Con legge 29 luglio 2021, n.180 (G.U. 30 luglio 2021, n.181 – Suppl. Ordinario n.26) è stato convertito in legge il decreto-legge n.77 del 2021, cosiddetto “Decreto Semplificazioni”.
Nel rinviare, per gli aspetti di carattere generale e di settore, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni e di ICN, si segnala che, con specifico riferimento alle norme in materia di ambiente e di energia, rispetto al testo del decreto-legge di maggio (cfr. circolare del Servizio Ambiente n.36 del 2021), risultano apportate diverse modifiche di seguito segnalate.
Tra le principali, si richiama l’inserimento di alcune nuove disposizioni in materia di superbonus, altre finalizzate all’accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili (in particolare con riferimento agli impianti fotovoltaici) ed alla promozione del biogas e del biometano. Risultano inserite anche alcune nuove norme in materia di economia circolare, tra cui una integrazione all’articolo 230 del codice ambientale per la definizione di un regime semplificato applicabile alle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali e bagni singoli.
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INDICE DEGLI ARGOMENTI
1. STRUTTURA DEL DECRETO 2
2. PARTE I 3
Titolo 1 (Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR) 3
2.1. PIANO NAZIONALE DEI DRAGAGGI SOSTENIBILI 3
3. PARTE II 3
Titolo 1 (Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico) 3
3.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PAESAGGIO 3
3.2. NORME PER L’ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI 7
3.3. NORME IN MATERIA DI SUPERBONUS 11
3.4. ECONOMIA CIRCOLARE 13
3.5. CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO E BONIFICA DEI SITI INQUINATI 17
4. PARTE II 17
Titolo V (Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno) 17
Titolo VII (Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa) 18
4.1. ZONE ECONOMICHE SPECIALI e AREE PROTETTE 18
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1. STRUTTURA DEL DECRETO
In via generale, il decreto risulta così strutturato:
· PARTE I - Governance per PNRR
o Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (artt. 1-11-bis)
o Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-16)
· PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
o Titolo I - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17-37-quater)
Capo I - Valutazione di impatto ambientale di competenza statale (artt.17-22-bis)
Capo II - Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (artt.23-24-bis)
Capo III - Competenza in materia di via, monitoraggio e interpello ambientale (artt.25-27)
Capo IV – Valutazione ambientale strategica (art.28)
Capo V – Disposizioni in materia paesaggistica (art.29)
Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili (artt.30-32 quater)
Capo VII – Disposizioni in materia di efficienza energetica (artt.33-33-ter)
Capo VIII - Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto
idrogeologico (artt.34-37-quater)
o Titolo II - Transizione digitale (artt. 38-43)
o Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti Pnrr (artt. 44-46)
o Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56-quater)
o Titolo V - Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno (att. 57-60-bis)
o Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 61-63-bis)
o Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 64-67)
· ALLEGATI
o ALLEGATO I (articolo 17) "Allegati alla Parte Seconda - ALLEGATO I. bis - Opere, impianti e Infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999
o ALLEGATO II (articolo 31) - "Tabella A (Articolo 12)
o ALLEGATO III (Articolo 35) - "Allegati alla Parte Quarta Allegato D - Elenco dei Rifiuti. Classificazione dei rifiuti."
o ALLEGATO IV (articolo 44)
2. PARTE I
Titolo 1 (Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR)
2.1. PIANO NAZIONALE DEI DRAGAGGI SOSTENIBILI
Nell’ambito del Titolo I alla Parte I (Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR), nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito l’articolo 6-bis, in materia di dragaggi sostenibili. Il nuovo articolo istituisce il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili per assicurare lo sviluppo dell'accessibilità marittima, la migliore gestione delle infrastrutture portuali e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici.
In particolare, è prevista l’approvazione di un decreto interministeriale riguardante il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, basato anche sulla programmazione delle Autorità di sistema portuale (ADSP) e delle Regioni con riferimento ai programmi finanziati dal Piano complementare del PNRR e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale (ADSP).
Alle attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere è riconosciuta la qualifica di interventi di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Tali interventi costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. A tal fine, l’autorizzazione alle attività di dragaggio viene rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate.
