Circolari

Circ. n. 37/2021

Superbonus cooperative sociali e cooperative a proprietà indivisa – approvazione ordine del giorno n. 9/3166/37 – On. Maria Teresa Bellucci.

mercoledì 7 luglio 2021

Nella seduta del 29 giugno u.s., nell’ambito della discussione dell’A.C. 3166, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti è stato approvato l’ordine del giorno 9/3166/37, presentato dall’On. Maria Teresa Bellucci, che impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

a) estendere la proroga prevista per gli Istituti autonomi case popolari-IACP anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e alle cooperative sociali,

b) approvare una norma di interpretazione autentica che assicuri l’applicazione delle disposizioni in materia di superbonus alle cooperative sociali anche nel caso in cui beneficino di una esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

L’Ordine del giorno, approvato con il parere favorevole anche del Governo, si inserisce nel quadro delle misure richieste con insistenza da Confcooperative al fine di assicurare, in primo luogo,  l’estensione delle proroghe già disposte per alcune categorie di soggetti anche alle cooperative a proprietà indivisa ed alle cooperative sociali e, in secondo luogo, il superamento delle significative criticità conseguenti alla risposta ad interpello del 15 aprile 2021, n.253/E, con cui l’Agenzia delle entrate è intervenuta a fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del c.d. superbonus 110 (artt.119-121 del decreto- legge n. 34 del 2020), adottando una interpretazione particolarmente restrittiva della disciplina vigente con riferimento alle cooperative sociali di produzione e lavoro ricadenti nella fattispecie di cui all’articolo 11, comma 1, primo periodo, del d.p.r. n.601/1973.

In particolare, nel caso oggetto di interpello, l’Agenzia ha individuato un diverso regime con riferimento alle seguenti due ipotesi:

a)         cooperativa sociale che corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 601 del 1973: secondo l’interpretazione assunta dall’Agenzia, tale cooperativa non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. 

b)         cooperativa sociale di produzione e lavoro che usufruisce parzialmente dell’esenzione ex articolo 11, comma 1, del D.P.R. n.601 del 1973, ovvero non ne usufruisce affatto (si tratta delle cooperative sociali che hanno un ammontare delle retribuzioni inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi): secondo l’interpretazione assunta dall’Agenzia, tale cooperativa può godere del Superbonus 110%.

L’interpretazione adottata – che secondo quanto riportato dall’Agenzia baserebbe le proprie conclusioni su quanto riportato nelle Circolari 24 e 30/E del 2020 ed in altri chiarimenti resi – parte dalla premessa che “il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”.

A margine delle considerazioni tecnico-giuridiche legate alla mancanza, nelle disposizioni di riferimento, di una espressa previsione a supporto dell’interpretazione prospettata dall’Agenzia ed a valutazioni di natura fiscale con particolare riferimento alla nozione di reddito imponibile (rispetto alle quali si può arrivare ad argomentare in modo completamente diverso rispetto alla risposta fornita, per pervenire a opposta soluzione interpretativa), sotto il profilo concreto si rileva come, con riferimento alle cooperative sociali (ONLUS di diritto e contemplate tra i beneficiari ai sensi dell’art.119 del citato decreto-legge n.34), l’interpretazione assunta conduca, sostanzialmente, alla pressoché totale esclusione di tale categoria del beneficio riconosciutogli per legge. Si stima, infatti, che oltre l’80% delle cooperative sociali potrebbero rientrare nella fattispecie che l’Agenzia ritiene esclusa dal beneficio.

Al riguardo, sotto quest’ultimo profilo, nel rinviare, per i dettagli, alla lettura della circolare del Servizio Ambiente n.18/2021 del 26 aprile 2021, si rappresenta che la Confederazione e la Federazione di settore sono più volte intervenute sollecitando i Ministeri competenti, l’Agenzia delle entrate e diversi parlamentari, al fine di superare l’interpretazione fornita dall’Agenzia che rischia di determinare l’esclusione delle cooperative sociali dal beneficio espressamente riconosciutogli per legge.

E’ stato soprattutto evidenziato come impedire l’accesso al superbonus alle cooperative sociali che ricadono nella fattispecie di cui all’articolo 11, comma 1, primo periodo, D.P.R. 601/1973 citato è in evidente contrasto con la volontà del legislatore e con altre precedenti risposte già fornite, dovendo considerare, da un lato l’espresso inserimento di tali soggetti (in quanto Onlus di diritto) nell’elenco dei beneficiari e, dall’altro lato, i chiarimenti resi dalla stessa Agenzia delle entrate che, nelle proprie circolari e risposte, ha fino ad ora adottato interpretazioni completamente estensive.

In tale contesto problematico, quindi, auspicando, comunque, una rapida e definitiva soluzione della questione, su richiesta di alcuni parlamentari, si prende positivamente atto del fatto che la Camera ha intanto approvato l’ordine del giorno n. 9/3166/37 (Bellucci) evidenziando che:

  • il disegno di legge reca misure urgenti relative al Fondo complementare da 30,6 miliardi finalizzato ad integrare con risorse nazionali il Piano nazionale di ripresa e resilienza, stabilendone la ripartizione, unitamente a misure urgenti per gli investimenti;

  • l’articolo 1, comma 3 del decreto legge in conversione proroga al 30 giugno 2023 il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. A condizione che siano stati effettuati, lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

  • la disposizione adottata non prevede nulla con riferimento alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed alle cooperative sociali;

  • alcune criticità interpretative, con riferimento al perimetro di applicazione della misura del superbonus, si sono poste, invece, con riferimento alle cooperative sociali a seguito della risposta resa dall'Agenzia delle entrate sull'istanza di interpello n.253/E del 15 aprile 2021 in cui viene adottata una interpretazione restrittiva della normativa vigente, sostenendo che: «qualora la cooperativa (...) corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione»;

  • la lettura fornita dall'Agenzia, che non trova corrispondenza nella disciplina di riferimento, limita fortemente il diritto delle cooperative sociali di fruire del superbonus, addirittura conducendo, sostanzialmente, alla quasi totale esclusione di tale categoria dal beneficio riconosciutogli dalla normativa vigente. Si stima, infatti, che circa l'80 per cento delle cooperative sociali potrebbero rientrare nella fattispecie che l'Agenzia ritiene esclusa.

Sulla base di tali considerazioni, la Camera impegna il Governo:

a) ad estendere la proroga prevista dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame per gli Istituti autonomi case popolari-IACP anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e alle cooperative sociali di cui all'articolo 119, comma 9, rispettivamente lettere d) e d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) a valutare l'opportunità di una norma di interpretazione autentica che assicuri l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 119, commi da 1 a 8, e 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 alle cooperative sociali, quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601.