Circolari

Circ. n. 37 - 2022

Conversione in legge decreto legge 17 del 2022

Con legge n.34 del 2022 è stato convertito il decreto- legge n.17 del 2022 (in allegato) recante misure urgenti per il contenimento dei costi di energia, per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Nel rinviare alla lettura del provvedimento, con specifico riferimento alle norme in materia di ambiente e di energia, si indicano sinteticamente di seguito i principali elementi di interesse.

STRUTTURA GENERALE DEL DECRETO

Artt.1-21 - TITOLO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Artt. 1-8 - Capo I Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

Artt. 9-21 - Capo II Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica

Artt.22-25-bis - TITOLO II - POLITICHE INDUSTRIALI

Artt.26-28 - TITOLO III - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Artt.28-bis- 41.bis - TITOLO IV- ALTRE MISURE URGENTI

ARTT. 42-43 - TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

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INDICE

Artt. 1-21 - TITOLO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI 4

Artt. 1-8 - Capo I Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale  4

Art.1 - Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022  4

Art. 2 - Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas  4

Art. 2-bis - Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia  4

Art. 3 - Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas  4

Art. 3 – bis. - Strategia nazionale contro la povertà energetica  4

Art. 4 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore  5

Art. 5 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale  5

Art. 6 - Interventi in favore del settore dell'autotrasporto  5

Art. 8 - Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia  6

Artt. 9-21 - Capo II Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica  6

Art. 9 - Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili 6

Art. 9-bis – Requisiti degli impianti termici 10

Art.  9-ter (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti) 10

Art. 9-quater (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti) 10

Art. 10 - Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW    10

Art. 10 – bis (Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW) 11

Art. 10 – ter (Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW) 11

Art. 11 - Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola  11

Art. 11-bis - Riconversione e incremento dell’efficienza energetica degli impianti serricoli 12

Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee  12

Art. 12-bis  - Uso di sottoprodotti negli impianti di biogas e biometano  12

Art. 13 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore  13

Art. 13 – bis - Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche  13

Art. 14 - Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud  13

Art. 15 - Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso  13

Art. 16 - Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi 13

Art. 17 - Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza  14

Art. 19-bis Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili 14

Art. 20 - Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale  14

Art. 21- Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale  15

Artt.22-25 - TITOLO II - POLITICHE INDUSTRIALI 15

Art. 22 - Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive  15

Art. 23 - Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative  15

Art. 25 - Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici 15

Artt.26-28 - TITOLO III - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI 16

Art. 28 - Rigenerazione urbana  16

Art. 28-bis (Cooperative edilizie di abitazione) 16

Artt.29-41 - TITOLO IV- ALTRE MISURE URGENTI 16

Art.29-bis -Bonus edlizi - superbonus. Cessione del credito  16

Art.29-ter - Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA   17

Art. 36 - Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152  17

Art. 40 - Sorveglianza radiometrica  17

 

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Artt. 1-21 - TITOLO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Artt. 1-8 - Capo I Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

Nell’ambito del primo Titolo, il Capo 1 del decreto reca misure per fronteggiare gli aumenti dei prezzi nel settore dell’energia e del gas. Si segnalano in particolare:

 

Art.1 - Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022

Non si registrano modifiche sostanziali apportate in sede di conversione rispetto al decreto legge originale. La disposizione rinvia all’ARERA l’annullamento per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze

  • domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Art. 2 - Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas

Non si registrano modifiche sostanziali apportate in sede di conversione rispetto al decreto legge originale. La disposizione prevede l’applicazione dell’IVA al 5% con riferimento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Art. 2-bis - Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia

L’articolo di nuova introduzione in sede di conversione assegna all’ARERA il compito di rendicontazione delle dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con  particolare  riferimento alle disponibilità in conto residui  trasferite  alla  Cassa  per  i servizi energetici e ambientali

 

Art. 3 - Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

Non si registrano modifiche sostanziali apportate in sede di conversione rispetto al decreto legge originale. La disposizione rinvia ad ARERA la determinazione, per il secondo trimestre del 2022, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale.

 

Art. 3 – bis. - Strategia nazionale contro la povertà energetica

La norma risulta di nuova introduzione in sede di conversione.

Si rinvia al Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, la definizione di una Strategia nazionale contro la povertà energetica, da emanarsi sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio sulla povertà energetica. LA Strategia ha lo scopo di stabilire obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e  di  quelle  programmate  nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo  ed efficace il fenomeno della povertà energetica.

 

Art. 4 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

Non si registrano modifiche sostanziali apportate in sede di conversione rispetto al decreto-legge originale a margine del comma 5-bis riferito alle imprese del settore del cemento.