3. PARTE II
Titolo 1 (Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico)
3.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PAESAGGIO
Nell’ambito del Titolo I alla Parte seconda del decreto (Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico), i Capi 1-3 sono espressamente dedicati alla Valutazione di impatto ambientale; il Capo 4 alla valutazione ambientale strategica ed il Capo 5 contiene disposizioni in materia paesaggistica.
Più in dettaglio, gli articoli 17-29 si propongono principalmente due obiettivi:
- integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del PNIEC al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di VIA e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell’ambiente (che era già stata ampiamente modificata con il decreto legislativo n.104 del 2017 - di recepimento della direttiva 2014/52/UE - e con l’articolo 50 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che ha introdotto una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)).
Ciò premesso, si segnalano:
(rif. art.17) - istituzione di una Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, ampliando l’ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR (che sono individuati nell'Allegato I del decreto legge che inserisce, alla Parte seconda del codice ambientale, l’Allegato I-bis).
Viene inoltre introdotto, nel testo del Codice ambientale, un criterio di priorità da seguire nella valutazione dei progetti (sia da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS che da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC) assicurando precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale o con scadenze non superiori a 12 mesi. In sede di conversione sono state apportate alla norma diverse modifiche relative, principalmente, alla composizione ed al funzionamento della Commissione;
(rif. art.18) - risultano, rispettivamente, sostituiti ed abrogati i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 7-bis del codice ambientale che, tra l’altro, rinviavano ad uno o più decreti l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di progetti o opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). La nuova formulazione dell’articolo citato prevede che costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e le opere ad essi connesse. In merito alla dichiarazione di pubblica utilità (disciplinata dagli artt. 12-14 del D.P.R. 327/2001), si ricorda che essa attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative. Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza (v. art. 22-bis del D.P.R. 327/2001).
L’elenco degli impianti, precedentemente da approvare con un apposito provvedimento, ora viene individuato nell'Allegato I-bis, alla Parte seconda del codice ambientale, inserito dall’Allegato 1 del nuovo decreto-legge.
In sede di conversione è stata inserita una disposizione che prevede che, nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, si applica la procedura tradizionale già prevista dal comma 9 dell’art. 6 del Codice ambientale (viene introdotto un nuovo comma 9-bis dell’art. 6 nel Codice dell’ambiente);
(rif. art.18-bis) - l’articolo 18-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che, per le opere di cui all'Allegato I-bis del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dall’art. 18 del decreto-legge), nei procedimenti disciplinati dal D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), le regioni sono tenute ad esprimere l'intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza dei servizi, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale;
(rif. artt.19 -21) - risultano modificate le procedure al fine di ridurre in modo sostanziale i termini di adozione delle valutazioni. In tale contesto, risultano ridotti i termini e snellite le procedure relative alla consultazione del pubblico. Le modifiche operate dalla Camera sono volte ad una riduzione dei termini nonché ad intervenire (con le nuove lettere b-bis) e b-ter)), sugli allegati III e IV alla parte seconda del Codice dell’ambiente (ove sono elencati i progetti assoggettati, rispettivamente, a VIA regionale e a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale);
(rif. art.22) - risulta modificata la disposizione relativa al provvedimento unico in materia ambientale (art.27 del codice ambientale) che aveva già subito rilevante modifiche con il decreto semplificazioni del 2020 (D.L. 16 luglio 2020, n. 76).
Tra le modifiche si segnala il riconoscimento della facoltà del proponente di richiedere l'esclusione dal procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo;
(rif. art.22 - bis) - in sede di conversione risulta introdotto nel decreto-legge l’articolo 22-bis, finalizzato ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica. La norma modifica l’art. 31 della legge n. 448 del 1998 prevedendo che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree comprese nei piani di edilizia agevolata può essere richiesta su iniziativa dei soggetti interessati. Viene inoltre prevista una rimodulazione del parametro di calcolo del corrispettivo delle aree cedute in proprietà e del corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative;
(rif. artt.23 e 24) - con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale viene introdotto nel codice ambientale un nuovo articolo (art.26-bis), per la disciplina di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale che consente contemporaneamente di definire i contenuti dello studio di impatto ambientale e le condizioni per il rilascio dei successivi titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. La norma nasce dalla constatazione che la tempistica dei procedimenti spesso è rallentata a causa di una scarsa qualità progettuale e di Studi di Impatto Ambientale non adeguati, in termini di livello di dettaglio e di metodologie di elaborazione adottate. L’articolo 24, quindi, modifica la disciplina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), contenuta nell’art. 27-bis del Codice dell’ambiente, fornendo precisazioni sulle procedure da seguire per il rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.
