Come noto, la legge di stabilità 2015 ha introdotto il cd. BONUS OCCUPAZIONE in favore dei datori di lavoro che
effettuano assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nell’anno 2015, riconoscendo
un esonero contributivo previdenziale valido
per 3 anni nella misura massima di 8.060,00 € /anno(1).
Tra le condizioni richieste per fruire del
beneficio, come meglio specificato dall’INPS con la sua circolare n. 17/2015(2), rientra quella di assumere un lavoratore che NON abbia lavorato con
contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi altro
datore di lavoro.
Il Ministero, allertato su
comportamenti non corretti da parte di alcune realtà imprenditoriali,
interviene con la lettera circolare
in oggetto per raccomandare alle DIL e alle DPL di avviare SPECIFICHE
AZIONI ISPETTIVE VOLTE A CONTRASTARE I COMPORTAMENTI ELUSIVI della normativa,
riassumibili nella “precostituzione artificiosa delle condizioni per poter
godere del beneficio”, finalizzati cioè alla costruzione ad arte di un periodo
di 6 mesi in cui il lavoratore non risulta essere assunto a tempo indeterminato.
In particolare – si legge nella nota a cura
della DG per l’Attività Ispettiva – dal territorio sono state segnalate alcune
condotte, che, pur non essendo apparentemente in contrasto con la disciplina
prevista dal Legislatore, violano nella sostanza i principi posti alla base del
riconoscimento del beneficio che, nelle intenzioni del Governo è teso “a
promuovere forme di occupazione stabile”.
Un esempio di tali comportamenti, descritto
dallo stesso Ministero, è rappresentato dalla DISDETTA DI CONTRATTI DI APPALTO DA PARTE DI COMMITTENTI, l’utilizzo
comunque degli stessi lavoratori per un periodo di almeno 6 mesi attraverso un
contratto di somministrazione e la loro successiva assunzione a tempo
indeterminato presso una nuova impresa appaltatrice – spesso costituita
appositamente – che può, quindi, fruire dell’esonero e assicurare al
committente significativi risparmi sul costo del lavoro.
Si tratta, com’è di tutta evidenza, di un
meccanismo teso ad alterare le regole della sana concorrenza di mercato e che
configura una delle tante forme di dumping sul costo del lavoro.
L’esempio fatto è solo una delle possibili
fattispecie pensate appositamente per aggirare la disciplina e su cui il Ministero invita le sue strutture
territoriali alla massima attenzione, attivando anche specifiche intese
territoriali con le sedi INPS.
Alcune segnalazioni, a danno di imprese
cooperative associate, erano arrivate anche allo scrivente Servizio Sindacale
che le aveva veicolate al Direttore Generale competente. La problematica,
ovviamente, è trasversale a tutti i datori di lavoro e a tutte le formule
societarie, ma è stata oggetto di approfondimento anche nella riunione di
coordinamento nazionale sugli Osservatori provinciali della cooperazione, tenutasi
ieri presso il Ministero del Lavoro.
Da questo punto di vista, in linea con
l’indicazione del Ministero rivolta alle proprie DIL/DPL di segnalare
tempestivamente qualsiasi informazione rilevante, nell’ottica di un
monitoraggio e un’attività di vigilanza più efficaci, invitiamo gli Enti in indirizzo a farci pervenire attraverso i consueti
canali di comunicazione (servsindacale@confcooperative.it) eventuali segnalazioni di casi analoghi, che avremo
cura di veicolare alla competente Direzione Generale.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla
nota ministeriale nonché alle nostre precedenti circolari in materia.
(1)
Nostra circolare n. 1, del 7 gennaio 2015 – prot. n. 5
(2) Nostra circolare n. 4, del 2 febbraio 2015 – prot. n. 471