La disposizione prevede il riconoscimento di un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 per le imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. 

ll comma 5-bis dell’articolo 4, inserito dalla Camera dei deputati, prevede – al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche, in particolare per le imprese del settore del cemento – che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

 

Art. 5 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

Non si registrano modifiche sostanziali apportate in sede di conversione rispetto al decreto legge originale. La disposizione prevede che a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.

 

Art. 6 - Interventi in favore del settore dell'autotrasporto

Per sostenere il settore dell’autotrasporto, viene autorizzata una spesa di 20 milioni per il 2022 per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori.

Per promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, è riconosciuto, per l’anno 2022, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell’IVA alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché con mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati, che estende pertanto la possibilità di fruire del credito d’imposta a tutti i veicoli euro VI e anche per gli Euro V.

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l’anno 2022 un credito d'imposta nella misura pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell’IVA per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

 

Art. 8 - Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia

Non si registrano modifiche sostanziali apportate in sede di conversione rispetto al decreto legge originale. La disposizione prevede che fino al 30 giugno 2022, le garanzie statali di SACE del decreto liquidità (23/2020) sono previste per le imprese anche a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia. Fino al 30 giugno 2022, non è dovuta la commissione da versare per le garanzie statali di SACE, per le garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia.

 

Artt. 9-21 - Capo II Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica

Art. 9 - Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

La disposizione risulta profondamente modificata in sede di conversione

  • comma 01 (Semplificazioni per le opere di modifica agli impianti a FER)

Il comma 01 dell’articolo 9, inserito dalla Camera dei deputati, integra, alla lettera a), l’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2011, che fissa il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. Il comma precisa che, nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è autorizzata mediante la procedura semplificata di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28/2011, è assoggettata, dunque, a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA). Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. La lettera b) incide sulle definizioni di “sito dell’impianto eolico” e di “altezza massima dei nuovi aerogeneratori”, contenute, rispettivamente, nei commi 3-bis e 3-quater dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2011, ai fini dell’applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici esistenti, e sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito. La lettera c) modifica la disciplina di calcolo dell’“altezza massima dei nuovi aerogeneratori”, rapportata ora al rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore e di quello esistente. L’intervento in sostanza ritocca la definizione di sito dell’impianto eolico e introduce una diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti.

  • comma 1 (Semplificazioni per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici)

Il comma 1, interamente sostituito, prevede che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici. Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico.

  • comma 1-bis e 1-quinquies (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee e non)

Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che la procedura abilitativa semplificata si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il comma 1-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.

Vista la complessità dei regimi autorizzatori vigenti per gli impianti fotovoltaici, che variano a seconda della potenza e dell’ambito su cui insistono, e che trovano la loro fonte in molteplici interventi normativi, si ritiene utile riportare la tabella sintetica elaborata dal servizio studi di Camera e Senato, aggiornata a quanto prevede il decreto legge in esame.

 

 

 

 

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  • commi 1-ter e 1-quater (Programma “Isole Verdi”)

Il commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 9, inseriti dalla Camera dei deputati, per la celere realizzazione della linea di investimento 3.1 (Isole Verdi) della missione 2 del PNRR e per raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, rinviano ad un decreto ministeriale l’aggiornamento delle disposizioni recate dal D.M. 14 febbraio 2017 (recante “Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili”)

  • comma 1-sexies (Semplificazioni per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico)

L’articolo 9, comma 1-sexies, inserito dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui all’articolo 1, comma 2-quater del decreto legge n. 7/2002

 

Art. 9-bis – Requisiti degli impianti termici

L’articolo 9-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - interviene sulla vigente disciplina relativa ai requisiti e dimensionamento degli impianti termici di cui all'articolo 5 del regolamento recante norme per la  progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia (DPR n. 412/1993), che viene quindi novellato.

 

Art.  9-ter (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

L’articolo 9-ter - introdotto dalla Camera dei deputati - stabilisce al comma 1 l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata), disciplinata dall'articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.

 

Art. 9-quater (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

L’articolo 9-quater - introdotto dalla Camera dei deputati - al comma 1 amplia l'ambito di operatività della proroga di diritto delle concessioni, ancorché scadute, per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che tale proroga opera non soltanto - come attualmente già previsto - per le concessioni aventi un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ma anche per quelle che prevedono un termine di scadenza "a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale"

 

Art. 10 - Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

Si rinvia ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni e delle modalità per l’estensione del modello unico semplificato agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW. SI ricorda che ai sensi dell’articolo 25, comma 3 lettera a ) del decreto legislativo 199 del 2021, con il modello unico semplificato di cui al DM 19 maggio 2015, recante “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”, è possibile richiedere anche il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato previsto all'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 10 – bis (Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)

L’articolo 10-bis, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, dispone che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza (comma 1).

Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate (comma 2).

 

Art. 10 – ter (Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)

L’articolo 10-ter - introdotto dalla Camera dei deputati - interviene sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile.

In particolare, viene introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, escludendo l’allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.

Inoltre, si consente all'autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l'accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).

Il comma 2 prevede che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati agli impianti direttamente interconnessi all'utenza del cliente finale nella stessa misura applicata alla condivisione dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili mediante rete di distribuzione esistente.

Spetta all'ARERA stabilire le modalità di ripartizione degli oneri generali per l'energia auto-consumata nel caso di impianti direttamente interconnessi all'utenza del cliente finale.

 

Art. 11 - Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

L’articolo interviene sulla disposizione del 1/2012 (dl concorrenza) che vietava la possibilità di accesso agli incentivi per l’installazione di moduli fotovoltaici a terra in area agricola.

L’articolo 11 introduce deroghe alla norma – contenuta nell’articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (L. n. 27/2012) - che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).

L’articolo è stato in più punti modificato ed integrato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.

Le modifiche hanno soppresso il vincolo del 10 per cento di copertura della superficie agricola ai fini dell’accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agro-voltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. A tal fine, la formulazione vigente delle lettere a) e b) del comma 1 è stata soppressa e sostituita da nuove previsioni.

La nuova formulazione della lett. b) ammette agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi (nuovo comma 1-septies all’articolo 65).

Contestualmente, la lett. b) dispone che le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi (ai sensi dei commi da 1-quater fino ad 1-septies dell’articolo 65) - dunque, le particelle su cui insistono gli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione e gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali - non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali.

Quanto agli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, per cui la legislazione vigente prevede ai fini dell’accesso agli incentivi, la realizzazione di sistemi di monitoraggio dell’attività pastorale, la nuova lettera a) dispone che tali sistemi sono da attuare sulla base delle Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame

 

Art. 11-bis - Riconversione e incremento dell’efficienza energetica degli impianti serricoli

L’articolo 11-bis, inserito dalla Camera dei deputati, introduce iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

L’articolo 12:

  • al comma 01, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che l’aggiornamento le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito decreto;
  • al comma 02, aggiunto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, inserendo le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato;
  • al comma 03, integra l’elencazione delle aree idonee inviduate ope legis, con riguardi ai soli impianti fotovolatici, con una serie di previsioni che toccano i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici, le aree agricole e le aree interne agli impianti industriali; le aree adiacenti alle reti autostradali.
  • Il comma 1 interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell’autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).
  • Il comma 1-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, modifica – nelle aree idonee - i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse.
  • I commi 1-ter e 1-quater recano norme transitorie, volte ad anticipare le semplificazioni di cui al comma 1 anche ai procedimenti in corso.

 

Art. 12-bis  - Uso di sottoprodotti negli impianti di biogas e biometano

L’articolo 12-bis, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che sono ammessi negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016. Inoltre, propone di definire tali sottoprodotti come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dall'articolo 184-bis del Codice dell'ambiente, e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

 

Art. 13 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore

La disposizione contiene norme di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore a tutela delle aree vincolate.

 

Art. 13 – bis - Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche

La disposizione contiene norme di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore a tutela delle aree vincolate.

 

Art. 14 - Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud

La disposizione prevede l’attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023.

Si rinvia ad un decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

 

Art. 15 - Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso

La disposizione rinvia ad un decreto la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

 

Art. 16 - Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi

Si prevede che per contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ed alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, il GSE avvia, su direttiva del Ministro della Transizione ecologica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

Il GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti sulla terraferma e nel mare territoriale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari.

 

Art. 16-bis - Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali

L’articolo 16-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - disciplina l'offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

 

Art. 17 - Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, introduce un nuovo parametro per il calcolo della quota - almeno pari al 16 per cento - di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento, che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Il nuovo vincolo si sostanzia nella previsione che a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza deve essere pari ad almeno 500 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all’anno nel successivo triennio.

Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”.

 

Art. 19-bis Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

E’ istituita, 16 febbraio, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere iniziative pubbliche per la diffusione di pratiche consapevoli nell’uso delle risorse esistenti, con il coordinamento delle attività previste da parte del Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ed in collaborazione con le regioni e gli enti locali.