(rif. art.24-bis) – l’articolo 24-bis, introdotto in sede di conversione, assoggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, gli interventi di costruzione e modifica di strutture ricettive, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’attività delle strutture stesse. L’autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza dei servizi decisoria. Le regioni e le province autonome individuano gli interventi assoggettati a tale autorizzazione unica e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico.
(rif. art.27) - viene introdotto nel codice ambientale l’articolo 3-septies, disciplinando l’istituto dell’interpello in materia ambientale. In particolare, si riconosce la possibilità di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, il comma in esame è stato integrato al fine di disporre che la risposta alle istanze deve essere fornita entro 90 giorni dalla data della loro presentazione. La presentazione delle istanze di interpello di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione;
(rif. art.29) - viene istituita presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
3.2. NORME PER L’ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI
Il Capo VI del decreto contiene diverse disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure per le fonti rinnovabili.
Tra le principali novità si segnalano:
(rif. art.30) - la previsione della partecipazione del Ministero della cultura al procedimento unico di autorizzazione per progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante;
(rif. art.31, commi 1 e 2) - l’introduzione di misure di semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici. In particolare, è previsto che gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo "stand-alone" (destinati al mero accumulo o al consumo locale) e le relative connessioni alla rete elettrica non debbano essere sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità previsti dal codice ambientale, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.
In sede di conversione è stata estesa la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche ai casi in cui l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.
Inoltre, viene innalzata dai 10 MW inizialmente previsti nel decreto legge a 20 MW la soglia di potenza per l’applicazione della procedura semplificata per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, modificando la procedura in materia di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale purché l'impianto non si trovi all'interno di aree inidonee ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. È inoltre prevista la possibilità di procedere con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.
Più in dettaglio, per gli impianti fino a 20 MW (10 nel testo originario) il comma prevede l’applicabilità della procedura abilitativa semplificata. Resta comunque ferma la previsione per cui la soglia di potenza per gli impianti fotovoltaici oltre la quale occorre la valutazione di impatto ambientale è 10 MW. Dato che questa non è stata elevata, per gli impianti da 10 a 20 MW si può dunque procedere con procedura semplificata, ma resta la necessità di una valutazione di impatto ambientale.
Durante l'esame presso la Camera dei deputati, la portata della norma è stata estesa anche agli impianti ubicati in discariche o cave, ove sia stata completata l’attività di recupero e di ripristino ambientale.
(rif. art.31, commi 2-bis, 2-ter e 2 quater) - sono state inoltre approvate, con i commi 2- bis, 2-ter e 2-quater, dell’articolo 31, delle modifiche alla disciplina che consente l’installazione di pannelli fotovoltaici solari e termici sul tetto degli edifici senza la previa acquisizione di atti amministrativi di assenso;
In particolare, il nuovo comma 2-bis, con una integrazione del comma 5 dell'articolo 7- bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, specifica la nozione di “Edificio” (“costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo”). La norma prevede che i pannelli possono essere altresì installati su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, purché non rientrino tra gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, così superando il dubbio di qualificazione che si era posto in passato con riferimento particolari strutture (ad esempio le stalle con muretti bassi ed aperture laterali).
Il nuovo comma 2-ter, modificando l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, lettera e-quater) che elenca gli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, fa rientrare nell’attività edilizia libera l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici.
Il comma 2-quater modifica il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 che, al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, prevede un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio dei piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici.
(rif. art.31, comma 3) – è disposto il rinvio a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna;
(rif. art.31, comma 5) – risulta modificata la disposizione in materia di divieto di incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola (articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), prevedendo che il divieto di incentivo non si applica agli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative innovative. In sede di conversione del decreto legge è stato eliminato il riferimento precedente alla necessità che i moduli fossero “verticali” ed è stato specificato che le soluzioni devono essere innovative, che i moduli devono essere elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi e comunque in modo da non compromettere la continuità, non solo dell’attività di coltivazione agricola, ma anche pastorale, consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Con le modifiche introdotte in sede di conversione, l’accesso agli incentivi per gli impianti è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, con una cessazione dei benefìci fruiti, qualora dall’attività di verifica e controllo risulti la violazione delle predette condizioni;
(rif. art.31, comma 7) - il comma 7 innalza da 20 kW a 50 kW la soglia di potenza degli impianti a energia solare fotovoltaica oltre la quale è necessaria l’autorizzazione unica (viene sostituita la Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 387/2003).
