Circolari

Circ. n. 36/2022

GSE - Gruppi di Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità di energia rinnovabile - Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa e modalità di profilazione

data 11 aprile 2002, il GSE ha pubblicato l’aggiornamento alle regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell’energia elettrica condivisa (autoconsumo e comunità energetiche) e le modalità di profilazione (allegati 1 e 2).

Si riportano di seguito alcuni elementi di sintesi:

1) REGOLE TECNICHE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA

Il documento illustra le Regole Tecniche delle disposizioni della deliberazione 318/2020/R/eel e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 ai fini dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa nell’ambito di configurazioni di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di comunità di energia rinnovabile.

Rispetto alla prima versione pubblicata in data 22 dicembre 2020, il documento è stato aggiornato in considerazione delle modifiche normative intervenute con il decreto legislativo n.199 del 2021 e degli esiti della consultazione pubblica del GSE, svolta nel periodo 4 marzo 2021 – 7 aprile 2021, finalizzata a perfezionare alcuni aspetti delle Regole Tecniche precedentemente approvate.

Importante sottolineare come il documento non costituisca ancora attuazione delle nuove previsioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche introdotte con il decreto legislativo n.199 del 2021, ma rappresenti un mero aggiornamento delle regole tecniche attuative del regime sperimentale e transitorio introdotto con l’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19  sulla base del quale è già possibile creare comunità energetiche e beneficiare del relativo regime incentivante, seppure con i limiti di potenza degli impianti (la potenza massima di ciascun impianto non può superare i 200 kW) e territoriali (i punti di connessione dei soggetti membri o azionisti di una comunità di energia rinnovabile e degli impianti di produzione, devono essere sottesi alla medesima cabina secondaria).

Pertanto, si ricorda che, come espressamente indicato anche al par. 1.1, del documento in esame, la disciplina introdotta dall’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19, che definisce le modalità e condizioni a cui è consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, ha carattere transitorio e trova applicazione per gli impianti di produzione o porzioni di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.162 del 2019 (ovvero a partire dal 1° marzo 2020) e continua ad applicarsi fino all’adozione da parte del Ministero della transizione economica e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/21.

Ciò premesso, il documento in analisi si articola nei seguenti capitoli:

1. INQUADRAMENTO GENERALE, nel quale vengono descritte le configurazioni previste dalla normativa e regolazione, il periodo di applicazione della misura, i contributi previsti e la durata del servizio, e le condizioni di cumulabilità e compatibilità con altri meccanismi o agevolazioni vigenti;

2. REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO, nel quale vengono definiti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per le configurazioni ai fini dell’ammissione al servizio;

3. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, nel quale sono esplicitate le modalità per la presentazione della richiesta di attivazione del servizio al GSE da parte del Soggetto Referente della configurazione;

4. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA, nel quale vengono descritti il procedimento con il quale il GSE valuta le richieste di accesso al servizio e le tipologie di comunicazioni conseguenti agli esiti della valutazione;

5. CONTRATTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO, nel quale sono riportati gli elementi regolati nel contratto per l’attivazione del servizio;

6. CRITERI PUNTUALI DI CALCOLO E MODALITÀ DI MISURA, nel quale sono descritte le modalità di calcolo e comunicazione dei corrispettivi spettanti per l’attivazione del servizio nonché di profilazione e utilizzo dei dati di misura utilizzati nei calcoli;

7. EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA/VERSO IL GSE, nel quale vengono riportate le modalità e tempistiche di erogazione dei corrispettivi di cui beneficiano le configurazioni con l’attivazione del servizio e da corrispondere al GSE in virtù del servizio svolto;

8. MODIFICHE APPORTATE SUCCESSIVAMENTE ALL’INVIO DELLE RICHIESTE, nel quale sono riportate le principali tipologie di modifiche alle configurazioni che il Soggetto Referente è tenuto a comunicare al GSE;

9. CONTROLLI E VERIFICHE, nel quale sono indicati i principi sulla base dei quali il GSE effettua i controlli previsti dalla normativa e regolazione di riferimento.

