Circolari

Circ. n. 38/2021

Decreto-Legge n. 73 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (G.U. n. 123 del 25 maggio 2021) PROFILI PREVIDENZIALI E GIUSLAVORISTICI

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, commentiamo le disposizioni di nostro specifico interesse contenute nel cosiddetto “DECRETO SOSTEGNI-BIS”, in cui ritroviamo sia la riproposizione di alcune misure varate nei mesi scorsi (ammortizzatori senza contributo addizionale, divieto licenziamenti, indennità, esoneri, etc.) ma, contestuali alle riaperture di queste ultime settimane, anche alcune nuove soluzioni in una logica di iniziale e seppur limitato superamento della disciplina vigente tutta protesa, come noto, a contenere gli effetti negativi generati dalla pandemia.

Segnaliamo in particolare il nutrito pacchetto lavoro contenuto al “Titolo IV” (artt. 36-50) nel quale spiccano:

§  ampliamento platea di imprese per contratto di espansione

§  bonus contributivo tramite contratto di rioccupazione

§  ulteriore divieto di licenziamenti contestuale alla fruizione di CIGO/CIGS senza contributo addizionale

§  nuova forma di CIGS speciale in deroga a regole ordinarie

§  decontribuzione per settori turismo, stabilimenti termali e commercio.

Questo insieme ad alcuni interventi specifici di livello settoriale:

Ø sia con l’art. 66 dedicato ad una profonda rivisitazione delle tutele connesse ai rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo;

Ø sia per il settore agricolo primario, rispettivamente, con l’introduzione di una nuova indennità una tantum destinata a lavoratori del settore agricolo e ai pescatori soci di cooperative (art. 69) e con il rinnovo dell’esonero contributivo per alcune filiere agrituristiche e vitivinicole valido per il mese di febbraio 2021 (art. 70).

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*   CONTRATTO DI ESPANSIONE (art. 39)

L’ulteriore investimento del Governo su questo strumento comporta la rilevante novità per cui lo stesso diventa agibile per tutto il 2021 anche dalle imprese con almeno 100 UNITA’ lavorative, in un luogo della soglia dimensionale dei 500 o, in determinate condizioni, dei 250 addetti per cui sarebbe stato praticabile in assenza di questa modifica normativa.

Per un esame delle caratteristiche di questo istituto che, nelle more di un eventuale ulteriore intervento normativo resta in vigore per quest’anno, si rimanda alla Scheda Tecnica di approfondimento disponibile in allegato.

 

*   CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN DEROGA (art. 40, commi 1-2)

A fronte della stipula di un accordo aziendale finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, concessione di una speciale forma di CIGS - senza pagamento del contributo addizionale e senza limiti di durata e regole previste in via ordinaria dal decreto legislativo 148/2015 (artt. 4 e 21) – valida per 26 settimane da fruirsi entro fine 2021 in favore di datori di lavoro con un calo del fatturato almeno del 50 per cento tra I° semestre 2021 e I° semestre 2019 che potevano accedere alla CIGO con causale COVID (e per i quali, ricordiamo, in base a quanto previsto dal D.L. Sostegni, le 13 settimane previste sono fruibili unicamente entro il 30 giugno p.v.).

La peculiarità di questa nuova CIGS consiste in una rivisitazione del contratto di solidarietà vigente, sempre praticabile in alternativa come tutti gli altri ammortizzatori ordinari, con alcune differenze significative, tra cui in sintesi:

o  riduzione media oraria fino a 80% orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati, fatto salvo che per ciascun lavoratore tale riduzione non può superare il 90%;

o  riconoscimento ai lavoratori impegnati in orario ridotto di un trattamento speciale di integrazione salariale – non soggetto ai minimali INPS - pari al 70% della retribuzione che sarebbe loro spettata per le ore non prestate.

 

*   DIVIETO LICENZIAMENTI IN CASO DI RICORSO A CIGO/CIGS ORDINARIE SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE (art. 40, commi 3-6)

Sicuramente, il capitolo che più ha fatto discutere nel varo del provvedimento è rappresentato dalla sospensione dei licenziamenti. Rispetto a tale tema, al quadro venutosi a delineare con il D.L. 41/2021(1), si aggiunge l’ulteriore novità di una proroga del blocco per quei datori di lavoro che dal 1° luglio e fino a fine 2021 utilizzeranno trattamenti ordinari di CIGO o CIGS (previsti dal decreto legislativo 148/2015) senza pagare il contributo addizionale, esenzione prevista in via straordinaria a patto che durante la fruizione di tali trattamenti non si proceda appunto a licenziamenti economici (individuali e collettivi), fatte salve le esclusioni già disciplinate nei mesi scorsi dal legislatore.

