Si aprono dal 30 NOVEMBRE p.v. i termini per l’INVIO DELLE DOMANDE all’INPS di riduzione contributiva spettante alle
imprese, rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che sottoscrivono
contratti di solidarietà.
Con l’emanazione del decreto
interministeriale Lavoro-MEF in oggetto sono stati infatti definiti i criteri
per il riconoscimento a partire dal 2017 di tali sgravi, meglio illustrati
nella recentissima circolare del Ministero del Lavoro n. 18, integrata successivamente
con la circolare ministeriale n. 19 (anch’esse entrambe allegate).
Da un punto di vista normativo, si fa
riferimento sia agli articoli 1 e 2
della legge 726/1984 sia al decreto legislativo 148/2015 (Jobs Act) che, come
noto, ha tipizzato il contratto di solidarietà in una delle 3 causali per la cassa
integrazione straordinaria, insieme alla riorganizzazione e crisi aziendale.
Ricordiamo che la tale riduzione è
riconosciuta, fermo restando il limite di spesa annuo, nella misura del 35% della
contribuzione complessiva per un massimo di 24 mesi in un quinquennio e con
riferimento a lavoratori interessati da una riduzione d’orario superiore al
20%.
Le somme complessivamente a
disposizione per il 2017 sono pari a 30
MILIONI di euro alla luce dell’integrazione di stanziamento intervenuta con
l’ultima legge di Bilancio 2017(1) – art. 1, comma 240,
lett. c).
In termini operativi, la procedura per l’invio della domanda al
Ministero del Lavoro ricalca tendenzialmente quella in uso negli anni precedenti,
compresa la conferma del criterio dell’ordine cronologico di presentazione
ai fini della loro ammissione con l’inserimento, tuttavia, di 4 PRINCIPALI NOVITA’:
-
individuazione di una precisa finestra temporale in cui
avanzare le istanze:
-
per il 2017, tra il 30 novembre e il 10 dicembre p.v.,
da imprese che abbiano stipulato CdS al 30 novembre 2017 o che l’abbiano avuto in
corso nel 2016;
-
a partire dal 2018 tra il 30 novembre e il 10 dicembre di
ogni anno da imprese che abbiano stipulato CdS al 30 novembre dello stesso anno
o che l’abbiano avuto in corso nel secondo semestre dell’anno precedente;
-
indicazione da parte dell’impresa, a pena di
inammissibilità della domanda, di una previsione/stima circa la quantità di
riduzione contributiva richiesta;
-
riduzione dei tempi per l’emanazione da parte del
Ministero del Lavoro del provvedimento di ammissione o di diniego allo sgravio contributivo,
ridotti da 120 a 30 giorni rispetto alla ricezione della domanda;
-
eliminazione del vincolo posto sui datori di lavoro di
indicare, a pena di inammissibilità, gli strumenti di miglioramento della
produttività (di misura almeno pari allo sgravio richiesto) o il piano di
investimenti necessario
per superare le inefficienze di natura gestionale o del processo produttivo,
alla base della richiesta del contratto di solidarietà, sottoscritto al fine di
evitare in tutto o in parte i licenziamenti.
Come in passato, uno
specifico avviso pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it comunicherà il
raggiungimento del limite di spesa annuo. Sarà contestualmente pubblicato
l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e, dal quel momento, non saranno
più istruite istanze, fatta salva la possibilità di una loro successiva
istruttoria in caso di risorse residue.
Ricordiamo, inoltre,
che possono ripresentare la domanda i datori di lavoro che non hanno avuto o
non avranno accesso al beneficio negli anni precedenti per mancata
disponibilità delle risorse. A riguardo, nella circolare ministeriale si danno
specifiche istruzioni in merito alla riproposizione di domande non ammesse sia
per quelle presentate in passato nel 2016 sia per quelle inviate a partire da
quest’anno (hanno perso definitivamente invece la loro validità quelle
presentate negli anni 2014-2015).
Infine, con la
successiva circolare integrativa rispetto alla prima emanata, il Ministero ha
precisato che con riferimento alla medesima unità produttiva può essere
inoltrata una sola domanda per l’intero periodo di riduzione oraria interessata
solo quando si sia in presenza di un singolo accordo. Diversamente, in presenza
di più accordi, anche consecutivi, andranno trasmesse distinte domande.
(1)
Nostra
circolare n. 1 del 4 gennaio 2017.