Con il decreto in oggetto, anch’esso entrato
in vigore il 25 giugno 2015, si concretizza il quarto passaggio della legge
delega cd. JOBS ACT con nuovi interventi in
favore della maternità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il provvedimento non comporta uno stravolgimento radicale della disciplina previgente
ed infatti, ad alcuni principi di delega, non viene data attuazione (ad esempio
quello relativo ad una maggiore integrazione dei servizi all’infanzia nelle
comunità locali dove sono insediati, con maggiori sinergie tra offerta pubblica
e sistema privato).
Dal punto di vista della tecnica normativa,
il Legislatore non riordina l’intera materia ma, piuttosto, integra e modifica
le norme esistenti, in gran parte riconducibili al T.U. maternità n. 151/2001, recependo
in alcuni casi orientamenti giurisprudenziali già consolidati, soprattutto con
sentenze della Corte Costituzionale che hanno sancito da tempo, ad esempio, la parità di trattamento rispetto ad adozioni
ed affidamenti.
Parità di trattamento che, ai sensi degli artt. 11 e 22 del Dlgs. in commento,
matura anche in termini di esclusione
dal lavoro notturno della lavoratrice madre adottiva/affidataria o in
alternativa al padre adottivo/affidatario convivente.
Tra gli aspetti più significativi in termini
di implicazioni per i datori di lavoro, spiccano le NOVITA’ sui CONGEDI PARENTALI ovvero:
-
FRAZIONABILITA’ ORARIA PER LEGGE, finora praticabile
solo se disciplinata dalla contrattazione collettiva – art. 7, comma 1, lett. b);
-
ESTENSIONE PERIODO DI GODIMENTO, INNALZANDO ETA’ DEL
BAMBINO, FATTA SALVA PERO’ LA DURATA
MASSIMA DI 6 MESI,
che resta invece invariata.
In particolare si
passa:
-
da 8 a 12 anni per i congedi non retribuiti - art. 7, comma 1, lett. a)
-
da 3 a 6 anni per i congedi retribuiti parzialmente al
30% - art. 8.
Alcune
criticità, anche in considerazione degli aspetti gestionali che ne deriveranno,
emergono rispetto ad una validità temporanea di queste modifiche.
Al pari della gran parte delle altre misure
introdotte, l’art. 26, comma 2, ne
prevede, infatti, una sperimentazione per
il solo 2015 – peraltro per metà già trascorso.
In particolare, segnaliamo che questa norma sulla
fruizione del congedi parentali, può riaprire i termini per le richieste di
quei lavoratori che, pur avendo ancora i 6 mesi o parte di essi a disposizione,
non ne potevano più fruire per superamento dell’età del bambino.
Inoltre, sebbene non ancora in vigore,
vale sottolineare già in questa sede che il Governo ha manifestato la decisione di rendere strutturali, quindi oltre
il 2015, tutte le misure. Apposite coperture di spesa in questa direzione,
infatti, sono previste dall’art. 42, comma 2, dello schema
di decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali, sempre
attuativo del JOBS ACT e attualmente in discussione in Parlamento per
l’emanazione dei pareri da parte delle Commissioni competenti (Atto Governo
n. 179).
Con riferimento al caso di DIMISSIONI VOLONTARIE presentate
durante il periodo di interdizione dal lavoro - vale a dire per il periodo
da inizio gravidanza a 1 anno di vita del bambino in cui scatta come noto il
divieto di licenziamento - l’art. 12 precisa
che la lavoratrice non è tenuta a dare
preavviso (esonero concesso anche al lavoratore padre) e percepirà l’indennità
di mancato preavviso prevista per il licenziamento (non dovuta invece al padre
lavoratore).
Rispetto all’istituto del TELELAVORO (art. 23) si prevede l’esclusione
dei lavoratori interessati dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti, quale trattamento di miglior favore per il datore di lavoro
che vi ricorre per motivi legati ad esigenze di conciliazione in attuazione di
accordi collettivi (una tra le poche misure che va già oltre il vincolo di
durata limitata al solo 2015).
Novità assoluta è l’introduzione di
un CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI
VIOLENZA DI GENERE (art. 24),
anche questo per ora limitato al solo anno 2015, e su cui, pur condividendo la
finalità di sperimentare norme tese a salvaguardare l’occupazione di donne
lavoratrici, anche collaboratrici, inserite in percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere (debitamente certificati dalle strutture competenti),
vanno segnalate alcune conseguenze pratiche in termini gestionali e
organizzativi per le imprese.
Si tratta, infatti, di un nuovo congedo che
può durare fino ad un massimo di 3 mesi,
utilizzabile anche in maniera frazionata
(su base giornaliera o oraria) e per fruirne deve essere dato un preavviso al datore di lavoro di almeno 7
giorni.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice che ne beneficia percepisce
un’indennità pari all’ultima retribuzione con applicazione delle stesse
regole valide per i trattamenti di maternità (l’indennità è versata dal
datore che poi la detrae in compensazione dall’ammontare dei contributi dovuti).
Il periodo di congedo è coperto
soltanto da contribuzione figurativa, mentre
invece rileva sia ai fini dell’anzianità
sia della maturazione di ferie, 13esima e TFR.
La lavoratrice interessata ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto
da tempo pieno in part-time, se disponibile in organico, e viceversa.
Altro passaggio significativo del provvedimento
è la scelta, contenuta nell’art. 25,
di orientare nel triennio 2016-2018
parte delle risorse (il 10%) già stanziate sul capitolo della decontribuzione
per INCENTIVARE LA STIPULA DI ACCORDI AZIENDALI CON CONTENUTI RICONDUCIBILI
ALLA CONCILIAZIONE. Criteri e modalità per l’utilizzo di tali risorse
saranno definite con apposito decreto interministeriale (Lavoro-MEF).
Ulteriore profilo degno di nota riguarda il
tema delle RISORSE STANZIATE (art. 26) a copertura delle misure
proposte. Complessivamente si tratta
di circa 104 milioni di euro,
attinti dall’apposito fondo destinato al JOBS ACT con la legge di stabilità
2015.
Tuttavia, in base alla clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 27, se le stesse risultassero insufficienti, si procederà ad
una “rideterminazione dei benefici previsti”, con riferimento particolare alle
novità sulla fruizione dei congedi parentali già richiamate.
Per un’analisi puntuale di tutte le
disposizioni si rimanda al provvedimento allegato, segnalando, infine, che in
esso sono anche contenuti alcuni interventi
per una maggior tutela in favore degli iscritti alla gestione separata, degli
autonomi e dei liberi professionisti (artt.
13-20).