Per come formulata la disposizione, per le imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGO/CIGS non vi sarebbe la facoltà per tutto il 2021 di richiedere tali trattamenti optando per il pagamento del contributo addizionale senza vedersi obbligate al contestuale rispetto del divieto di licenziamenti.

Ciò significa che la data del blocco generalizzato dei licenziamenti economici fissata dal provvedimento Sostegni al 30 giugno 2021 per le imprese che possono accedere alla CIGO e alla CIGS è tale solo per quei datori di lavoro che non richiedono in assoluto ammortizzatori fino a fine anno.

Oltre ad alcune perplessità circa il fatto che la sospensione potrebbe scattare a singhiozzo nella misura in cui è contestuale alla fruizione degli ammortizzatori – che potrebbe venir meno anche in un determinato lasso temporale – per le imprese multilocalizzate potrebbe risultare problematico il riferimento nel testo normativo ad un blocco delle procedure di licenziamento riguardante il datore di lavoro nel suo complesso, laddove si potrebbe venire a determinare una situazione per cui la richiesta degli ammortizzatori riguardi alcune unità produttive e non altre. In merito alla sospensione dei licenziamenti ci preme infine ricordare che per i datori di lavoro che hanno FIS, CIGD e CISOA quali ammortizzatori di riferimento rimane ferma la scadenza del blocco dei licenziamenti al 31 ottobre p.v., come anch’essa stabilità dal D.L. 41/2021.

 

*   CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE (art. 41)

La novità è rappresentata dalla sostanziale introduzione di un nuovo bonus occupazionale attraverso questo tipo di contratto instaurabile tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 con un soggetto disoccupato in forma di lavoro subordinato a tempo indeterminato e collegato ad un progetto individuale di inserimento formativo della durata di 6 mesi. Se al termine del periodo nessuna delle parti decidesse di recedere dal rapporto, il contratto prosegue quale ordinario rapporto a tempo indeterminato. Per tale rapporto, con l’esclusione del settore agricolo, il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo per massimo 6 mesi nel limite di 6.000 €/anno (premi INAIL da pagare):

non spettante in caso di licenziamenti economici (individuali o collettivi) nei 6 mesi antecedenti l’assunzione;

revocabile se si licenzia il lavoratore durante i 6 mesi del contratto di ricollocazione o se entro tale termine (6 mesi dall’assunzione) nella stessa unità produttiva sia licenziato per motivi economici altro lavoratore con medesimo livello e categoria legale.

Si tratta di un beneficio cumulabile, dopo i 6 mesi per i quali spetta l’agevolazione in questione, con altre tipologie di incentivi, laddove spettanti, ma che risulta soggetto all’autorizzazione della Commissione Europea nonché alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

*   DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO/STABILIMENTI TERMALI/COMMERCIO (art. 43)

Per i datori di lavoro di questi settori viene introdotto un nuovo meccanismo di esonero contributivo – premi INAIL da pagare - fruibile entro il 2021 e rapportato al doppio delle ore di integrazione salariale fruite, non necessariamente con causale COVID, nel primo trimestre di quest’anno (gennaio, febbraio e marzo 2021).

Alcuni aspetti dovranno essere meglio chiariti (dall’INPS) visto che la decorrenza del beneficio a decorrere dalla data di entrata in vigore presente decreto” andrà declinata più specificatamente stante la cadenza e le scadenze nel versamento dei contributi così come il perimetro dei datori di lavoro cui si applica la norma – genericamente “settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio” dovrà essere meglio puntualizzato.

Requisito inderogabile, pena la revoca dell’esonero e l’impossibilità di richiedere gli ammortizzatori COVID previsti dal D.L. Sostegni, è il rispetto fino a tutto il 2021 del divieto di licenziamenti economici come disciplinato dal decreto-legge 41/2021 (ricordiamo, 31 ottobre p.v. per datori di lavoro che possono accedere a FIS-CIGD-CISOA e 30 giugno p.v. per tutti gli altri).

Infine, si tratta di un beneficio da riparametrare e applicare su base mensile, cumulabile con altre agevolazioni o riduzioni di aliquote - nei limiti ovviamente della contribuzione dovuta dal datore di lavoro - ma che risulta soggetto all’autorizzazione della Commissione Europea nonché alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

*   ASSISTENZA, PREVIDENZA E SOSTEGNO REDDITO NEL SETTORE SPETTACOLO (art. 66)

Registriamo sia l’adeguamento e il rafforzamento di tutta una serie di tutele assistenziali e previdenziali, attese da tempo in questo settore (dall’indennità di malattia a quella di maternità, dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fino al trattamento pensionistico), sia l’introduzione dal 2021 dell’indennità di Assicurazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas) per garantirli contro la disoccupazione involontaria.

