Nella seduta del 29 giugno u.s., nell’ambito
della discussione dell’A.C. 3166, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante
misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti è stato approvato l’ordine
del giorno 9/3166/37,
presentato
dall’On. Maria Teresa Bellucci, che impegna il Governo a valutare l’opportunità
di:
a) estendere la proroga prevista per gli
Istituti autonomi case popolari-IACP anche alle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa e alle cooperative sociali,
b) approvare una norma di interpretazione
autentica che assicuri l’applicazione delle disposizioni in materia di
superbonus alle cooperative sociali anche nel caso in cui beneficino di una esenzione
totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
L’Ordine del giorno, approvato con il parere
favorevole anche del Governo, si inserisce nel quadro delle misure richieste
con insistenza da Confcooperative al fine di assicurare, in primo luogo, l’estensione delle proroghe già disposte per
alcune categorie di soggetti anche alle cooperative a proprietà indivisa ed
alle cooperative sociali e, in secondo luogo, il superamento delle significative
criticità conseguenti alla risposta ad interpello del 15 aprile 2021, n.253/E,
con cui l’Agenzia delle entrate è intervenuta a fornire alcuni chiarimenti in
merito all’applicazione del c.d. superbonus 110 (artt.119-121 del decreto-
legge n. 34 del 2020), adottando una interpretazione particolarmente
restrittiva della disciplina vigente con riferimento alle cooperative sociali
di produzione e lavoro ricadenti nella fattispecie di cui all’articolo 11,
comma 1, primo periodo, del d.p.r. n.601/1973.
In particolare, nel caso oggetto di
interpello, l’Agenzia ha individuato un diverso regime con riferimento alle
seguenti due ipotesi:
a) cooperativa
sociale che corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta
per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli
relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di
esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11, comma 1,
primo periodo, del d.P.R. n. 601 del 1973: secondo l’interpretazione assunta
dall’Agenzia, tale cooperativa non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà
esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione.
b) cooperativa
sociale di produzione e lavoro che usufruisce parzialmente dell’esenzione ex
articolo 11, comma 1, del D.P.R. n.601 del 1973, ovvero non ne usufruisce
affatto (si tratta delle cooperative sociali che hanno un ammontare delle
retribuzioni inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli
altri costi): secondo l’interpretazione assunta dall’Agenzia, tale cooperativa
può godere del Superbonus 110%.
L’interpretazione adottata – che secondo
quanto riportato dall’Agenzia baserebbe le proprie conclusioni su quanto
riportato nelle Circolari 24 e 30/E del 2020 ed in altri chiarimenti resi –
parte dalla premessa che “il Superbonus
non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro,
non possono esercitare neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito”.
A margine delle considerazioni
tecnico-giuridiche legate alla mancanza, nelle disposizioni di riferimento, di
una espressa previsione a supporto dell’interpretazione prospettata
dall’Agenzia ed a valutazioni di natura fiscale con particolare riferimento
alla nozione di reddito imponibile (rispetto alle quali si può arrivare ad
argomentare in modo completamente diverso rispetto alla risposta fornita, per
pervenire a opposta soluzione interpretativa), sotto il profilo concreto si
rileva come, con riferimento alle cooperative sociali (ONLUS di diritto e
contemplate tra i beneficiari ai sensi dell’art.119 del citato decreto-legge
n.34), l’interpretazione assunta conduca, sostanzialmente, alla pressoché
totale esclusione di tale categoria del beneficio riconosciutogli per legge. Si
stima, infatti, che oltre l’80% delle cooperative sociali potrebbero rientrare
nella fattispecie che l’Agenzia ritiene esclusa dal beneficio.
Al riguardo, sotto quest’ultimo profilo, nel
rinviare, per i dettagli, alla lettura della circolare del Servizio Ambiente
n.18/2021 del 26 aprile 2021, si rappresenta che la Confederazione e la
Federazione di settore sono più volte intervenute sollecitando i Ministeri
competenti, l’Agenzia delle entrate e diversi parlamentari, al fine di superare
l’interpretazione fornita dall’Agenzia che rischia di determinare l’esclusione
delle cooperative sociali dal beneficio espressamente riconosciutogli per
legge.
E’ stato soprattutto evidenziato come impedire
l’accesso al superbonus alle cooperative sociali che ricadono nella fattispecie
di cui all’articolo 11, comma 1, primo periodo, D.P.R. 601/1973 citato è in
evidente contrasto con la volontà del legislatore e con altre precedenti
risposte già fornite, dovendo considerare, da un lato l’espresso inserimento di
tali soggetti (in quanto Onlus di diritto) nell’elenco dei beneficiari e,
dall’altro lato, i chiarimenti resi dalla stessa Agenzia delle entrate che,
nelle proprie circolari e risposte, ha fino ad ora adottato interpretazioni completamente
estensive.
In tale contesto problematico, quindi,
auspicando, comunque, una rapida e definitiva soluzione della questione, su
richiesta di alcuni parlamentari, si prende positivamente atto del fatto che la
Camera ha intanto approvato l’ordine del giorno n. 9/3166/37 (Bellucci)
evidenziando che:
-
il
disegno di legge reca misure urgenti relative al Fondo complementare da 30,6
miliardi finalizzato ad integrare con risorse nazionali il Piano nazionale di
ripresa e resilienza, stabilendone la ripartizione, unitamente a misure urgenti
per gli investimenti;
-
l’articolo
1, comma 3 del decreto legge in conversione proroga al 30 giugno 2023 il termine
per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi
case popolari-IACP, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. A
condizione che siano stati effettuati, lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023;
-
la
disposizione adottata non prevede nulla con riferimento alle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa ed alle cooperative sociali;
-
alcune
criticità interpretative, con riferimento al perimetro di applicazione della
misura del superbonus, si sono poste, invece, con riferimento alle
cooperative sociali a seguito della risposta resa dall'Agenzia delle entrate
sull'istanza di interpello n.253/E del 15 aprile 2021 in cui viene adottata una
interpretazione restrittiva della normativa vigente, sostenendo che: «qualora
la cooperativa (...) corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al
cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne
quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di
esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica, n. 601 del 1973, non potrà beneficiare
del superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o
per la cessione del credito corrispondente alla detrazione»;
-
la
lettura fornita dall'Agenzia, che non trova corrispondenza nella disciplina di
riferimento, limita fortemente il diritto delle cooperative sociali di fruire
del superbonus, addirittura conducendo, sostanzialmente, alla quasi totale
esclusione di tale categoria dal beneficio riconosciutogli dalla normativa
vigente. Si stima, infatti, che circa l'80 per cento delle cooperative sociali
potrebbero rientrare nella fattispecie che l'Agenzia ritiene esclusa.
Sulla base di tali considerazioni, la Camera impegna
il Governo:
a) ad estendere la proroga prevista dall'articolo 1,
comma 3, del provvedimento in esame per gli Istituti autonomi case
popolari-IACP anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e alle
cooperative sociali di cui all'articolo 119, comma 9, rispettivamente
lettere d) e d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) a valutare l'opportunità di una norma di
interpretazione autentica che assicuri l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 119, commi da 1 a 8, e 121 del citato decreto-legge n. 34 del
2020 alle cooperative sociali, quali organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui
redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601.