L’Allegato II al decreto-legge, quindi, modifica la Tabella A appena richiamata che porta da 250 a 300 kW di capacità di generazione la soglia sotto la quale è sufficiente l’autorizzazione unica per l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
(rif. art.31, comma 7-bis) - il comma 7-bis, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici - nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti - all’interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale si intendono elevate a 10 MW;
(rif. artt.31 –bis e 31-ter) - In sede di conversione risultano introdotti gli artti 31-bis e 31-ter in materia di biogas e biometano.
In particolare, l’articolo 31-bis riconosce la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas compresi nell’allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, quando utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas). Al riguardo, si ricorda che, fino ad ora, i biocarburanti sono stati definiti avanzati se prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell’Allegato 3 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
Il comma 2 dell’articolo 31-bis prevede che le disposizioni dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di autorizzazione unica, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all’immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esso compresi, nonché la variazione degli strumenti urbanistici.
L’articolo 31-ter, introdotto in sede di conversione, modifica il comma 954 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che reca una forma di incentivo per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento. L’articolo modifica le condizioni previste per la possibilità di accesso agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016 per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW (facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto), specificando che le materie devono derivare “prevalentemente” dalle aziende agricole realizzatrici “nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile”;
(rif. art.31 –quater) – in sede di conversione risulta introdotto un nuovo articolo per la disciplina del pompaggio idroelettrico. La nuova norma, in particolare, integra la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, inserendovi la specificazione per cui sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi. La norma, inoltre, specifica che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro il rilascio dell’autorizzazione spetta al MITE, sentito il MIMS e d’intesa con la regione interessata. Si richiama espressamente la vigente disciplina relativa al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica.
(rif. art.32) – è disposto che non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Tali interventi sono sottoposti a comunicazione al Comune. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale del codice ambientale.
Non sono inoltre considerati sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.
In sede di conversione è stato chiarito nella norma che resta fermo il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori. In sede di conversione risulta inoltre introdotta la definizione di "altezza massima dei nuovi aerogeneratori"
(rif. art.32-bis) – in sede di conversione risultano introdotte disposizioni di semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni. La norma modifica le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (punto 12.7 della parte II dell'allegato annesso al DM 10 settembre 2010) per assoggettare al regime dell'attività ad edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione. Viene quindi sostituito l'attuale requisito della compatibilità con il regime di scambio sul posto. Il regime dell'attività ad edilizia libera prevede la realizzazione dei suddetti impianti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori (CIL) da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. In base alla normativa vigente, per l'applicazione del regime si richiede che gli impianti siano realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
(rif. art.32-ter) – in sede di conversione risultano introdotte disposizioni di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica. La disposizione interviene sulla disciplina per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell'articolo 57 del decreto semplificazioni (D.L. 76/2020 - L. 120/2020), stabilendo che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera (lettera a)). Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Si prevede anche che le procedure siano soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che ha una durata minima di dieci anni e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione (lettera b)).
3.3. NORME IN MATERIA DI SUPERBONUS
(rif. art.33) - L’articolo 33 del decreto- legge non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione. La norma, nel definire le misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana, introduce diverse semplificazioni nella disciplina del superbonus;
Al riguardo, si segnalano:
- estensione del superbonus 110 agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati;
- estensione del limite di spesa ammesso alle detrazioni previsto per le singole unità immobiliari, per le ONLUS che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che siano in possesso, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme; case di cura ed ospedali, con o senza fine di lucro). La norma stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate).
Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della nuova disposizione;
- la previsione della possibilità di eseguire gli interventi ammessi al superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo. In sede di conversione del decreto risulta ora specificato che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Per gli interventi indicati, la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo del nuovo comma 13-ter all’articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
(rif. art.33-bis) – in sede di conversione in legge è stato inserito ne decreto il nuovo articolo 33-bis. che reca ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus.
In particolare, la norma interviene su alcuni requisiti tecnici che consentono l’accesso alle detrazioni, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus, sull’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, nonché sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.