In merito alle disposizioni in materia di assistenza e previdenza, da leggersi congiuntamente ad un prossimo aggiornamento delle categorie professionali riconducibili al Fondo dello spettacolo (FPLS) come previsto in fondo all’articolo (commi 19-20), segnaliamo:

§  riduzione del requisito fino ad oggi previsto per accesso a indennità economica di malattia per iscritti al Fondo dello spettacolo passando da 100 a 40 giornate maturate nell’anno precedente (commi 1-2);

§  per i lavoratori con contratto a tempo determinato innalzamento da 67,14 a 100 euro dell’importo massimo di retribuzione giornaliera riconosciuta ai fini assistenziali - per calcolo prestazioni SSN e per contributi/prestazioni ai fini delle indennità economiche di malattia e maternità - (comma 3);

§  estensione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni a tutti i lavoratori iscritti al Fondo spettacolo INPS con conseguente applicazione delle relative tariffe (comma 4);

§  puntualizzazione sull’effettivo riconoscimento anche ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti  al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo delle tutele previste dal T.U. 151/2001 in termini di maternità, paternità e congedi parentali e contestuale superamento della difficoltà fino ad oggi riscontrata da parte di questi lavoratori nell’accedervi effettivamente attraverso un nuovo riferimento a quello che deve essere la retribuzione da prendere come base per il calcolo delle medesime indennità (ammontare percepito negli ultimi 12 mesi prima dell’evento diviso per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti nel medesimo periodo in luogo della regola generale che prevede una divisone per 30 della retribuzione  del mese precedente);

§  a decorrere dal 1° luglio 2021 riduzione da 120 a 90 del numero delle giornate da maturare ai fini dell’annualità di contribuzione necessaria ai fini pensionistici (che d’ora in poi rileveranno anche se solo per 2/3 sono strettamente riconducibili al settore), contestuale estensione delle prestazioni per le quali si maturano requisiti - es. insegnamento/formazione, attività promozionali – cui si aggiungono una sorta di bonus contributivi in determinate situazioni nonché obbligo in capo al datore di lavoro o committente di rilasciare apposita certificazione attestante la retribuzione giornaliera corrisposta e i contributi versati   (commi 17-18).

In relazione al c.d. ALAS, assicurazione per la disoccupazione involontaria in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (commi 7-16), s’introduce a partire dal 2022 questa nuova indennità destinata a soggetti con determinati requisiti a fronte della presentazione di una specifica domanda telematica all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Questa indennità è rapportata al reddito imponibile – come risultante dai contributi versati in una determinata finestra temporale – in una percentuale in via generale pari al 75%, fatto salvo che la stessa non potrà superare l’importo di 1.335 euro circa (somma soggetta a rivalutazione periodica ISTAT). Tale prestazione, che spetterà per un massimo di 6 mesi per un numero di giornate pari alle metà delle giornate di contribuzione registrare nell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo, verrà erogata mensilmente, oltre ad essere coperta con contribuzione figurativa, esente fiscalmente e incompatibile con altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.

 

*   INDENNITA’ PER LAVORATORI SETTORE AGRICOLO E PESCA (art. 69)

Commi 1-5: AGRICOLTURA

Nel limite di 448 milioni di euro per l’anno 2021, agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo spetterà un’indennità una tantum pari a 800 euro. L’indennità sarà erogata da INPS a fronte di specifica domanda da presentare entro il 30 giugno 2021 (si attendono istruzioni INPS con modello di domanda), sempreché gli stessi soggetti non risultino all’atto della domanda essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a meno che intermittenti senza diritto all’indennità di disponibilità) o essere in pensione.

Commi 6-7: PESCA

Replicando quanto disciplinato nel 2020 con la legge 77/2020 di conversione del provvedimento Rilancio(2), con una dotazione di risorse pari a 3,8 milioni di euro sul 2021, è riconosciuta dall’INPS, a fronte di apposita domanda, una nuova indennità una tantum di 950 in favore di pescatori autonomi, compresi i SOCI di COOPERATIVE che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 250/1958, a patto di non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (eccezion fatta per la gestione separata INPS).  

 

*   ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE (art. 70)

Con una dotazione di risorse pari a 72 milioni € e pur sempre nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, si introduce un nuovo esonero dei contributi previdenziali e assistenziali relativa alla mensilità di FEBBRAIO 2021 (per la quota a carico delle imprese e con premi INAIL da pagare) in favore dei datori di lavoro riconducibili ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dal medesimo decreto nella tabella E e associate ai seguenti codici ATECO:

·      01.21.00 – Coltivazione di uva

·      11.02.10 – Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

·      11.02.20 – Produzione di vino spumante e altri vini speciali

·      11.05 - Produzione di birra

·      55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

·      56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Vale ricordare come questa misura si aggiunga al riconoscimento di un analogo esonero riconosciuto per le medesime imprese relativamente alla contribuzione dovuta nei mesi di novembre/dicembre 2020 e gennaio 2021.

