Il 24 gennaio u.s., con avviso pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente è stata data notizia dell’avvenuta adozione ed entrata in vigore dell’atteso decreto in materia di comunità energetiche.
Il decreto si compone di 16 articoli e 3 allegati e disciplina:
- le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile;
- le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Le previsioni del decreto saranno completamente operative dopo la pubblicazione di un ulteriore decreto del Ministero dell’ambiente, di approvazione delle linee guida operative predisposte dal GSE, che sono in corso di definizione. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del decreto indicato, sarà quindi abrogato il decreto attualmente vigente che disciplina il sistema incentivante per le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo (decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 settembre 2020).
Tra le principali novità, rispetto all’attuale sistema incentivante si segnalano:
- la modulazione delle tariffe incentivanti in relazione alla potenza con l’introduzione di un criterio correttivo legato all’ubicazione geografica;
- con riferimento alla tariffa incentivante, l’introduzione di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e di un termine di riferimento (trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento del contingente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027);
- la possibilità di riconoscimento di contributi PNRR (contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili) fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in Comuni con meno di 5000 abitanti, per una potenza complessiva pari almeno a 2 GW ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR;
- l’intervenuto chiarimento circa la preclusione per le grandi imprese di entrare come soci nelle comunità energetiche;
- la nozione di impianto esistente, connessa alla data di entrata in vigore del d.lgs.199 del 2021 (15 dicembre 2021)
Nell’allegare il decreto pubblicato dal Ministero e le risposte ad alcune faq predisposte dal GSE, si indicano di seguito alcuni elementi di maggiore dettaglio.
INdicE
SCHEMA DEL DECRETO 3
DEFINIZIONI 3
Impianto alimentato da fonti rinnovabili 3
Data di entrata in esercizio di un impianto: 3
Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER 3
- sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza 3
- sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili 4
- comunità energetiche rinnovabili 4
INCENTIVI PER LA CONDIVISIONE DELL’ENERGIA 5
Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso agli incentivi 5
Requisiti per l’accesso agli incentivi 5
Tariffa incentivante 8
Procedure per l’accesso agli incentivi e casi di decadenza 9
CONCESSIONE DEI BENEFICI PNRR 9
Soggetti beneficiari e interventi ammissibili 9
Misura del contributo in conto capitale e spese ammissibili 10
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SCHEMA DEL DECRETO
TITOLO I - Finalità, ambito di applicazione e definizioni (artt.1-2)
TITOLO II - Incentivi per la condivisione dell’energia (artt.3-6)
TITOLO III - Concessione dei benefici PNRR (artt.7-10)
TITOLO IV - Disposizioni finali (artt.11-16)
ALLEGATO 1 - Tariffa premio spettante da applicare all’energia condivisa incentivabile
ALLEGATO 2 - Spese ammissibili
ALLEGATO 3 - Requisiti specifici per l’accesso ai benefici
DEFINIZIONI
Alcune nozioni, tra cui quella di configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER), di impianto, di data di entrata in esercizio, sono determinanti per valutare i requisiti soggettivi o oggettivi per l’accesso agli incentivi o ai finanziamenti.
Tra le definizioni introdotte si segnalano:
Impianto alimentato da fonti rinnovabili: insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica.
Sono inclusi nella nozione di “impianto” anche:
- le opere, compresi eventuali edifici;
- i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- i servizi ausiliari di impianto;
- i trasformatori;
- i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.
Data di entrata in esercizio di un impianto: data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDÌ (Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione). La data di entrata in esercizio va tenuta distinta dalla Data di entrata in esercizio commerciale, che è la data, comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione.
Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER: una delle seguenti configurazioni che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili:
Al riguardo, si ricorda che:
- nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:
- gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
- ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile, ovvero possono essere realizzati impianti comuni;
- si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini;
- l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
- nel caso delle comunità energetiche:
a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti;
c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti sopra indicati.
Le comunità energetiche rinnovabili devono operare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo ad impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi;
d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 199 del 2021 (15 dicembre 2021), ferma restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi alle condizioni e con le modalità stabilite nel decreto;
f) la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.
INCENTIVI PER LA CONDIVISIONE DELL’ENERGIA
Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso agli incentivi
I soggetti beneficiari degli incentivi sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER, vale a dire i sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza, i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità energetiche rinnovabili.
