EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(DPCM 11 giugno 2020)
È stato pubblicato in G.U. il nuovo d.P.C.M. 11 giugno 2020, con il quale vengono concretamente adottate le misure di contenimento che saranno operative, salvo diversi termini di durata previsti per singole misure, dal 15 giugno al 14 luglio (GU n.147 del 11-6-2020).
Come i precedenti, anche il presente provvedimento costituisce attuazione dei decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33.
Segnatamente, per quanto previsto dal DL 33/2020, che costituisce la cornice legislativa di tutta la fase 2, e il fondamento anche del dPCM in esame si rinvia a Circolare del Servizio legislativo n. 33/2020, § 1.
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Il DPCM 11 giugno 2020: le nuove misure
Le nuove misure si applicano dal 15 giugno 2020 (in sostituzione di quelle del precedente dPCM 17 maggio 2020) e sono efficaci fino al prossimo 14 luglio 2020[1].
Il prefetto territorialmente competente assicurerà l’esecuzione delle misure[2].
Nel prosieguo analizzeremo le misure più rilevanti – rinviando al testo di legge per le misure in tema di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia, spostamenti da e per l’estero, navi da crociera e navi di bandiera estera – distinguendole per misure riguardanti lo svolgimento delle attività economiche (i), misure riguardanti altre attività (ii), altre misure restrittive della libertà delle persone (iii).
(I) Misure riguardanti lo svolgimento delle attività economiche
Ø Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro (i), che gli ingressi avvengano in modo dilazionato (ii) e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (iii). Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi (iv), adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del dPCM in esame.
Ø Le attività dei servizi di ristorazione e bar (fra cui pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori (i) e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi (ii)[3]. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, la ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto), la ristorazione con asporto, le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti (il tutto con l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro).
Ø Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi[4]. Resta in ogni caso fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base dei precedenti ddPCM.
Ø I servizi bancari, finanziari, assicurativi restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Ø L’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, sono garantite nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
Ø Quanto al trasporto:
§ il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti[5];
§ le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza sono tenute ad adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
§ le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, al dPCM in esame, nonché delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19, di cui all’allegato 15[6].
Ø In ordine alle attività professionali si raccomanda che: esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza (i); siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (ii); siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale (iii); siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (iv).
Ø Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Ø Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori (i) e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi (ii). Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità[7].
Ø Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale (i), garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni (ii), nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni (iii)[8].
Ø Infine, fatte salve le disposizioni previste per le diverse attività, tutte le attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettare:
§ i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12 al dPCM in esame;
§ nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13 al dPCM;
§ e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, al dPCM.
(II) Misure riguardanti altre attività
Ø [Scuole e Università] Salve le disposizioni speciali per gli esami di stato, sono ancora sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza[9]. I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità[10]. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.
Ø [Musei] Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui è assicurato a condizione che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone (i) e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (ii)[11].
Ø [Manifestazioni] Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, ma soltanto in “forma statica”, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.
Ø [Congressi, convegni, riunioni] Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.
Ø [Spettacoli] Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi (i), con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala (ii)[12]. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Tuttavia, le regioni, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Ø [Sale giochi] Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili.
Ø [Sport] È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Parimenti, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport.
Infine, le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Inoltre, a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Nazionali[13]. A decorrere dal 25 giugno 2020 sarà consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni che, d’intesa con il Governo, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.
Ø [Centri benessere] Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
(III) Altre misure restrittive della libertà delle persone
Ø [Febbre] Ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), è fatto obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Ø [Parchi, aree giochi, minori, centri estivi, attività sportiva all’aperto] È previsto il diritto limitato all’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, è consentito ma condizionato al rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia (v. allegato 8 al dPCM). Inoltre, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia[14].
Ø [Culto] L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni[15].
Ø [Accompagnatori dei pazienti] È confermato il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
Ø [RSA] È altresì confermato il limite all’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Ø [Personale Sanitario] per il personale sanitario è ribadito l’obbligo di attenersi alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’OMS e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
Ø [Disabili] Alle persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, è riconosciuto il diritto a ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Ø [Associazioni di rappresentanza] Le associazioni di categoria hanno l’obbligo di promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie[16].
Ø [PA e luoghi aperti al pubblico] Per le pubbliche amministrazioni, le aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e tutti i locali aperti al pubblico, è posto l’obbligo di mettere a disposizione soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Ø [Mascherine e DPI] Sull’intero territorio nazionale vi è l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti[17].
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[1] Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dal decreto.
[2] Il prefetto si avvarrà delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
[3] Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al dPCM in esame.
[4] Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al dPCM in esame.
[5] Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.
[6] -In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le Linee guida, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il Protocollo condiviso.
[7] Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al presente dPCM. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi; 2) l’accesso dei fornitori esterni; 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti; 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti; 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari; 9) le spiagge di libero accesso.
[8] Comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al dPCM in esame, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 4) l’accesso dei fornitori esterni; 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.
[9] Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 al dPCM in esame e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.
Si tenga presente, tuttavia, che sono comunque esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
[10] Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Nelle Università, nelle Istituzioni e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.
[11] Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.
[12] Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al dPCM in esame.
[13] Anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
[14] Sempre, beninteso, con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.
[15] Allegati da 1 a 7 del dPCM in esame.
[16] Sono riportate all’allegato 16 al Dpcm.
[17] Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.