Più in dettaglio, la norma introdotta chiarisce che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) e per quelli rientranti nella disciplina del Superbonus.
Si stabilisce, inoltre, che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Si prevede che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus il termine per stabilire la residenza è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Con riferimento al sisma bonus, si prevede che l’agevolazione si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.
Si prevede, ancora, che prevede che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento e che in caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività.
3.4. ECONOMIA CIRCOLARE
Oltre ad alcune norme finalizzate a correggere refusi sul codice ambientale, risultano introdotte importanti modifiche a sostegno dei settori dell’economia circolare, tra cui si segnalano:
(rif. art.34, comma 1, lettere a) e c) - la soppressione, nella norma in materia di end of waste (art.184-ter del codice ambientale) della farraginosa procedura che, nel caso di rilascio delle autorizzazioni caso per caso alle attività di recupero dei rifiuti con individuazione della cessazione della qualifica di rifiuto, prevedeva una verifica successiva di ISPRA e del Ministero della transizione ecologica con possibilità anche di revoca postuma dell’autorizzazione. Rimane il parere preventivo obbligatorio e vincolante di ISPRA o di ARPA;
(rif. art.35, comma 1, lettera b) - l’inserimento tra le esclusioni dall’applicazione della disciplina in materia di rifiuti per le ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
(rif. art.35, comma 1, lettera b) - l’inclusione tra i rifiuti di quelli provenienti da pirotecnici, con la precisazione che in materia di gestione dei rifiuti relativi ad articoli pirotecnici, scaduti, o in disuso, mantenendo questi la capacità esplodente, occorre fare rinvio alla disciplina di pubblica sicurezza, posto che attualmente vengono spesso inopinatamente dismessi nei cassonetti della raccolta urbana con pericolo per la salute pubblica;
(rif. art.35, comma 1, lettera c) – la soppressione del certificato di avvenuto smaltimento dall’articolo 188 del codice ambientale, prevedendo che nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di deposito intermedio la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni;
(rif. art.35, comma 1, lettera e) - l’introduzione del chiarimento che si considerano rientranti nella disciplina semplificata prevista per le attività di manutenzione e di assistenza sanitaria anche le attività svolte dal personale sanitario al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento come ad esempio le attività svolte su mezzi appositamente attrezzati (clinica mobile per tamponi COVID o screening) oppure in strutture con apertura saltuaria o estemporanea (es. vaccinazioni somministrate in locali messi a disposizione dai soggetti interessati ecc,) ;
(rif. art.35, comma 1, lettera e-bis) – l’inserimento, in sede di conversione, di una modifica all’articolo 230 del codice ambientale, estendendo alcune semplificazioni già previste per la manutenzione di reti fognarie, anche ai I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili. La norma, operando una fictio iuris già sperimentata con riferimento ai rifiuti da manutenzione, prevede che i rifiuti derivanti dall’attività di pulizia manutentiva si considerano prodotti dal soggetto che svolge tali attività. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, rinviando ad una deliberazione dell’Albo nazionale l’adozione del relativo modello.
Con riferimento alle modalità di conferimento, la nuova disposizione prevede che tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività, nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo dei rifiuti (non autorizzato). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
(rif. art.35, comma 1, lettera g-ter) la lettera g-ter), introdotta dalla Camera dei deputati, reca una semplificazione procedurale applicabile alle operazioni di trattamento dei rifiuti con l’ausilio di impianti mobili. La disposizione introdotta prevede la riduzione da 60 a 20 giorni del termine previsto dall’art. 208, comma 15, del Codice per l’invio della comunicazione necessaria per l’inizio dell’attività dell’impianto;
(rif. art.35, comma 1, lettera i-bis) la lettera i-bis), introdotta dalla Camera dei deputati, novella l’articolo 219-bis del Codice prevedendo che gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi. Si segnala che nel testo non modificato, attualmente vigente, si prevede che gli operatori "adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili". Tali sistemi, secondo una disposizione qui aggiunta, si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande. La novella, inoltre, introduce un termine temporale (120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione) per l'emanazione del regolamento che stabilisce i tempi e le modalità di attuazione. Tale regolamento è approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo regolamento devono essere inoltre previsti:
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio;
c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
e) l'eventuale estensione ad altre tipologie di imballaggio;
f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori;
(rif. art.35, comma 1, lettera l-bis) - la lettera l-bis), introdotta in sede di conversione modifica l'allegato IV alla parte seconda del Codice ambientale relativo ai progetti di competenza delle regioni e delle province autonome soggetti alla verifica di assoggettabilità. La modifica in esame esclude dalla verifica di assoggettabilità i seguenti progetti di competenza delle regioni o province autonome:
- gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni
- gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni.
Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
(rif. art.35, comma 1, lettera m) e Allegato III – si opera la riscrittura dei Codici EER, contenute all’Allegato D, della Parte IV, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che contenevano diverse imprecisioni, al fine di rendere così coerente la gestione dei rifiuti con le corrette definizioni in relazione alla decisione 2014/955/UE;
(rif. art.35, commi 2 e 3) - sono modificate le previsioni in materia di impiego del combustibile solido secondario (CSS), prevedendo che gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-Combustibile che non comportino un incremento della capacità produttiva dell’impianto o dell’installazione non costituiscono una modifica sostanziale o una variante sostanziale;
(rif. art.35, comma 3-bis) - il comma 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, sostituisce il comma 14 dell'articolo 52 della legge finanziaria 2002 (Legge n. 448 del 2001), innalzando dal 20 al 30% (sul totale) la quota che le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare all'acquisto di pneumatici ricostruiti ai fini del ricambio per le relative flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali.
(rif. art.35 - bis) – l’articolo 35-bis, inserito durante l’esame presso la Camera dei deputati, disciplina gli accordi di foresta, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale.
(rif. art.36) – si introduce una semplificazione in materia di economia montana e forestale. In particolare, le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi sono esenti dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico. Inoltre, nei boschi e nelle foreste non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. Ancora, sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata (d.P.R. n.31 del 217) anche se interessano aree vincolate e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti;
3.5. CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO E BONIFICA DEI SITI INQUINATI
(rif. art.36-ter) - l’articolo 36-ter, inserito in fase di conversione, introduce la denominazione di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per i commissari aventi competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Prevede che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario. Tali disposizioni non si applicano agli stati di emergenza di rilievo nazionale disciplinati dal Codice della protezione civile.
Il comma 9 reca specifiche disposizioni in materia di manutenzione idraulica dei bacini e sottobacini idrografici.
I commi da 10 a 14 concernono lo snellimento delle procedure per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, modificando, tra l'altro, le norme materia di espropriazione per pubblica utilità.
I commi da 15 a 19 recano norme per la interoperabilità e la razionalizzazione dei sistemi informativi in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico;
(rif. art.37) – risultano introdotte diverse modifiche finalizzate ad accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei;
(rif. art.37-bis) – il nuovo articolo 37-bis, recante misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo, novella la disciplina dei fertilizzanti (recata dal d.lgs. 75/2010) precisando che, con riferimento ai cosiddetti “correttivi”, il gesso e il carbonato di calcio di defecazione non possono essere ottenuti da fanghi di depurazione.
4. PARTE II
Titolo V (Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno)
Titolo VII (Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa)
4.1. ZONE ECONOMICHE SPECIALI e AREE PROTETTE
Si segnala l’introduzione di diverse disposizioni applicabili alle zone economiche speciali ED ALLE AREE PROTETTE tra le quali:
(rif. art.57) - l’articolo 57, modificato quanto alle coperture finanziarie nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, interviene su alcune procedure riguardanti il funzionamento e la governance delle Zone economiche speciali (ZES), relative a: la composizione del Comitato di indirizzo, la nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante; il supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l’Agenzia per la Coesione e l’introduzione dell’autorizzazione unica in ottica di semplificazione; l’incremento del limite al credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES, esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
In dettaglio, il comma 1 dell’art. 57 apporta numerose modifiche al decreto-legge n. 91 del 2017 che ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione", definendone le procedure e le condizioni;
(rif. art.64-ter) - l’articolo 64-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, prevede che la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente;
(rif. art.64-quater) – Il nuovo articolo 64-quater, al fine consentire una migliore allocazione delle risorse attribuite dal PNRR agli enti di gestione delle aree naturali protette, consente agli enti di gestione delle aree naturali protette di regolamentare l’accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all’ente di gestione da parte dei visitatori.
Nel rinviare alla lettura della documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.