In data 19 dicembre 2025, il GSE ha pubblicato le Regole Applicative per l’attuazione delle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, recante “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” (cd. Conto Termico 3.0.).
Le Regole operative e tutta la documentazione di riferimento sono disponibili sul sito del GSE all’indirizzo: https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0/documenti.
In attuazione dell’art. 29 del citato Decreto ministeriale, le Regole operative disciplinano modalità di applicazione delle condizioni di ammissibilità degli interventi e le procedure di accesso agli incentivi.
In particolare, vengono descritte le modalità di comunicazione delle modifiche tecnico-amministrative relative ad impianti incentivati e precisati:
- i soggetti ammessi ai benefici;
- gli interventi incentivabili, inclusi i requisiti tecnici di accesso previsti dal Decreto e gli algoritmi di calcolo per la quantificazione dell’incentivo;
- le modalità di invio della richiesta di concessione dell’incentivo;
- la documentazione da presentare nell’ambito della scheda-domanda e la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile;
- il procedimento di valutazione condotto dal GSE sulle richieste presentate dal Soggetto Responsabile;
- le modalità di erogazione degli incentivi;
- la gestione delle modifiche tecnico-amministrative dell’intervento incentivato;
- i controlli e le verifiche.
Nell’ambito delle regole operative risulta regolamentato anche il regime transitorio nel passaggio tra il regime del conto termico 2.0. e 3.0. (per termini e procedura cfr. paragrafo “regime transitorio”).
Al fine di standardizzare la modulistica da trasmettere, inoltre, nella pagina Conto Termico del sito web del GSE, sono stati pubblicati gli allegati al DM 7 agosto 2025 e sono stati resi disponibili i facsimili del Contratto tipo ai fini dell’erogazione degli incentivi concessi a seguito della richiesta di accesso diretto e del Contratto tipo ai fini dell’erogazione degli incentivi concessi a seguito della richiesta di accesso mediante prenotazione.
Si precisa che, sul sito web del GSE è prevista la pubblicazione di ulteriore documentazione volta a fornire specifici chiarimenti sui requisiti di ammissione degli interventi.
Il GSE ha, quindi, comunicato che il Portaltermico 3.0 per l'accesso agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0. risulta aperto dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2026.
Il portale permette di visualizzare tutti gli edifici e le richieste delle quali si è Soggetti Responsabili, accedendo alla sezione “edifici" e di operare per conto di altri Soggetti Responsabili in qualità di soggetto delegato.
Il Portale sarà accessibile tra i servizi di Efficienza energetica dell'Area Clienti GSE.
Per ulteriori dettagli sono disponibili:
Nel rinviare, per la descrizione generale del meccanismo, alla circolare n.21 del 2025 del Servizio ambiente ed Energia ed alla lettura della documentazione di riferimento, si riportano di seguito alcune schede riepilogative, predisposte sulla base delle Regole operative approvate e della documentazione messa a disposizione del GSE.
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INDICE
COSA È IL CONTO TERMICO 3
INTERVENTI INCENTIVABILI CON IL NUOVO CONTO TERMICO 4
REGIME TRANSITORIO – PASSAGGIO TRA CONTO TERMICO 2.0 E CONTO TERMICO 3.0. 7
SOGGETTI AMMESSI ALL’INCENTIVO 8
IL SOGGETTO RESPONSABILE 10
IL RUOLO DELLE ESCO 11
LE CER E GRUPPI DI AUTOCONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 12
PROCEDURA DI ACCESSO DIRETTO 13
LA PROCEDURA TRAMITE PRENOTAZIONE 13
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Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.
La dotazione finanziaria di 900 milioni di euro è suddivisa in:
- 500 milioni di euro ai privati, di cui 150 milioni destinati alle Imprese;
- 400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni, di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche.
