Con la circolare in oggetto l’INPS
rende OPERATIVO lo sgravio contributivo
introdotto dalla legge di stabilità 2016(1) fruibile da tutti i datori di lavoro privati, incluse le imprese
cooperative che instaurano con i propri soci-lavoratori un rapporto di lavoro di
tipo subordinato ai sensi della legge 142/2001, in relazione a quei
conducenti che abbiano prestato almeno 100 giorni di attività di trasporto
internazionale in un anno.
Il beneficio è riconoscibile, su presentazione di apposita domanda, per 3 anni a partire dal 2016 nella
misura di una riduzione dell’80%
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Si tratta di una misura interessante
per le nostre imprese cooperative e, alla luce delle indicazioni dell’INPS, non solo quelle del settore merci in senso
stretto perché:
“Possono fruire dello sgravio contributivo non solo le
imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto, ma tutte
le imprese private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui
operano. Il beneficio in trattazione è, infatti, destinato non solo alle
imprese di trasporto per conto terzi ma anche alle imprese che svolgono
trasporti in conto proprio, così come alle aziende che svolgono attività di
trasporto di persone e, più in generale, a tutte le imprese che svolgono
attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino
trasporti internazionali”.
Le imprese
interessate dovranno utilizzare la
procedura telematica “TRAS.INT” disponibile sul sito www.inps.it all’interno
dell’applicazione “DiResCo –
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” per inviare l’apposita domanda in cui indicare
-
il lavoratore che ha
effettuato almeno 100 giorni annui di trasporto internazionale (per il cui calcolo
bisognerà partire dal 1° gennaio 2016 rilevando tuttavia anche le giornate
impiegate interamente in tratte nazionali sempreché nell’ambito di un trasporto
internazionale);
-
la data di inizio e
di raggiungimento dei 100 giorni di trasporto internazionale (l’agevolazione
spetta infatti a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di
raggiungimento di questa soglia e fino al periodo di paga di novembre 2018);
-
l’importo della
retribuzione mensile media;
-
l’aliquota
contributiva datoriale applicata.
Entro 48 ore dalla
trasmissione del modulo l’INPS verificherà sia le condizioni di fruibilità
dello sgravio – tramite controlli incrociati (collaborando ad esempio anche con
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – sia la disponibilità delle
risorse finanziarie stanziate (65,5 milioni di euro per il 2016, 500 mila euro
per il 2017 e 500 mila euro per il 2018).
Rilevando l’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE invitiamo i soggetti interessati ad inviare il prima possibile la loro
richiesta che, in caso di esito positivo, verrà accolta dall’Istituto con
l’indicazione della misura massima di esonero spettante.
Operativamente, lo sgravio sarà
fruito, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante
conguaglio attraverso le denunce contributive. A partire dal flusso UniEmens di
novembre 2017 si potranno quindi utilizzare gli appositi codici specificati
dall’INPS anche ai fini del recupero degli arretrati eventualmente spettanti
riconducibili al periodo gennaio 2016-ottobre 2017.
Infine, la circolare
l’INPS passa in rassegna tutti i diversi requisiti
che devono essere rispettati per poter essere ammessi alla fruizione del
beneficio, come ad esempio la necessità
di veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale, l’applicazione della
disciplina in materia di aiuti di Stato (c.d. regime de minimis), l’adempimento degli obblighi contributivi e il
rispetto della normativa nonché della contrattazione collettiva (ex art. 1,
commi 1175 e 1176 della legge 296/2006).
Si rinvia alla
circolare allegata per ulteriori approfondimenti.
(1)
Nostra
circolare n. 1 dell’11 gennaio 2016.