Requisiti per l’accesso agli incentivi
Gli incentivi si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni indicate e nel rispetto dei seguenti requisiti:
- potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW. La potenza nominale di un impianto è la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori ovvero, ove non presenti, dei generatori, che appartengono all’impianto. Per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto. Laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione prevista per gli impianti fotovoltaici, per i quali la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW.
- le CACER sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 199 del 2021 (cfr. sopra) e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le seguenti modalità:
- i clienti finali mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- i clienti finali possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- i clienti finali regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa e possono demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE;
- le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI. Sono quindi escluse le grandi imprese;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria. Nel caso delle isole minori non interconnesse, l’area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l’intero territorio isolano (cfr. delibera ARERA 727/2022/R/eel. Si segnala refuso nell’indicazione del riferimento normativo, che va certamente ricondotta non all’articolo 32, comma 8, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021, ma all’articolo 32, comma 3), lettera e));
- gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di cui all’Allegato 3, necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative del GSE in corso di definizione;
- l’investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all’allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- le configurazioni assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Tale previsione trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:
- nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;
- le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante;
- gli impianti che possono accedere all'incentivo devono essere a fonti rinnovabili, con una potenza non superiore a 1 MW e devono essere entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 199 del 2021, vale a dire dopo il 15 dicembre 2021.
Non è consentito l’accesso agli incentivi:
- alle imprese in difficoltà
- ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articoli da 94 a 98 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36);
- ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
- alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO2eq/t H2.
- accedere alle tariffe incentivanti anche le CACER ubicate sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, a condizione che esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante, che l’accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell’importazione fisica o del trasferimento statistico dell’elettricità rinnovabile prodotta e che le CACER rispettino tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per le CACER realizzate sul territorio nazionale.
- incentivante
Alla quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio. Il periodo di diritto decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati. Per i potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento, purchè la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, risulti non superiore a 1 MW.
L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore, con facoltà di cessione al GSE.
Il GSE provvede ad erogare le tariffe incentivanti di cui al presente Titolo congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).
La tariffa spettante resta ferma per l’intero periodo di diritto agli incentivi.
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da:
- una parte fissa che varia in funzione della taglia dell’impianto
- una parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.

La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie.

Gli incentivi sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Nei casi di cui sia prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale, la tariffa spettante è determinata come segue: TIP Conto Capitale = Tip * (1 - F) dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.
- per l’accesso agli incentivi e casi di decadenza
La domanda di accesso alle tariffe incentivanti va presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito www.gse.it.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso, sulla base di quanto sarà stabilito dalle regole operative.
La mancata comunicazione entro il termine comporta la perdita del diritto per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il giorno di ricevimento alla data della comunicazione tardiva.
Il GSE può disporre la decadenza degli incentivi, con l’integrale recupero delle somme eventualmente già versate in caso di perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità o di dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento.
CONCESSIONE DEI BENEFICI PNRR
Soggetti beneficiari e interventi ammissibili
I beneficiari della misura sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Il soggetto beneficiario del contributo è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in una delle configurazioni indicate, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Tra le condizioni previste per l’accesso ai contributi, viene richiesto:
- che l’avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
- il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
- il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.
Gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste (esclusivamente tramite portale GSE) è fissato al 31 marzo 2025.
Il contributo PNRR è revocato nei seguenti casi:
- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento;
- violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
- mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi
- negli altri casi che saranno individuati nelle linee guida operative del GSE.
Misura del contributo in conto capitale e spese ammissibili
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
- direzione lavori e sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Il GSE eroga il contributo spettante, secondo criteri e modalità definite nelle regole operative:
a) su espressa richiesta da parte dei beneficiari, un’anticipazione fino al 10% del contributo secondo le modalità e le garanzie individuate nelle regole operative;
b) in alternativa, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in un’unica soluzione o in più quote, in considerazione degli importi da erogare e della potenza degli impianti da incentivare ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
c) in ogni caso, le quote a saldo sono erogate sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati e a valle dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di incentivazione per l’erogazione degli incentivi.
Le spese devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori pena la loro inammissibilità.