Rispetto al Conto Termico 2.0, il nuovo Conto Termico prevede:
- l'estensione del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni che possono accedere al meccanismo;
- l'ampliamento delle tecnologie incentivabili;
- l'ammissibilità agli interventi di efficienza anche per i soggetti privati su edifici appartenenti all'ambito terziario;
- il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici (pari al 50% della spesa da sostenere);
- la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori di cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri;
- la possibilità di accedere al meccanismo mediante un soggetto privato nell'ambito di una configurazione di partenariato pubblico-privato (esclusivamente per le PA);
- l'innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
- la maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'Unione Europea o che prevedono l'installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico".
Le tipologie di interventi previste dal Decreto ministeriale 7 agosto 2025 e disciplinate nelle Regole Applicative sono:
- interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica (Titolo II del decreto);
- interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Titolo III).
Entrambe le tipologie di intervento devono essere realizzate su edifici esistenti o parti di essi o su unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione.
Gli interventi realizzabili per l'incremento dell'efficienza energetica sono:
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Categoria
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Sigla
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Tipologia di intervento
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Riferimenti Decreto
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Titolo II
Interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti
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II.A
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Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato
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Art. 5, comma 1, lettera a)
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II.B
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Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato
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Art.5, comma 1, lettera b)
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II.C
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Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili
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Art. 5, comma 1, lettera c)
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II.D
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Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero"
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Art. 5, comma 1, lettera d)
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II.E
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Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti
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Art. 5, comma 1, lettera e)
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II.F
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Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
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Art. 5, comma 1, lettera f)
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II.G
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Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
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Art. 5, comma 1, lettera g)
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II.H
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Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
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Art. 5, comma 1, lettera h)
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Tabella Interventi di incremento dell'efficienza energetica
Gli interventi realizzabili per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza sono:
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Categoria
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Sigla
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Tipologia di intervento
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Riferimenti Decreto
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Titolo III
Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti
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III.A
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW)
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Art. 8, comma 1, lettera a)
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III.B
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt)
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Art. 8, comma 1, lettera b)
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III.C
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2.000 kWt)
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Art. 8, comma 1, lettera c)
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III.D
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Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2.500 m2)
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Art. 8, comma 1, lettera d)
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III.E
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Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore
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Art. 8, comma 1, lettera e)
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III.F
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW)
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Art. 8, comma 1, lettera f)
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III.G
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Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili
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Art. 8, comma 1, lettera g)
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Tabella Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza
Per tutti gli ulteriori dettagli sulle tipologie di intervento si rimanda al Capitolo 9 delle Regole Applicative.
È previsto, inoltre, previa richiesta, per le Pubbliche Amministrazioni e gli ETS non economici, il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione di una diagnosi energetica, eseguita ai sensi del D.lgs. n. 102/14, anche finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi indicati in diagnosi, previa trasmissione di specifica “richiesta" tramite il Portaltermico.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Paragrafo 9.16.2 delle Regole Applicative.
Ai sensi delle disposizioni dell’art. 31 del D.M. 7 agosto 2025, la nuova disciplina è entrata in vigore il 25 dicembre 2025.
L’art. 30 del decreto ministeriale 16 febbraio 2016 (cd. Conto termico 2.0.) prevede che il precedente sistema continui ad applicarsi:
a) per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
b) per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
c) per le domande per la richiesta degli incentivi trasmesse prima dell’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025.
Il termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore del Decreto per la presentazione dell’istanza di ammissione agli incentivi implica la conclusione dell’intervento e la presentazione della richiesta di accesso diretto, anche a seguito di prenotazione, entro il suddetto termine.
Al fine di salvaguardare l’ammissibilità agli incentivi per tutti gli interventi ammissibili al Decreto ministeriale 16 febbraio 2016 (c.d. CT 2.0) e realizzati in vigenza della medesima disciplina, trova applicazione il CT 2.0 purché siano verificate le condizioni previste dalla medesima disciplina:
- conclusione dei lavori di realizzazione degli interventi entro la data di entrata in vigore del Decreto (25/12/2025);
- richiesta di accesso agli incentivi presentata entro il termine di 60 giorni dalla conclusione degli interventi.
Relativamente alle istanze delle Pubblica Amministrazioni presentate alla data di entrata in vigore del D.M 7 agosto 2025 in modalità di prenotazione e per le quali è in corso la qualifica del GSE, trova applicazione il Conto Termico 2.0.
