Circolari

Circ. n. 37/2015

Ministero del Lavoro - DG per l’Attività Ispettiva Lettera circolare del 17 giugno 2015 prot. n. 37/0009960/MA008.A001“Esonero versamento contributi previdenzialie comportamenti elusivi”.

Come noto, la legge di stabilità 2015 ha introdotto il cd. BONUS OCCUPAZIONE in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nell’anno 2015, riconoscendo un esonero contributivo previdenziale valido per 3 anni nella misura massima di 8.060,00 € /anno(1).

Tra le condizioni richieste per fruire del beneficio, come meglio specificato dall’INPS con la sua circolare n. 17/2015(2), rientra quella di assumere un lavoratore che NON abbia lavorato con contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi altro datore di lavoro.

Il Ministero, allertato su comportamenti non corretti da parte di alcune realtà imprenditoriali, interviene con la lettera circolare in oggetto per raccomandare alle DIL e alle DPL di avviare SPECIFICHE AZIONI ISPETTIVE VOLTE A CONTRASTARE I COMPORTAMENTI ELUSIVI della normativa, riassumibili nella “precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere del beneficio”, finalizzati cioè alla costruzione ad arte di un periodo di 6 mesi in cui il lavoratore non risulta essere assunto a tempo indeterminato.

 

 

 

In particolare – si legge nella nota a cura della DG per l’Attività Ispettiva – dal territorio sono state segnalate alcune condotte, che, pur non essendo apparentemente in contrasto con la disciplina prevista dal Legislatore, violano nella sostanza i principi posti alla base del riconoscimento del beneficio che, nelle intenzioni del Governo è teso “a promuovere forme di occupazione stabile”.

Un esempio di tali comportamenti, descritto dallo stesso Ministero, è rappresentato dalla DISDETTA DI CONTRATTI DI APPALTO DA PARTE DI COMMITTENTI, l’utilizzo comunque degli stessi lavoratori per un periodo di almeno 6 mesi attraverso un contratto di somministrazione e la loro successiva assunzione a tempo indeterminato presso una nuova impresa appaltatrice – spesso costituita appositamente – che può, quindi, fruire dell’esonero e assicurare al committente significativi risparmi sul costo del lavoro.

Si tratta, com’è di tutta evidenza, di un meccanismo teso ad alterare le regole della sana concorrenza di mercato e che configura una delle tante forme di dumping sul costo del lavoro.

L’esempio fatto è solo una delle possibili fattispecie pensate appositamente per aggirare la disciplina e su cui il Ministero invita le sue strutture territoriali alla massima attenzione, attivando anche specifiche intese territoriali con le sedi INPS.

Alcune segnalazioni, a danno di imprese cooperative associate, erano arrivate anche allo scrivente Servizio Sindacale che le aveva veicolate al Direttore Generale competente. La problematica, ovviamente, è trasversale a tutti i datori di lavoro e a tutte le formule societarie, ma è stata oggetto di approfondimento anche nella riunione di coordinamento nazionale sugli Osservatori provinciali della cooperazione, tenutasi ieri presso il Ministero del Lavoro.

Da questo punto di vista, in linea con l’indicazione del Ministero rivolta alle proprie DIL/DPL di segnalare tempestivamente qualsiasi informazione rilevante, nell’ottica di un monitoraggio e un’attività di vigilanza più efficaci, invitiamo gli Enti in indirizzo a farci pervenire attraverso i consueti canali di comunicazione (servsindacale@confcooperative.it) eventuali segnalazioni di casi analoghi, che avremo cura di veicolare alla competente Direzione Generale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota ministeriale nonché alle nostre precedenti circolari in materia.




(1) Nostra circolare n. 1, del 7 gennaio 2015 – prot. n. 5

(2) Nostra circolare n. 4, del 2 febbraio 2015 – prot. n. 471