Circolari

Circ. n. 37/2017

Circolare INPS n. 167 del 10 novembre 2017 Esonero contributivo per i conducenti che esercitano la Esonero contributivo per i conducenti che esercitano la propria attività in servizi di trasporto internazionale di cuiall’art. 1, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Con la circolare in oggetto l’INPS rende OPERATIVO lo sgravio contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016(1) fruibile da tutti i datori di lavoro privati, incluse le imprese cooperative che instaurano con i propri soci-lavoratori un rapporto di lavoro di tipo subordinato ai sensi della legge 142/2001, in relazione a quei conducenti che abbiano prestato almeno 100 giorni di attività di trasporto internazionale in un anno.

Il beneficio è riconoscibile, su presentazione di apposita domanda, per 3 anni a partire dal 2016 nella misura di una riduzione dell’80% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Si tratta di una misura interessante per le nostre imprese cooperative e, alla luce delle indicazioni dell’INPS, non solo quelle del settore merci in senso stretto perché:

“Possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto, ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano. Il beneficio in trattazione è, infatti, destinato non solo alle imprese di trasporto per conto terzi ma anche alle imprese che svolgono trasporti in conto proprio, così come alle aziende che svolgono attività di trasporto di persone e, più in generale, a tutte le imprese che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali”.

Le imprese interessate dovranno utilizzare la procedura telematica “TRAS.INT” disponibile sul sito www.inps.it all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuenteper inviare l’apposita domanda in cui indicare

  • il lavoratore che ha effettuato almeno 100 giorni annui di trasporto internazionale (per il cui calcolo bisognerà partire dal 1° gennaio 2016 rilevando tuttavia anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali sempreché nell’ambito di un trasporto internazionale);

  • la data di inizio e di raggiungimento dei 100 giorni di trasporto internazionale (l’agevolazione spetta infatti a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento di questa soglia e fino al periodo di paga di novembre 2018);

  • l’importo della retribuzione mensile media;

  • l’aliquota contributiva datoriale applicata.

Entro 48 ore dalla trasmissione del modulo l’INPS verificherà sia le condizioni di fruibilità dello sgravio – tramite controlli incrociati (collaborando ad esempio anche con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – sia la disponibilità delle risorse finanziarie stanziate (65,5 milioni di euro per il 2016, 500 mila euro per il 2017 e 500 mila euro per il 2018).

Rilevando l’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE invitiamo i soggetti interessati ad inviare il prima possibile la loro richiesta che, in caso di esito positivo, verrà accolta dall’Istituto con l’indicazione della misura massima di esonero spettante.

Operativamente, lo sgravio sarà fruito, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio attraverso le denunce contributive. A partire dal flusso UniEmens di novembre 2017 si potranno quindi utilizzare gli appositi codici specificati dall’INPS anche ai fini del recupero degli arretrati eventualmente spettanti riconducibili al periodo gennaio 2016-ottobre 2017.

Infine, la circolare l’INPS passa in rassegna tutti i diversi requisiti che devono essere rispettati per poter essere ammessi alla fruizione del beneficio, come ad esempio la necessità di veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale, l’applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato (c.d. regime de minimis), l’adempimento degli obblighi contributivi e il rispetto della normativa nonché della contrattazione collettiva (ex art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 296/2006).

Si rinvia alla circolare allegata per ulteriori approfondimenti.










(1) Nostra circolare n. 1 dell’11 gennaio 2016.