Con riferimento agli interventi i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici, per i quali i lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi alla data di entrata in vigore del Decreto, è stato previsto l’invio della richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Decreto, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole.
Con riferimento alle diverse categorie di soggetti ammessi all’incentivo, nel sistema del decreto e delle regole operative, sono riconosciute prerogative diverse in termini di:
- interventi incentivabili in funzione della destinazione d’uso degli immobili
- intensità dell’incentivo
- modalità di accesso
- entità che possono qualificarsi come soggetti responsabili della richiesta di incentivo per conto del Soggetto Ammesso.
I Soggetti Ammessi (SA) agli incentivi sono i Soggetti che hanno la disponibilità dell'edificio o dell'unità immobiliare dove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (questi ultimi sono i cosiddetti Soggetti Ammessi equiparati).
I Soggetti ammessi possono essere:
- Le Pubbliche Amministrazioni, che possono accedere al nuovo Conto Termico per la realizzazione di uno o più interventi di entrambe le tipologie del Titolo II e del Titolo III. La definizione di ciò che rientra in “Pubbliche Amministrazioni" è riportata nell’articolo 2 del decreto ministeriale di riferimento e nel paragrafo 3.2 delle Regole Applicative.
In particolare, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. c), del Decreto, sono comprese nelle Amministrazioni Pubbliche:
a) le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, pertanto, “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI”;
b) i consorzi o le associazioni per qualsiasi fine istituiti dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001;
c) gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
d) gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
e) le società Cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381 del 1991 e ss.mm.ii. e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui alla medesima disposizione;
f) le Cooperative di abitanti (legge n. 164/2014), iscritte all’Albo nazionale delle società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base alla legge n. 59 del 1992;
g) le società in house, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti;
h) gli enti contenuti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
i) i concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di Enti territoriali o locali.
- Gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS
- Se non svolgono attività economica possono richiedere incentivi per gli interventi del Titolo II e del Titolo III.
- Se svolgono attività economica possono richiedere incentivi per il Titolo III e per il Titolo II esclusivamente su edifici ricadenti nella categoria catastale del terziario.
- I soggetti privati quali persone fisiche, soggetti titolari di reddito di impresa, soggetti titolari di reddito agrario, nonché gli altri soggetti non iscritti al RUNTS e non rientranti nell'ambito delle PA come definite dal decreto possono richiedere gli incentivi per interventi eseguiti su edifici appartenenti:
- all'ambito terziario per gli interventi del Titolo II e del Titolo III;
- all'ambito residenziale esclusivamente per gli interventi del Titolo III.
Si segnala che con riferimento, in particolare, alla qualifica delle cooperative sociali ed alla possibilità per le stesse di accedere agli incentivi ed alle procedure previste per le pubbliche amministrazioni, sono state condotte diverse interlocuzioni con il Ministero dell’ambiente ed il GSE, per acquisire un chiarimento formale sul punto.
Al riguardo, a seguito delle reiterate richieste trasmesse da Confcooperative e di un incontro specificatamente dedicato alla questione, il Ministero dell’ambiente ha affermato di condividere l’interpretazione prospettata (che vede le cooperative sociali incluse nella nozione di pubblica amministrazione, come testualmente previsto dall’articolo 2 e correttamente riportato nel paragrafo 3.2. delle Regole operative). Purtuttavia, nella risposta fornita si registra una potenziale contraddizione, laddove si fa riferimento alla necessità di interrogare il registro RUNTS. Si ritiene, infatti, che tale verifica non sia necessaria per le cooperative sociali, in quanto soggetti - come detto - già espressamente individuati nel perimetro delle amministrazioni pubbliche.
Rispetto a tale questione, Confcooperative, di concerto con Federsolidarietà, continuerà nelle interlocuzioni finalizzate ad eliminare eventuali dubbi.
Il Soggetto Responsabile (SR) è colui che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi e che ha diritto all'incentivo, Stipula il contratto con il GSE, effettua la richiesta tramite il Portaltermico e gestisce i rapporti contrattuali con il GSE.