Completano il documento una serie di allegati, contenenti le principali definizioni applicabili, gli schemi di configurazione installativa ammissibile in caso di presenza di sistemi di accumulo e di posizionamento dei contatori, lo schema del procedimento di riconoscimento del servizio, i fac-simile del modello di richiesta del servizio, dei mandati dei produttori, dei mandati o liberatorie dei clienti finali e delle dichiarazioni relative ai componenti rigenerati, e lo schema di contratto per la regolazione delle partite economiche.

Nel capitolo 10 è riportato l’elenco dei paragrafi aggiornati rispetto alla prima versione del documento.

Le principali novità rispetto alla versione precedente delle regole tecniche riguardano:

• l'estensione del periodo di applicazione dell'attuale meccanismo "transitorio" che, come anticipato, resterà operativo fino alla pubblicazione da parte del Ministero e di ARERA dei provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021;

• la possibilità, introdotta con la deliberazione Arera 518/2014/R/eel, di creare nuove unità di produzione nel caso di sezioni di impianto autonome, indipendenti e misurabili;

•   il recepimento delle specificazioni riportate nel decreto legislativo n.199 del 2021 circa la possibilità di partecipare alle Comunità di energia rinnovabile per tutti i consumatori, gli azionisti o i membri che possono esercitare poteri di controllo e i soggetti inclusi nelle autorità locali;

• l’introduzione di alcune precisazioni circa la ricomprensione nei condomìni dei cosiddetti "supercondomìni" industriali e commerciali, i contenuti minimi dello Statuto/atto costitutivo delle Comunità di energia rinnovabile e i soggetti che, seppur non facenti parte delle configurazioni, assumono rilevanza per le stesse. Al riguardo, in particolare, è specificato che l’estensione del concetto di condominio assume valenza anche in ambito commerciale o industriale, nel caso ad esempio di poli logistici, interporti, centri commerciali o distretti industriali, in cui risultino presenti una molteplicità di edifici con unità immobiliari di proprietà di più soggetti e aventi parti comuni (strade private e servizi di illuminazione, ad esempio) anche gestiti da soggetti all’uopo costituiti (quali consorzi) che di fatto possono essere assimilati alla fattispecie dei “supercondomini;

• la revisione delle modalità e tempistiche di calcolo dei contributi economici, con specifico riferimento al caso di mancata trasmissione al Gse di alcune misure, da parte del Gestore di rete.

Con specifico riferimento alle caratteristiche dell’atto costitutivo o dello Statuto, il paragrafo 2.3.3 ne riporta gli elementi essenziali, precisando che lo Statuto o atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile deve possedere i seguenti elementi essenziali:

  1. avere come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
  2. specificare che gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  3. specificare che la comunità è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
  4. specificare che la partecipazione dei membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
  5. individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa.

 

2) MODALITÀ DI PROFILAZIONE DEI DATI DI MISURA E RELATIVE MODALITÀ DI UTILIZZO AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA 318/2020/R/EEL

Contestualmente all’aggiornamento delle regole tecniche sopra riportate, il GSE ha pubblicato il documento tecnico che definisce le modalità di comunicazione e utilizzo dei dati non validati per i punti non orari, al fine del calcolo dell’energia incentivata.

Nel documento vengono descritti quindi i profili standard che saranno utilizzati in tutte le casistiche in cui il Gestore di Rete non trasmetterà il dato orario del punto di misura.

Più in dettaglio, l’ARERA nell’ambito della delibera 318/2020//R/eel, in materia di regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile, ha definito le attività che dovrà svolgere il GSE, tra cui quello di profilare i dati di misura non orari a partire dai dati disponibili per tipologia di utenza presso il Sistema Informativo Integrato, nel caso di punti di connessione non trattati orari, qualora il gestore di rete non sia tecnicamente in grado di raccogliere i dati di misura orari. Tale fattispecie ricorre anche nel caso in cui il GSE, decorso il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, dovesse registrare la non completezza dei dati di misura dell’anno di riferimento.

I profili descritti hanno valenza per il periodo 2020 – 2022.