Con la pubblicazione del decreto in oggetto, IN VIGORE dal 25 GIUGNO 2015, nonché terzo
atto attuativo della legge delega cd. JOBS ACT, il Governo ha raccolto in un testo organico – quasi
un Testo Unico - tutta la normativa sulle
diverse formule contrattuali cui i datori di lavoro possono ricorrere per
instaurare correttamente un rapporto di lavoro.
Il
Governo indica esplicitamente che, la forma comune di riferimento, è il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1).
Si concentrano, infatti, su questa tipologia
di rapporto di lavoro le ultime norme approvate sia con il Dlgs. n. 23/2015 sul
contratto a tutele crescenti, sia la legge di stabilità 2015 in relazione al
cd. bonus occupazione. Tutte norme di sostegno al rapporto a tempo
indeterminato.
L’intervento legislativo in commento, che
rappresenta uno degli assi portanti di questa Riforma, si configura come un opera di SISTEMATIZZAZIONE della
DISCIPLINA ESISTENTE rispetto alle norme fin qui prodotte, ma con
l’introduzione di significative novità su alcune fattispecie di tipologia
contrattuale.
Infatti,
la tecnica usata è quella di riscrittura di tutti gli articoli che vengono
fatti salvi e, contestualmente, sono abrogate una serie importante di leggi
comprese, a mero titolo d’esempio, la riforma Biagi n. 276/2003, il Dlgs. n.368/2001
sul contratto a termine, il Dlgs. n. 61/2000 sul contratto di part-time, il TU sull’apprendistato
Dlgs. 167/2011 (art. 55).
In
termini abrogativi generali, registriamo la fine del rapporto di COCOPRO, del
lavoro ripartito (job sharing) e dell’associazione in partecipazione con
apporto di lavoro.
In questa sede, diamo un primo commento del testo normativo, corredato di apposite slide
che semplificano e aiutano la lettura di questo nuovo quadro normativo.
-
COLLABORAZIONI
Dedichiamo subito un focus specifico al
capitolo delle collaborazioni che è stato profondamente rivisto.
Infatti, fatte salve quelle già in essere
alla data di entrata in vigore del decreto, si cancellano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 276/2003 (articoli 61-69-bis).
Pertanto, ai sensi dell’art. 52, vengono eliminate
le collaborazioni a progetto e le regole di presunzione verso il contratto di lavoro
subordinato – applicabili peraltro anche alle Partite IVA - introdotte nel 2012
con la legge n. 92 Riforma Fornero.
Ciò
detto, RIMANE LA POSSIBILITA’ di instaurare le COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE, senza il vincolo del progetto e secondo la disciplina antecedente
alla legge n. 276/2003.
Queste
collaborazioni sono quelle riconducibili all’art. 409 c.p.c. esplicitamente richiamato dal decreto
in commento all’art. 52, comma 2.
Tale norma
legittima la collaborazione SOLO nel caso di una “prestazione
di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato”.
In attesa di specifiche indicazioni ministeriali,
appare opportuno richiamare gli orientamenti
giurisprudenziali consolidati rispetto alle caratteristiche che DEVE AVERE LA PRESTAZIONE per essere
correttamente svolta attraverso una CO.CO.CO.:
1. Continuità: quando la prestazione
perdura nel tempo e comporta l’impegno costante del prestatore a favore del
committente (Cass. n. 9067/1990, e n. 2906/1976);
2. Coordinazione: in presenza di una connessione
funzionale derivante dal protratto inserimento nell’organizzazione aziendale,
o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente (Cass. n. 14722/1999, e n. 8229/2001);
3. Personalità: se c’è una netta
prevalenza del lavoro personale del collaboratore rispetto ad altri fattori (Cass. n. 5698/2002).
Risulta chiara l’importanza di rispettare
tali parametri per esser sicuri di aver instaurato una COLLABORAZIONE GENUINA.
Questo
passaggio rileva ancora di più dal 1° gennaio 2016 perché, a decorrere da
quella data, il Decreto introduce una nuova figura di collaboratore cui si applicherà tutta la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato: le cd. COLLABORAZIONI
ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE (art. 2).
Queste collaborazioni si concretizzeranno in
lavoro subordinato qualora le
prestazioni lavorative risultino essere contemporaneamente:
Alla luce dei connotati che le
caratterizzano, le collaborazioni
organizzate dal committente sono riconducibili
secondo il legislatore alla sfera del lavoro subordinato in quanto non
rappresentano effettive collaborazioni coordinate (vista in altro modo, è
come se dal 2016 sulle nuove collaborazioni pendesse una nuova presunzione di
lavoro subordinato che fa leva sull’organizzazione della collaborazione da
parte del committente – eterodirezione - e non solo sull’esercizio del suo
potere direttivo – eterodirezione).
Come si nota, la differenza tra queste
e le CO.CO.CO. di cui sopra è rintracciabile
in primo luogo proprio nel parametro dell’organizzazione delle collaborazioni
da parte del committente (etero-direzione).