 

Art. 20 - Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale

Per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, il ministero della Difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del PNRR. Le articolazioni del ministero della Difesa e i terzi concessionari dei beni possono provvedere alla fornitura dell’energia ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili, a cui possono partecipare gli enti militari territoriali. 

 

Art. 21- Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale

Per accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti, il ministro della Transizione ecologica adotta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, misure finalizzate a:

  • ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall’anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;
  • assicurare che il servizio di modulazione sia garantito prioritariamente attraverso l’utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;
  • promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso; 
  • stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l’insorgere di situazioni di emergenza.

In sede di conversione in legge risultano introdotte alcune misure finalizzate ad abbreviare il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti ed a riassegnare le risorse non utilizzate per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento.

 

Artt.22-25 - TITOLO II - POLITICHE INDUSTRIALI

Art. 22 - Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive

Per favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive, nonché per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Mise con dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

 

Art. 23 - Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative

Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

 

Art. 25 - Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

Per fronteggiare, nel primo semestre del 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione dell'apposito Fondo è incrementata di 100 milioni per l’anno 2022.

L’articolo 25 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare nel primo semestre dell’anno 2022, in relazione ai contratti in corso di esecuzione, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. A tal fine viene previsto (al comma 1) l’incremento di 150 milioni di euro per il 2022 della dotazione del “Fondo per l’adeguamento dei prezzi” (istituito dall’art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021). Sono altresì disciplinate: la copertura degli oneri conseguenti al citato rifinanziamento (comma 9); la determinazione delle variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, in relazione alle quali provvedere alle compensazioni (comma 2); nonché le modalità per l’effettuazione delle compensazioni medesime (commi 3-8). 

 

Artt.26-28 - TITOLO III - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 28 - Rigenerazione urbana

Per rafforzare le misure di rigenerazione urbana, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate.

Il comma 5-bis dell’art. 28, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) finalizzate a prevedere che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 142/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono subordinati a permesso di costruire.

 

Art. 28-bis (Cooperative edilizie di abitazione)

L’articolo 28-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, inserisce nella legge sulle cooperative (legge n. 59 del 1992) una specifica definizione di società cooperative edilizie di abitazione.

In particolare, si  considerano  società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile  che  hanno come  scopo  mutualistico  e  come  oggetto  sociale  principale   la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in  proprietà,  in godimento  ovvero  in  locazione,  nonché,  in  via   accessoria   o strumentale, attività o  servizi,  anche  di  interesse  collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e  senza  fini di speculazione privata,  a  favore  dei  soci,  dei  loro  familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto  sociale principale e, comunque, sempre   riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione.

 

Artt.29-41 - TITOLO IV- ALTRE MISURE URGENTI

Art.29-bis -Bonus edlizi - superbonus. Cessione del credito

L’articolo 29-bis, inserito dalla Camera dei deputati, reca modifiche alla disciplina dei bonus edilizi (art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e, in particolare, modifica la disciplina dell’utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Viene quindi elevato da tra a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare, con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

Le nuove previsioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

Art.29-ter - Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA

L’articolo 29-ter, inserito in sede di conversione, al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022

 

Art. 36 - Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152 

L’articolo 36, comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di stabilire che l’avvio dell’istruttoria sull’istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza medesima.

Il comma 1, introdotto dalla Camera dei deputati, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC (art. 8 del Codice dell'ambiente).

Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce, nell’ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC.

Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, provvede a riscrivere il comma 6-bis dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2011 – che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti – al fine di precisarne l’ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali).

La riscrittura conferma sostanzialmente quanto previsto dal testo vigente, che viene integrato al fine di:

  • precisare che la finalità della norma è l’accelerazione della transizione energetica;
  • precisare che il caso già contemplato dal testo vigente (cioè di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti) è limitato ai progetti finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali.

Viene quindi stabilito che, nel caso in questione:

- il proponente può ricorrere prioritariamente alla verifica preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del Codice dell'ambiente, nella sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quest'ultima norma;

- ove, all'esito di tale procedura preliminare, risultino applicabili le procedure di assoggettabilità a VIA o di VIA, ovvero ove il proponente vi sottoponga direttamente il progetto, queste procedure hanno in ogni caso ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.

 

Art. 40 - Sorveglianza radiometrica

La disposizione modifica l'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, prevedendo che i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente.

Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo.

La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

L’allegato A del decreto legge sostituisce, quindi, l’allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 disciplinando:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione;

b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.