Può anche delegare un soggetto terzo.
Tutti i Soggetti Ammessi possono accedere essi stessi agli incentivi in qualità di Soggetti Responsabili se sostengono direttamente le spese per la realizzazione degli interventi o, in alternativa, possono avvalersi di una ESCO o degli altri Soggetti Abilitati - identificati all'art. 13 del Decreto- che agiranno, pertanto, come Soggetti Responsabili (per conto del Soggetto Ammesso) sostenendo questi ultimi le spese per la realizzazione degli interventi.
Tali altri soggetti sono in dettaglio:
- le ESCo;
- un altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili di cui all'art.13, comma 1, lett. b) del Decreto (es. Agenzia del Demanio, i provveditorati delle opere pubbliche);
- un Soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato
- le Comunità Energetiche Rinnovabili o le configurazioni di autoconsumo di cui il Soggetto Ammesso sia membro.
Di seguito una tabella esemplificativa dei Soggetti Abilitati ad assumere il ruolo di Soggetto Responsabile, in funzione della tipologia di Soggetto Ammesso:
|
Soggetto Ammesso
|
ESCO
|
Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili- art. 13 comma 1, lett. b)
|
Soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato
|
Comunità energetiche/ configurazioni di autoconsumo
|
|
Pubbliche amministrazioni
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√
|
√
|
√
|
√
|
|
Soggetti Privati
per interventi su edifici del settore residenziale
|
√
Esclusivamente per interventi del Titolo III con soglie di impianti
Potenza > 70 kW;
Superficie: > 20 m2
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X
|
X
|
√
|
|
Soggetti Privati
per interventi
su edifici del settore terziario
|
√
|
X
|
X
|
√
|
|
Enti del Terzo settore non economici
|
√
|
X
|
X
|
√
|
|
Enti del Terzo settore economici
|
√
|
X
|
X
|
√
|
Tabella riassuntiva Soggetti Ammessi x Soggetti Responsabili
Tutti i Soggetti Ammessi possono realizzare interventi avvalendosi di una ESCO (Energy Service Company), in qualità di Soggetto Responsabile, stipulando con la stessa un contratto di prestazione energetica o di servizio energia.
In particolare:
- nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una Pubblica Amministrazione, compreso un ETS non economico, la ESCo deve aver stipulato con la PA un contratto di prestazione energetica (Energy Performance Contract – EPC) che presenti i requisiti minimi precisati nel Capitolo 12.12 delle Regole Applicative;
- nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia un Soggetto Privato, compreso un ETS economico, su edifici nell'ambito residenziale o terziario, la ESCO deve aver stipulato con lo stesso un contratto di servizio energia (o di servizio energia plus) o di un contratto di prestazione energetica, che rispetti i requisiti minimi precisati nel successivo Capitolo 12.12 delle Regole Applicative.
- Limitatamente agli interventi realizzati in ambito residenziale, la ESCO potrà essere Soggetto Responsabile, stipulando uno dei suddetti contratti, esclusivamente per la realizzazione di interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 m2, in caso di installazione di impianti solari termici. È sempre possibile, in ogni caso, il ricorso al mandato irrevocabile all'incasso nei confronti di una ESCo.
I Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi avvalendosi di una Comunità Energetica Rinnovabile o di un Gruppo di autoconsumatori.
Nel caso in cui il Soggetto Ammesso intenda avvalersi di una CER della quale sia membro o socio, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal Referente o da un suo delegato.
Ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico, le CER devono prevedere nel proprio atto costitutivo e/o statuto, gli elementi minimi indicati nelle Regole Applicative.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il Paragrafo 3.5.4.1 delle Regole Applicative.
Si ricorda che per potersi avvalere della CER come Soggetto Responsabile, il Soggetto Ammesso agli incentivi deve esserne membro o socio e, pertanto, deve rientrare in una delle categorie ammesse di soggetti, secondo quanto previsto dall'art.31, comma 1, lett. b), D.lgs.n. 199 del 2021.
