Rinviando alla circolare n. 25 del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una disamina generale del provvedimento, commentiamo alcune novità già in vigore in materia di lavoro introdotte in sede di conversione al decreto Sostegni(1).
Si tratta di pochi interventi finalizzati a chiarire e integrare le disposizioni contenute nel D.L. 41/2021 che non ne alterano in maniera significativa il loro contenuto.
In particolare, segnaliamo due correttivi in merito alla proroga degli AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID (articolo 8) rappresentati rispettivamente da:
§ Comma 2-bis: possibilità per datori di lavoro che abbiamo interamente goduto delle 12 settimane di CIGO/FIS/CIGD concesse dalla Legge Bilancio 2021, di richiedere senza soluzione di continuità i nuovi trattamenti previsti dal decreto in esame (sostanzialmente a partire dal 26 marzo u.s.), in deroga rispetto alla data del 1 aprile indicata espressamente come decorrenza generale - ricordiamo che già INPS con circolare n. 72 del 29 aprile u.s. (2) aveva cercato una parziale soluzione in via amministrativa all’eventuale vuoto temporale non coperto dai successivi interventi di proroga, facendo retroagire tale termine al 29 marzo u.s.;
§ Commi 3-bis e 3-ter: proroga fino al 30 giugno 2021 dei termini, eventualmente già scaduti nel primo trimestre di quest’anno (gennaio-marzo 2021), per l’invio a pena di decadenza delle domande di ammortizzatori e/o per la trasmissione dei dati necessario al pagamento degli stessi – in questo modo si cerca di recuperare, nel limite di 5 milioni di euro, il riconoscimento dei medesimi trattamenti, stabilito da precedenti fonti normative, in favore di alcuni lavoratori che, complice il ritardo nella trasmissione delle domande o della relativa documentazione, non ne siano ad oggi beneficiari.
Tra le ALTRE MISURE DEGNE DI NOTA evidenziamo, nell’ordine:
Ø art. 6-quinques: si raddoppia – anche per il periodo d’imposta 2021 - da 258,23€ a 516,46 € la soglia dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti qualificabile come welfare aziendale e quindi non concorrente in base al TUIR alla formazione del reddito (si tratta in realtà di un proroga visto che la stessa misura è stata applicata nel corso del 2020 in quanto introdotta già l’anno scorso con il D.L. Agosto n. 104/2020);
Ø art. 15, comma 1, lett. a): si precisa una volta per tutte che, qualora per i lavoratori c.d. fragili scatti l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, tale periodo non rientra nel periodo di comporto, disposizione valida retroattivamente a decorrere dal 17 marzo 2020 – questa la novità introdotta in sede di conversione - cioè fin dall’emergere del virus;
Ø art. 18-bis: si introduce - nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno in corso - una nuova indennità connessa all’emergenza in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 (importo, comunque esente fiscalmente, e modalità di erogazione saranno definiti con apposito decreto interministeriale Salute-Lavoro da adottarsi entro i prossimi 60 giorni sulla base di dati certificati inviati su base regionale);
Ø art. 19, comma 2-bis: si prevede che le domande inoltrate dai datori di lavoro del settore agricolo ai fini della fruizione sia dell’esonero contributivo previsto per il primo semestre 2020 sia di quello applicabile per le mensilità novembre/dicembre 2020 e gennaio 2021 debbano essere corredate da apposita autodichiarazione di non aver superato i limiti fissati in materia di aiuti di Stato a livello comunitario dal nuovo regime c.d. Temporary Framework introdotto a livello UE a partire dall’anno scorso;
Ø art. 19-bis: si dispone lo stanziamento di specifiche risorse (circa 1,6 milioni di euro) a beneficio dell’INAIL per l’attivazione di nuovi rapporti di lavoro con medici e infermieri da impiegare anche per la somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro – tale norma si collega con quanto previsto dal Protocollo Nazionale di Vaccinazione nei Luoghi di Lavoro stipulato il 6 aprile 2021(3) – come noto ancora non operativo - e in particolare alla terza opzione data ai datori di lavoro di potersi in prospettiva avvalere senza costi delle strutture sanitarie dell’INAIL;
Ø art. 34, comma 2-bis: relativamente al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità introdotto dal decreto-legge con una dotazione di risorse per il 2021 pari a 100 milioni - per le cui modalità di utilizzo già si rimandava ad appositi decreti attuativi – si chiarisce che gli interventi e i progetti da finanziare interesseranno quali ambiti di intervento, tra gli altri, anche l’inclusione lavorativa.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 17 del 29 marzo 2021 - prot. n. 1161.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 29 del 5 maggio 2021 – prot. n. 1926.
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.20 del 7 aprile 2021 – prot. n. 1362