Circolari

Circ. n. 39/2020

INPS MESSAGGIO n. 1837 del 2 maggio 2020 Chiarimenti sulla sospensione dei versamenti contributivi per le ONLUS. In collaborazione con ICN

A fronte di numerose segnalazioni ricevute sulla mancata applicazione alle cooperative sociali della possibilità di sospendere legittimamente i versamenti contributivi, ai sensi dell’articolo 61, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, abbiamo segnalato e chiesto la risoluzione del problema all’INPS.

Nel merito, si è trattato della mancata attribuzione del codice "7L" a molte cooperative sociali per poter fruire della sospensione dei contributi Inps. La questione si è risolta, almeno dal punto di vista operativo, con l'emanazione del messaggio in oggetto (allegato).

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate interpellata dall’Istituto ha trasmesso un elenco di codici ATECO che non era completo di tutte le ONLUS.

Per questo motivo ad alcune cooperative sociali non è stato attribuito il codice dovuto.

Nel messaggio in commento, vengono riepilogate le loro precedenti circolari in materia (n. 37/2020 e n. 52/2020) con le quali l'Inps ha attributo in maniera centralizzata, il codice “7L” - avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61” - alle posizioni contributive relative ai soggetti elencati nell'articolo 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Come detto, l'attribuzione è avvenuta in base all’elenco codici ATECO citato (allegato alla circolare 52).

Ricordiamo che l'articolo 61, comma 2, lettera r) del DL 18/2020 prevede che la sospensione si applichi anche:

“alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117”.

La circolare INPS n. 52 approfondisce la normativa partendo dal Dlgs. n. 117/2017, che ha previsto l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro, ricordando che il RUNS non è ancora operativo e che l'anagrafe delle ONLUS è gestita dall'Agenzia delle Entrate.

L'iscrizione all'anagrafe non è richiesta alle cosiddette “ONLUS di diritto”:

·  organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995,

·  Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee (Legge 49/1987),

·  cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 381/1991),

·  consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Pertanto, per sanare la situazione, le cooperative sociali ONLUS che non hanno avuto l'attribuzione del codice "7L" potranno farne richiesta alle sedi territoriali Inps che a loro volta potranno chiedere documentazione a supporto.

Infatti, dice l’INPS “… in ogni caso, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà possibile dare immediatamente seguito alla richiesta, laddove la stessa venga accompagnata da una dichiarazione di responsabilità resa ex DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti previsti dall' articolo 61, comma 2 lettera r) del DL 18/2020.”

Alleghiamo alla presente un fac-simile di autodichiarazione predisposto dall’area Lavoro di ICN. Come detto, è una soluzione transitoria ed operativa che va praticata subito per ovviare al problema, ma sono ancora in corso ulteriori dialoghi con l’INPS per far sì che il dato relativo alle cooperative sociali sia acquisito direttamente dai pubblici registri.

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Circ392020.docx (108,81 KB)