Nel caso in cui il Soggetto Ammesso intenda avvalersi di una configurazione di autoconsumo del quale sia membro, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente della configurazione di autoconsumo (o di un suo delegato).
Ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico, il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo deve prevedere gli elementi minimi indicati nelle Regole Applicative.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il Paragrafo 3.5.4.2 delle Regole Applicative.
Il Soggetto Responsabile è tenuto ad iscriversi, se non l'ha già fatto, all'Area Clienti del GSE e selezionare il servizio “Conto Termico 3.0" per accedere al portale informatico per la trasmissione della richiesta di accesso agli incentivi.
Presenta la richiesta di accesso diretto agli incentivi entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento poi:
- Carica sul Portaltermico i dati tecnici e anagrafici dell'intervento con la documentazione di supporto.
- Conferma i dati inseriti, stampa la scheda domanda, la firma insieme alla scheda contratto e la ricarica insieme al Documento d'Identità.
- Se conforme a quanto richiesto e nella disponibilità del contingente previsto dalla misura, il GSE invia la lettera di ammissione agli incentivi, con relativo perfezionamento della scheda contratto.
- Il GSE eroga gli incentivi.
Per gli ulteriori dettagli sule modalità di accesso diretto agli incentivi, si rimanda al Capitolo 6 delle Regole Applicative.
LA PROCEDURA TRAMITE PRENOTAZIONE
Il Soggetto Responsabile è tenuto ad iscriversi, se non l'ha già fatto, all'Area Clienti del GSE e selezionare il servizio “Conto Termico 3.0" per accedere al portale informatico per la trasmissione della richiesta di accesso agli incentivi.
La richiesta di accesso agli incentivi tramite prenotazione può essere presentata esclusivamente nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una Pubblica Amministrazione o un Ente del Terzo Settore.
Gli ETS economici possono ricorrere alla prenotazione esclusivamente per gli interventi del Titolo III.
Per poter accedere tramite prenotazione, deve valere almeno una delle seguenti condizioni:
- diagnosi Energetica;
- contratto di Prestazione Energetica;
- altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica o un contratto di Partenariato Pubblico Privato;
- atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori.
Per accedere agli incentivi tramite prenotazione:
- il Soggetto Responsabile carica sul Portaltermico i dati tecnici e anagrafici dell'intervento insieme alla documentazione necessaria;
- il SR stampa la scheda domanda, la sottoscrive in ogni sua parte (inclusa la scheda contratto) e la ricarica su Portaltermico unitamente al proprio documento di identità, perfezionando l'invio informatico della richiesta;
- il GSE invia la lettera di accettazione della prenotazione all'incentivo;
- il SR comunica tramite Portaltermico i dati e i documenti previsti relativi all'avvio lavori, unitamente a quelli dell'assegnazione lavori;
- il GSE effettua l'istruttoria e se positiva, invia la lettera di ammissione agli incentivi, con relativo perfezionamento della scheda contratto, a seguito della quale eroga la rata d'acconto;
- il SR comunica la data di fine lavori tramite Portaltermico;
- il SR richiede l'accesso diretto agli incentivi per l'erogazione del saldo entro 90 giorni dalla fine lavori.
È prevista l'erogazione di una eventuale rata intermedia, successiva all'avvio lavori, previa dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori e su specifica richiesta del Soggetto Responsabile.
Per tutti gli ulteriori dettagli sulle modalità di accesso agli incentivi mediante prenotazione, si rimanda al Capitolo 7 delle Regole Applicative.
Gli incentivi sono determinati in funzione delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei massimali specifici per:
- unità di superficie
- unità di potenza
- producibilità degli impianti
Il limite massimo, fatta eccezione per alcune tipologie di intervento, è del 65%.
Le tipologie di intervento che fanno eccezione e che prevedono quindi un limite massimo del 100% sono:
- interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti utilizzati dagli stessi Comuni o utilizzati da soggetti terzi che non siano imprese per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all'ente locale;
- interventi realizzati su scuole e su strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi al Servizio ambiente ed energia ed a Federsolidarietà.