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Tra gli ALTRI INTERVENTI degni di nota si richiamano:

Ø art. 36: la concessione di ulteriori 4 mensilità (giugno, luglio, agosto e settembre 2021) del Reddito di Emergenza (REM);

Ø art. 37: per gli iscritti alle Casse previdenziali private la cumulabilità del reddito di ultima istanza introdotto da tempo in loro favore(3), con qualsiasi eventuale emolumento corrisposto dalle medesime Casse a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, in quanto equiparabile all’assegno di invalidità INPS;

Ø art. 38: sino a fine 2021, la temporanea disapplicazione per le prestazioni in pagamento o decorrenti ex novo dal 1° giugno p.v. del cosiddetto decalage per l’indennità di disoccupazione NASpI, che quindi da qui in avanti e per tutto quest’anno non risentirà di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22/2015, vale a dire della riduzione dell’importo spettante del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (dal 2022, venendo meno il regime di miglior favore, l’importo dell’indennità sarà calcolato considerando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi);

Ø art. 42: la proroga con una nuova una tantum pari a 1.600 € dell’indennità COVID per stagionali, intermittenti, addetti in somministrazione, autonomi occasionali senza partita IVA e lavoratori dello spettacolo che sarà erogata in automatico per coloro che già ne fruivano e riconosciute ex novo a fronte della presentazione di apposita domanda per nuovi soggetti richiedenti;

Ø art. 44: la concessione di un ulteriore sostegno al reddito compreso tra 800 e 2.400 € (valore che varia in funzione dei compensi percepiti dai destinatari nel 2019), in favore dei lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive associate, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche;

Ø art. 45: previo accordo da stipularsi in sede governativa (Ministero Lavoro, MISE e Regione interessata), l’autorizzazione, dall’entrata in vigore del provvedimento e fino a fine 2021, di una proroga di 6 mesi della CIGS per cessazione a beneficio di aziende che abbiano particolare rilevanza strategica e sempreché abbiano avviato il processo di cessazione aziendale;

Ø art. 46: contestualmente ad uno stanziamento di 70 milioni destinati al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, ridefinizione della governance dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro e commissariamento della stessa ANPAL per un breve tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo direttore e del nuovo CDA (viene meno la figura del presidente e la rappresentanza legale dell’Agenzia è assunta dal direttore);

Ø art. 47: differimento al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini di pagamento dei contributi dovuti da artigiani e commercianti in scadenza al 17 maggio u.s., in considerazione della mancata emanazione del decreto attuativo relativo all’esonero contributivo – premi INAIL da pagare – disposto con la legge di Bilancio 2021 in favore di lavoratori autonomi e professionisti, compresi quelli iscritti alle Casse previdenziali private, con determinati requisiti (in questo modo il legislatore introduce peraltro, seppur retroattivamente, una disposizione che serve a dare copertura normativa ad un’analoga indicazione di sospensione dei medesimi versamenti già impartita nelle settimane scorse dall’INPS);

Ø art. 48: nell’ottica di una maggiore integrazione tra politiche attive, industria e formazione e per favorire una migliore gestione della transizione occupazionale, nuovo fondo nazionale con una dotazione di 20 milioni di euro per l’istituzione da parte di Regioni e Province Autonome, d’intesa con il Ministero del Lavoro, di “Scuole dei mestieri” nell’ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio (criteri e modalità attuative per l’utilizzo delle risorse saranno dettati con apposito decreto interministeriale Lavoro-MEF previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni);

Ø art. 49: proroga per il 2021 del contributo, già concesso nel 2020, in favore di c.d. lavoratori frontalieri che svolgono la propria attività in Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali e che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro ma siano privi dei requisiti per accedere alle indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL).

Ø art. 50: stanziamento di nuove risorse per complessivi 3,4 milioni nel 2021 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro per il reclutamento straordinario da parte delle ASL di medici e tecnici dedicati alla prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

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Nel rimandare alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti nonché alle prossime istruzioni che le amministrazioni competenti dovranno emanare in applicazione delle disposizioni in questione, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 17 del 29 marzo 2021 - prot. n. 1161.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 59 del 23 luglio 2020 – prot. n. 2475.

(3) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 40 del 13 maggio 2020 – prot. n. 1689.