A seguito della
intervenuta modifica all’articolo 219 del codice ambientale (cfr. art. 3, comma
3, lettera c) del decreto legislativo n. 116 del 2020) e dell’introduzione
dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il Consorzio
nazionale imballaggi CONAI ha redatto delle Linee Guida ed ha avviato una consultazione
pubblica aperta fino al 30 novembre (www.progettarericiclo.com).
Per partecipare è sufficiente procedere ad una veloce iscrizione alla
piattaforma che offre la possibilità di segnalare direttamente sul testo
eventuali commenti in maniera riservata.
L’obiettivo della
consultazione è quello di ottenere un documento condiviso e partecipato da
tutti gli attori coinvolti, che sarà presentato durante un webinar dedicato, previsto per il 16 dicembre alle ore 14:30 e che
CONAI intende sottoporre alle Istituzioni come documento di filiera.
La formulazione
dell’obbligo di etichettatura lascia ancora spazio ad alcuni dubbi
interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in
etichetta. A titolo di esempio, se è chiaro l’obbligo di fare riferimento alla
Decisione 97/129/CE per l’identificazione del materiale di imballaggio, diventa
urgente e necessario individuare le norme UNI applicabili a cui la norma
rimanda.
Per tali ragioni, il
Consorzio CONAI aveva avviato già qualche mese fa anche i lavori per la
realizzazione di un TOOL online (e-tichetta) raggiungibile al link: http://e-tichetta.conai.org/ fruibile in
autonomia, dalle imprese, per costruire un’etichetta ambientale conforme ai
riferimenti normativi esistenti.
Le linee guida citate
ed il tool consentono di distinguere i contenuti obbligatori delle informazioni
da inserire in etichetta (e le loro possibili alternative) da quelli che
continueranno ad essere facoltativi, riportando una prima elencazione delle
normative in vigore e delle linee guida più adottate dalle imprese in tema di
etichettatura ambientale.
Al riguardo, nel
segnalare come sia in discussione, al momento, anche la possibile approvazione
di una disposizione transitoria per consentire l’adeguamento da parte delle
imprese obbligate, sembra utile riportare, di seguito, alcuni elementi di
sintesi sul contenuto della nuova disposizione.
Oggetto
dell’obbligo
L’art. 3, comma 3,
lettera c) del decreto legislativo n. 116 del 2020 ha apportato modifiche al
comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in tema di
“Criteri informatori dell’attività di
gestione dei rifiuti di imballaggio”.
La modifica dell’articolo
219 prevede che tutti gli imballaggi siano “opportunamente
etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili
e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione
europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il
riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai
consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno,
altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione
dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base
della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Pertanto, a partire dal
26 settembre 2020, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
etichettati, secondo le modalità stabilite dalle norme UNI applicabili, per facilitare
la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi,
nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione
finale degli imballaggi.
Diventa, altresì,
obbligatoria l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio
sulla base della Decisione 97/129/CE.
Su cosa va posta
l’etichetta
L’obbligo di
etichettatura ambientale di riferisce agli imballaggi,
vale a dire: “i prodotti, composti di
materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle
materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro
manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o
all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a
perdere usati allo stesso scopo”.
I prodotti che non
sono imballaggi non prevedono l’obbligo dell’etichettatura ambientale. Per maggiori
dettagli sulla distinzione su cosa sia o non sia imballaggio si può fare
riferimento al sito CONAI alla pagina "cos'è imballaggio".
L’etichettatura
ambientale va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del
sistema di imballo.
Chi sono i
soggetti obbligati?
L’obbligo di
etichettatura è posto in capo ai produttori. È tuttavia soggetto a sanzione
chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di
etichettatura, ai sensi dell’articolo 261, comma 4 del decreto legislativo
n.152 del 2006.