Facendo seguito al nostro precedente in materia di commento al DPCM del 27 settembre 2023 recante la programmazione delle quote per l’ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali per il triennio 2023-2025, comunichiamo l’avvenuta pubblicazione della circolare interministeriale applicativa per le domande relative all’anno 2023 per le quali, come noto, sono a disposizione 136 mila quote complessive di cui 82.550 per stagionali e 53.450 per non stagionali.
Oltre a confermare le tempistiche per l’invio delle domande già stabilite nel decreto, la circolare, tra le altre precisazioni, informa in merito alla possibilità già a disposizione di effettuare un PRECARICAMENTO delle domande da parte dei soggetti interessati:
Anno 2023
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Stagionali
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Non stagionali da paesi cooperanti
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Altri non stagionali
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Precaricamento
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Al link https://portaleservizi.dlci.interno,it/ fino al 26 novembre
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Invio domande
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12 dicembre (h. 9.00)
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2 dicembre (h. 9.00)
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4 dicembre (h. 9.00)
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Ciò detto, evidenziando che trattandosi di un click-day risulta fondamentale prepararsi in tempi congrui per l’invio delle domande appena sarà aperta la procedura, analizziamo alcuni tra i principali profili di valore aggiunto contenuti nella circolare.
- Ingressi per lavoro non stagionale
Oltre a richiamare gli ambiti settoriali in cui sono ammessi ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale (autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici, assistenza familiare e socio-sanitaria), nella circolare rileviamo:
- alcune puntualizzazioni circa l’ingresso di lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi e per il trasporto passeggeri con autobus, soprattutto in merito alla loro qualificazione e al possesso da parte loro di apposite patenti di guida;
- per il settore dell’assistenza familiare il necessario riferimento da indicare in sede di domanda al CCNL del lavoro domestico, fatto salvo che la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (503,27 € mensili);
- per il settore dell’assistenza socio-sanitaria la necessità di fare riferimento in sede di domanda ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti in quest’ambito
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- Ingressi per lavoro stagionale
Rispetto all’utilizzo di queste quote nei settori agricolo e turistico-alberghiero, nella circolare riscontriamo:
- una conferma circa la piena ammissibilità di domande per l’ingresso di operai florovivaisti e personale addetto all’allevamento di animali tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva a cui si riconduce in generale l’espressa previsione di attività di natura stagionale;
- come previsto dal DPMC del 27 settembre 2023, per il settore agricolo la valutazione delle domande che non hanno trovato accoglimento nelle quote relative all’anno 2022 in via prioritaria rispetto ai nuovi richiedenti;
- la conferma di una riserva di quote (40 mila), con priorità in termini di istruttoria, dedicata alle domande presentate da organizzazioni datoriali del settore agricolo quali Confcooperative, associazioni per le quali vige l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino all’effettiva sottoscrizione del contratto di lavoro;
- la conferma di un canale privilegiato (per un totale di 30 mila quote) dedicato parallelamente anche alle domande presentate nel settore turistico dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo.
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Per il resto la circolare, oltre a ricordare la possibilità di specifici ingressi al di fuori delle quote con riferimento particolare a cittadini di Paesi con cui l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio oppure a lavoratori formatisi all’estero nei loro paesi di origine (tema che quindi esula dal suo oggetto specifico), conferma ulteriori profili procedurali cui prestare attenzione:
- tranne che per l’ingresso di stagionali, l’impegno per un datore di lavoro di autocertificare (allegato 4) di aver prima verificato presso il centro per l’impiego competente l’indisponibilità per tali attività di un lavoratore già presente in Italia;
- applicazione delle semplificazioni applicative introdotte negli ultimi anni e già in uso nelle ultime edizioni così riassumibili:
- meccanismi di silenzio-assenso ai fini del rilascio del nulla-osta (decorsi 60 giorni dall’invio delle domande per lavoro non stagionale e 20 giorni per lavoro stagionale);
- rinvio esclusivo alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai professionisti quali intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, il compito di verificare e asseverare l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo dalla stessa impresa in relazione alla propria capacità economica e alle relative esigenze;
- l’esonero dall’obbligo di allegare in sede di domanda l’asseverazione di cui al punto sopra, nel caso di domande presentate da quelle organizzazioni come Confcooperative che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa, ma in cui si garantisce di fatto che le domande veicolate contengono i presupposti altrimenti oggetto di asseverazione;
- per le domande presentate dalle organizzazioni che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro il protocollo di cui sopra, l’applicazione di una procedura più fluida già in essere in merito all’ingresso per lavoro in casi particolari (dirigenti/personale altamente qualificato e professori universitari), in base alla quale al posto del nulla osta basta una comunicazione del datore di lavoro contenente la proposta di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da inviarsi con modalità informatiche direttamente ai fini del rilascio del visto di ingresso alle Rappresentanze diplomatico consolari.
Nel rinviare per ulteriori dettagli alla documentazione allegata e nel ricordare che su questo tema il sistema Confcooperative, in virtù del Protocollo d’intesa sottoscritto da diversi anni con il Ministero dell’Interno ed il Ministero della solidarietà sociale (2008), PUÒ UTILIZZARE IL CANALE PREFERENZIALE ATTRAVERSO PROPRI OPERATORI ACCREDITATI (SPORTELLI SUI), si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità.