Con il decreto direttoriale del 3 maggio 2022, la Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della Transizione Ecologica ha approvato l’aggiornamento della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, redatta dal GSE, che integra e sostituisce la Guida Operativa adottata il 30 aprile 2019.
Il provvedimento fa parte delle disposizioni, previste dal decreto ministeriale aggiornato il 21 maggio 2021, volte a favorire una maggiore offerta di Certificati bianchi sulle piattaforme di scambio, una maggiore semplificazione e trasparenza del meccanismo.
In particolare, si ricorda che l’articolo 15 del D.M. 11 gennaio 2017, così come modificato dal D.M. 21 maggio 2021, dispone che il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predisponga e sottoponga al Ministero della Transizione Ecologica una guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.
Al fine di comprendere il meccanismo sotteso alla nuova guida, appare utile preliminarmente riportare alcuni elementi di sintesi.
- Cosa sono i Certificati Bianchi
Il Sistema dei certificati bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti finali (i “Soggetti obbligati”) raggiungano annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Il meccanismo dei certificati bianchi, entrato in vigore nel 2005, è il principale strumento di promozione dell’efficienza energetica in Italia.
I certificati bianchi, “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti.
- Come si ottengono i certificati bianchi
Per ottenere i certificati bianchi è possibile:
- realizzare direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo
- acquistare i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo
Ferme restando le competenze del GME sull’attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa degli stessi, la gestione dei certificati bianchi è del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
- Come funziona lo scambio di certificati bianchi?
I certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del GME.
- Quanto valgono i Certificati bianchi?
Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.
Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi sono affidate al Gestore Servizi Energetici.
Nella guida sono riportate informazioni utili e chiarimenti finalizzati alla predisposizione e presentazione delle richieste di accesso agli incentivi, la descrizione delle migliori tecnologie disponibili per i principali settori produttivi, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione ed un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti per l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.
Al decreto in commento sono inoltre allegate le tabelle aggiornate con le tipologie progettuali ammissibili e non ammissibili. Sono state approvate nuove guide settoriali e schede di progetto a consuntivo standardizzate.
Il documento è suddiviso in cinque parti - Allegati:
Allegato 1. Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti: fornisce chiarimenti e supporto operativo per la presentazione dei progetti di efficienza energetica ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi;
Allegato 2. Guide Settoriali: Le guide settoriali costituiscono undici distinti allegati, relativi a settori produttivi e tecnologie che forniscono indicazioni per individuare gli interventi di efficienza energetica realizzabili in ciascun settore e riconducibili alle tipologie di intervento specificate nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del Decreto, i consumi di baseline (ovvero i valori di consumo di riferimento in caso di nuovi impianti, edifici o siti), le variabili che influenzano il consumo energetico del progetto da realizzare e le modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria addizionali generabili dal progetto;
Allegato 3. Interventi non ammissibili: fornisce un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti previsti dal Decreto;
Allegato 4. Chiarimenti su interventi della Tabella 1: la tabella, che non era presente tra gli Allegati alla Guida 2019, fornisce i chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del Decreto riguardanti la descrizione dell'intervento e l'indicazione del settore di applicazione, l'identificazione e la descrizione delle migliori tecnologie disponibili con indicazione delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici, chiarimenti in merito al programma di misura, alle variabili operative, al consumo di baseline e all'algoritmo di calcolo dei risparmi di energia primaria generabili dal progetto;
Allegato 5. Schede di progetto a consuntivo, non presente tra gli Allegati alla Guida 2019, predispone, per gli interventi per i quali è possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, le schede di progetto a consuntivo secondo quanto previsto dal D.M. 11 gennaio 2017.
Il Decreto direttoriale del 3 maggio 2022 ha inoltre aggiornato la Tabella 1 dell'Allegato 2 del Decreto che riporta l'elenco, non esaustivo, delle tipologie di intervento ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.
Nell’allegare i documenti principali, si segnala come la documentazione di dettaglio sia reperibile nella pagina dedicata del GSE (https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi/documenti).
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.