Circolari

Circ. n. 37/2020

Etichettatura ambientale degli imballaggi – Consultazione CONAI (scadenza 30 novembre 2020)

A seguito della intervenuta modifica all’articolo 219 del codice ambientale (cfr. art. 3, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 116 del 2020) e dell’introduzione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il Consorzio nazionale imballaggi CONAI ha redatto delle Linee Guida ed ha avviato una consultazione pubblica aperta fino al 30 novembre (www.progettarericiclo.com). Per partecipare è sufficiente procedere ad una veloce iscrizione alla piattaforma che offre la possibilità di segnalare direttamente sul testo eventuali commenti in maniera riservata. 

L’obiettivo della consultazione è quello di ottenere un documento condiviso e partecipato da tutti gli attori coinvolti, che sarà presentato durante un webinar dedicato, previsto per il 16 dicembre alle ore 14:30 e che CONAI intende sottoporre alle Istituzioni come documento di filiera.

La formulazione dell’obbligo di etichettatura lascia ancora spazio ad alcuni dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta. A titolo di esempio, se è chiaro l’obbligo di fare riferimento alla Decisione 97/129/CE per l’identificazione del materiale di imballaggio, diventa urgente e necessario individuare le norme UNI applicabili a cui la norma rimanda.

Per tali ragioni, il Consorzio CONAI aveva avviato già qualche mese fa anche i lavori per la realizzazione di un TOOL online (e-tichetta) raggiungibile al link: http://e-tichetta.conai.org/ fruibile in autonomia, dalle imprese, per costruire un’etichetta ambientale conforme ai riferimenti normativi esistenti.

Le linee guida citate ed il tool consentono di distinguere i contenuti obbligatori delle informazioni da inserire in etichetta (e le loro possibili alternative) da quelli che continueranno ad essere facoltativi, riportando una prima elencazione delle normative in vigore e delle linee guida più adottate dalle imprese in tema di etichettatura ambientale.

Al riguardo, nel segnalare come sia in discussione, al momento, anche la possibile approvazione di una disposizione transitoria per consentire l’adeguamento da parte delle imprese obbligate, sembra utile riportare, di seguito, alcuni elementi di sintesi sul contenuto della nuova disposizione.

 

Oggetto dell’obbligo

L’art. 3, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 116 del 2020 ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

La modifica dell’articolo 219 prevede che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Pertanto, a partire dal 26 settembre 2020, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, secondo le modalità stabilite dalle norme UNI applicabili, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi.

Diventa, altresì, obbligatoria l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio sulla base della Decisione 97/129/CE.

 

 

Su cosa va posta l’etichetta

L’obbligo di etichettatura ambientale di riferisce agli imballaggi, vale a dire: “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

I prodotti che non sono imballaggi non prevedono l’obbligo dell’etichettatura ambientale. Per maggiori dettagli sulla distinzione su cosa sia o non sia imballaggio si può fare riferimento al sito CONAI alla pagina "cos'è imballaggio".

L’etichettatura ambientale va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.

 

Chi sono i soggetti obbligati?

L’obbligo di etichettatura è posto in capo ai produttori. È tuttavia soggetto a sanzione chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, ai sensi dell’articolo 261, comma 4 del decreto legislativo n.152 del 2006.