In sostanza, d’ora in poi bisognerà prestare
particolare attenzione al modo in cui viene organizzato il lavoro e lo
svolgimento delle prestazioni da parte dei collaboratori, con riferimento ad
esempio ai tempi e ai luoghi di lavoro.
Risulta, anche in questo caso, opportuno
riferirsi agli indici giurisprudenziali maturati in materia di
subordinazione, in particolar modo con riferimento al c.d. potere organizzativo: tra questi rientra ad esempio l’osservanza di un orario predeterminato,
che quindi può costituire prova della mancanza in capo al lavoratore della facoltà
di determinare autonomamente la prestazione (Cass. n. 8659/2004) o la sistematica
presenza del lavoratore con una propria postazione fissa presso una delle sedi
del committente (parametro peraltro utilizzato anche dalla legge Fornero
nel costruire le sue presunzioni – come detto non più valide).
Altro nodo critico, nonché altra differenza con le CO.CO.CO. è il carattere esclusivamente personale
(e non solo prevalentemente personale) che
identifica le collaborazioni organizzate dal committente, per cui la
collaborazione rientrerà nella sfera del lavoro subordinato solo se la prestazione
farà esclusivamente leva sull’apporto personale del collaboratore.
Dalla disciplina delle collaborazioni
organizzate dal committente, sono
ESCLUSI alcuni CASI tassativamente elencati, ovvero:
-
in presenza di
indicazioni specifiche date dalla CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE;
-
per l’esercizio di
professioni intellettuali per cui è necessaria l’iscrizione negli appositi albi
nazionali;
-
di funzioni in
qualità di componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e
di partecipanti a collegi e commissioni;
-
alle collaborazioni rese per
fini istituzionali nelle associazioni e società sportive dilettantistiche.
In alternativa, per non incorrere nell’istituto delle
collaborazioni organizzate dal committente facendo scattare la presunzione
del lavoro subordinato, le parti
contraenti potranno sempre e comunque richiedere la certificazione dell’assenza
dei parametri individuati dal legislatore presso le commissioni di
certificazione disciplinate dall’art. 76 del decreto legislativo 276/03.
Ricordiamo che la certificazione non mette completamente al riparo dal
contenzioso perché, pur invertendo l'onere della prova, può - comunque – essere
messa in discussione in sede giudiziaria.
Alla luce e in funzione delle nuove
indicazioni, sempre dal 2016, l’art. 53 introduce una PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AGEVOLATA (una
sorta di sanatoria) per i datori di
lavoro che assumeranno a tempo indeterminato i loro precedenti collaboratori,
con l’effetto di estinzione di eventuali illeciti amministrativi, contributivi
e fiscali (procedura valida con le stesse regole anche per stabilizzare
Partite IVA).
-
LE ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI.
Approfondite le
novità introdotte sul fronte delle collaborazioni, che appaiono forse essere quelle
più rilevanti, si richiamano le diverse tipologie contrattuali disciplinate dal
decreto. Oltre a queste, restano in vita, seppur non trattate dal nuovo Dlgs., anche Partite Iva e Tirocini (solo
incidentalmente sono richiamate le partite IVA, in quanto interessate anch’esse
dalla procedura di stabilizzazione messa in piedi a partire dal 2016 per le
collaborazioni).
-
l’eliminazione della tripartizione normativa in
orizzontale, verticale e misto;
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il
nuovo concetto di clausole elastiche, comprensivo delle previgenti clausole
flessibili ed elastiche (rispettivamente
modifica collocazione temporale della prestazione e variazione in aumento della
stessa);
-
l’agibilità delle clausole
elastiche e del lavoro supplementare, anche se non risultino disciplinati dalla
contrattazione collettiva.
-
viene ribadito il
quadro regolatorio venutosi a determinare con il D.L. 34/2014 (no causale,
tetto durata 36 mesi, massimo 5 proroghe) con l’aggiunta di utili
chiarimenti, ad esempio per quanto riguarda l’applicazione della sola
sanzione amministrativa, senza la trasformazione a tempo indeterminato del
rapporto, se si supera il limite di utilizzo già previsto dal legislatore e
pari al 20%, derogabile come noto da parte della contrattazione collettiva, a
tutti i livelli;
-
sostanziale
riproduzione del quadro previgente, insieme ad una maggiore praticabilità di
quella a tempo determinato (cd. staff leasing), ora ammessa in tutti i settori e
per qualsiasi attività, senza causale, ma utilizzabile per un massimo del 20%
rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Nell'articolo 38 relativo ai
diritti sindacali e alle garanzie collettive dei lavoratori somministrati, è
scomparso il precedente inciso “Ferme restando le disposizioni specifiche
per il lavoro in cooperativa...”. E' un tema da approfondire, ma anche da
valutare nella sua portata perchè si può riferire soltanto ai soci-lavoratori.
