Con la risposta n.517 del 2021 (in allegato) l’Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta sulla fattispecie delle modalità di applicazione del cosiddetto “Superbonus 110” alle cooperative sociali di produzione e lavoro, superando positivamente alcune criticità emerse a seguito della risposta ad interpello n.253/2021 che aveva sostanzialmente prospettato l’esclusione dal beneficio delle cooperative sociali di produzione e lavoro che, corrispondendo retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 601 del 1973.
Al riguardo, si rappresenta con soddisfazione che la risposta positiva segue l’intenso lavoro svolto dalla Confederazione e dalla Federazione di settore che sono più volte intervenute sollecitando i Ministeri competenti, l’Agenzia delle entrate e diversi parlamentari, al fine di superare l’interpretazione restrittiva precedentemente fornita dall’Agenzia.
In estrema sintesi, con la risposta che si allega l’Agenzia ha affermato che non è precluso l’accesso al superbonus, con gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura, alle cooperative sociali che corrispondono retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, quando la cooperativa percepisca anche dei redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo di imposta sulla base della disciplina applicabile alle società cooperative quali soggetti esenti da IRES, di cui agli articoli 10 e 11 del d.P.R. n. 601 del 1973.
Nella fattispecie, la cooperativa istante aveva rappresentato di essere in possesso di redditi di capitale sotto forma di interessi attivi bancari, assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.
Più nel dettaglio, nel richiamare, per i precedenti, le circolari del Servizio Ambiente n.18/2021 del 26 aprile 2021 e n.37/2021 del 1 luglio 2021 e nel rinviare, per gli aspetti specificatamente tributari, a successivo approfondimento, si riportano, di seguito, alcuni passaggi di maggiore dettaglio e di particolare interesse della vicenda.
********
ELEMENTI DI DETTAGLIO
1. IL PRECEDENTE PARERE (NEGATIVO) DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la riposta ad interpello del 15 aprile 2021, n.253/E, l’Agenzia delle entrate era intervenuta a fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus 110 (artt.119-121 del decreto- legge n. 34 del 2020), adottando una interpretazione particolarmente restrittiva della disciplina vigente con riferimento alle cooperative sociali ricadenti nella fattispecie di cui all’articolo 11 del d.p.r. n.601/1973.
In particolare, nel caso oggetto di interpello, l’Agenzia aveva individuato un diverso regime con riferimento alle seguenti due ipotesi:
a) cooperativa sociale che corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973: tale cooperativa non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione”.
b) cooperativa sociale di produzione e lavoro che usufruisce parzialmente dell’art. 11 del D.p.r. 601/73, ovvero non ne usufruisca affatto (si tratta delle cooperative sociali che hanno un ammontare delle retribuzioni inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi): tale cooperativa può godere del Superbonus 110%.
Sull’interpello, Confcooperative è da subito intervenuta con forza per evidenziare, oltre agli aspetti giuridici e fiscali a sostegno di una opposta interpretazione, anche le conseguenze distorsive derivanti dalla risposta fornita, in particolare rappresentando il rischio di esclusione dal beneficio di circa l’80% delle cooperative sociali.
2. L’ORDINE DEL GIORNO DEL 29 GIUGNO 2021
Nella seduta del 29 giugno u.s., nell’ambito della discussione dell’A.C. 3166, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti è stato approvato l’ordine del giorno 9/3166/37, presentato dall’On. Maria Teresa Bellucci, per impegnare il Governo a valutare l’opportunità di approvare una norma di interpretazione autentica per assicurare l’applicazione delle disposizioni in materia di superbonus alle cooperative sociali anche nel caso in cui beneficino di una esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
L’Ordine del giorno, approvato con il parere favorevole anche del Governo, evidenzia nelle premesse tutte le molteplici criticità rappresentate da Confcooperative e si inserisce nel quadro delle misure richieste con insistenza dall’Organizzazione al fine di assicurare il superamento delle significative criticità conseguenti alla risposta ad interpello del 15 aprile 2021, n.253/E.
3. LA NUOVA RISPOSTA N.517/2021
Nella richiesta di interpello 517/2021, la società cooperativa sociale istante ha chiarito di essere in possesso di redditi di capitale sotto forma di interessi attivi bancari, assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, ritenendo, sulla base di tale premessa, di poter beneficiare del regime previsto dal decreto Rilancio, subendo un prelievo fiscale sostitutivo delle imposte dirette.
Sulla fattispecie, l’Agenzia ha risposto affermando i seguenti principi:
a) soggetti ammessi al Superbonus – principi generali
- il Superbonus, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste;
- il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Sono, esclusi, ad esempio, dal Superbonus - né possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione - gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti passivi IRES di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, sono esenti dalle imposte sui redditi in base al successivo comma 1- quinquies;
- possono accedere al Superbonus tutti i soggetti passivi che "astrattamente" possono essere titolari della predetta detrazione, indipendentemente dalle peculiari modalità di tassazione del reddito, come nel caso del titolare di solo reddito fondiario, derivante dal possesso dell'immobile adibito ad abitazione principale, escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all'articolo 10 del TUIR di importo pari alla rendita catastale
b) applicazione del Superbonus alle cooperative sociali
- ai sensi del comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
- le cooperative iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381) di cui al comma 8 del predetto articolo 10 - c.d. ONLUS di diritto - rientrano tra i soggetti beneficiari del cd. Superbonus
- per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l'esclusione di cui al citato comma 15-bis dell'articolo 119
- per i soggetti indicati, come chiarito dalla circolare 30/E del 2020, non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni
- per le ONLUS, le OdV e le APS il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti
c) focus sulle cooperative sociali di produzione e lavoro
- una cooperativa sociale di produzione e lavoro che, in base all'articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie è esente dalle imposte sui redditi ovvero fruisce di una esenzione parziale se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento. Pertanto, in applicazione dei criteri forniti con le circolari n. 24/E e n. 30/E del 2020, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione credito corrispondente alla detrazione
- alla cooperativa che percepisce anche dei redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo di imposta sulla base della disciplina applicabile alle società cooperative quali soggetti esenti da IRES, di cui agli articolo 10 e 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 che, quindi, è titolare di un reddito di capitale, non è precluso l'accesso al Superbonus, ferma restando la presenza di tutti i requisiti e delle condizioni normativamente previste. In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, l'Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio. Al riguardo, come chiarito, infatti, con la circolare del 20 maggio 1995, n. 150, le società cooperative esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi degli articoli 10 e 11 del d.P.R. 29 settembre1973, n. 601, devono essere sottoposte, relativamente ai premi ed altri frutti su depositi e conti correnti bancari e postali e su obbligazioni e titoli similari, a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ai sensi dell'articolo 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia ed alla Federazione di settore Federsolidarietà (federsolidarieta@confcooperative.it).