiscale, dal Servizio Sindacale Giuslavoristico e da FedAgriPesca, per gli aspetti di specifica competenza.

Le disposizioni in materia di ambiente ed energia sono contenute nel Capo I (Misure in materia di energia) del Titolo I del provvedimento (Disposizioni in materia di energia e imprese) - artt. 1-14.

Tra le principali modifiche, si segnalano le seguenti novità.

 

BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS

È prevista una estensione delle agevolazioni già riconosciute anche per il terzo trimestre dell'anno 2022.

 

INCREMENTO CREDITI D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

Vengono introdotte disposizioni finalizzate ad incrementare i crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In particolare:

- il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (art.4 del DL 21 del 2022) passa dal 20% al 25%

- il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (art.5 del DL 17 del 2022) passa dal 20% al 25%

- il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (art.3, c.1 DL 21 del 2022) passa dal 12% al 15%.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Viene previsto un credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.

 

REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

Sono qualificate come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente incluse le connesse infrastrutture.

 

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE

A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, è previsto un credito di imposta, del 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Sono introdotte diverse semplificazioni delle procedure autorizzative e dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili

 

INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER IL SETTORE AGRICOLO

E’ previsto il riconoscimento della ammissibilità della concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

  • il Ministero della difesa e i terzi concessionari di beni demaniali possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti fissati dal decreto legislativo 199 del 2021 con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria;
  • le Autorità di sistema portuale possono costituire una o più comunità energetiche rinnovabili  beneficiando di incentivi anche se impianti di potenza superiore a 1 MW.

 

GESTIONE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE

E’ previsto che al fine di consentire le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e prevenire criticità nella gestione dei rifiuti, il Sindaco, già nominato Commissario straordinario del Governo, predisponga e adotti il piano di gestione dei rifiuti della città, regolamenti le attività di gestione dei rifiuti, elabori e approvi il piano per la bonifica delle aree inquinate, nonchè i progetti di nuovi impianti.

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Sono disposte alcune modifiche sulle disposizioni in materia di bonus edilizi, con particolare riferimento alle scadenze ed alla cessione del credito. In particolare:

  • la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • è consentita cessione del credito alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo a favore dei clienti professionali privati individuati con regolamento CONSOB che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
  • alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati individuati con regolamento CONSOB, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.