-
confermata la
disciplina sulla tipologia professionalizzante – c.d. di 2° livello
(quello fino ad oggi più utilizzato dalla imprese) salvo un richiamo ai
CCNL e non ai contratti collettivi in generale, quale unici contratti legittimati a
disciplinare la durata dell’apprendistato, nonché la durata/modalità di
svolgimento della formazione, compreso l’apprendistato stagionale (art. 44);
-
significativamente
modificati e semplificati il 1° e il 3° livello, tipologie di
apprendistato funzionali rispettivamente al raggiungimento di una qualifica,
diploma o specializzazione professionale o ad un percorso di alta formazione e
ricerca. Su questi segnaliamo, tra le diverse modifiche intervenute, il
nuovo vantaggio per i datori di non retribuire in linea generale gli
apprendisti per le ore di formazione svolte fuori dall’impresa e di pagarli
solo in una misura del 10% per le ore di formazione a carico del datore;
-
innalzata da 5 a 7
mila € la soglia massima percepibile dal prestatore in un anno civile (non più
solare) in maniera cumulativa – rimane per il resto quasi inalterata la
previgente disciplina, compreso il tetto ad hoc di 2 mila € se il committente è
imprenditore/professionista e la disciplina speciale già in vigore sul settore
agricolo.
-
LE MANSIONI
Un altro tema affrontato dal provvedimento,
importante e complementare a quello delle tipologie contrattuali, riguarda la DISCIPLINA DELLE MANSIONI (art. 3), anch’essa contemplata tra i
capitoli di delega del JOBS ACT, e che viene significativamente rivista attraverso una riformulazione dell’art. 2013
del Codice Civile.
In particolare, con le modifiche apportate,
oltre a specificare che il lavoratore è
impiegabile per qualunque mansione riconducibile allo stesso livello di
inquadramento, (con contestuale eliminazione del concetto di “mansioni
equivalenti”), emerge ANCHE la
POSSIBILITA’ PER il DATORE, in presenza di specifiche condizioni, di
UTILIZZARLO ANCHE SU MANSIONI NON RICONDUCIBILI ALLO STESSO LIVELLO DI
INQUADRAMENTO, pur restando nell’ambito della medesima «categoria legale», intesa come
categoria di operaio, impiegato, quadro o dirigente ex art. 2095 c.c..
Ciò può avvenire, previa apposita
comunicazione scritta del datore, SENZA
che – tuttavia - il LAVORATORE perda il suo inquadramento e il suo TRATTAMENTO
ECONOMICO, tranne che per gli elementi retributivi (es. indennità varie)
legati alla precedente mansione, con un INQUADRAMENTO di un 1 LIVELLO INFERIORE
SOLO SE:
-
il datore modifica i propri assetti organizzativi con effetti
sulla posizione del lavoratore;
-
sia previsto dai contratti collettivi, anche quelli di 2°
livello.
Per una legittima modifica delle mansioni,
della categoria legale, dell’inquadramento
e ANCHE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, senza
alcun limite, ma comunque nell’interesse
del lavoratore (mantenimento occupazione, acquisizione nuova
professionalità o miglioramento condizioni di vita), si rende invece necessaria, come unica soluzione praticabile ora introdotta dal legislatore, la STIPULA
DI ACCORDI INDIVIDUALI TRA LE PARTI nella sede c.d. “protetta”, vale
a dire presso le sedi richiamate dall’art. 2113 c.c.: sindacale, davanti al
giudice, o Commissione Provinciale Conciliazione, o presso gli organi di
certificazione dei contratti ex art. 76 del Dlgs. n. 276/03.
Per simmetria, altro rilevante cambiamento riguarda il caso in
cui il lavoratore venga assegnato a MANSIONI
SUPERIORI.
Oltre alla conferma al diritto alla
retribuzione corrispondente alle mansioni svolte, viene modificato il periodo minimo di svolgimento delle stesse attraverso
il quale l’assegnazione può diventare definitiva.
Si
passa da 3 mesi a 6 mesi continuativi. Ciò non vale se si sostituisce un
altro lavoratore in servizio.
Sono
fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi che, fino ad oggi, potevano intervenire solo
riducendo il periodo legale, ma non ampliandolo.
≈ ≈ ≈
Un ultimo passaggio degno di nota è l’ARTICOLO 51 sulle NORME DI RINVIO AI
CONTRATTI COLLETTIVI.
Con riferimento a tutte le disposizioni contenute nel decreto in oggetto che rinviano
alla contrattazione collettiva, in
linea con diversi passaggi normativi già vigenti e la prassi da tempo in uso,
si dovrà tener conto esclusivamente dei
contratti collettivi, stipulati a qualsiasi livello (nazionale, territoriale e
aziendale), dalle ASSOCIAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE
SUL PIANO NAZIONALE E DALLE LORO RSA/RSU.
Ciò vale, ad
esempio, con riferimento alle disposizioni sul contratto a tempo determinato o
per l’apprendistato, ma in generale per tutti i rinvii operati dal legislatore
nel disciplinare le diverse tipologie o il tema delle mansioni.
≈ ≈ ≈
Considerata la natura tecnica del
provvedimento, si rimanda alle slide in
allegato per un’analisi puntuale delle disposizioni qui richiamate e
per un approfondimento di ulteriori aspetti contenuti nel decreto.