Con il provvedimento in oggetto il Ministero del
Lavoro, di concerto con MEF e MISE, rende
operativa a distanza di oltre due anni la norma introdotta nel 2019 relativa
alla possibilità per un destinatario del
Reddito di Cittadinanza di vedersi riconosciuto un beneficio addizionale
qualora decida di intraprendere un percorso imprenditoriale
autonomo/individuale o tramite la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una COOPERATIVA nella quale
il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa
da parte del socio.
Come si ricorderà(1), l’art. 8, comma 4, del D.L. n. 4/2019 ha previsto per
un beneficiario del RdC la concessione,
entro i primi 12 mesi di fruizione dello strumento, di una SOMMA AGGIUNTIVA IN UN’UNICA SOLUZIONE
PARI A 6 MENSILITA’ DI REDDITO NEL LIMITE DI 780 € MENSILI (per il calcolo
rileva la data in cui è avviata l’attività).
Nonostante la norma primaria e il decreto attuativo si
riferiscano esplicitamente come termine al (solo) avvio di una società
cooperativa, dobbiamo rilevare come nel FORMAT
di Richiesta del beneficio addizionale contenuto nell’Allegato 1 al DM (c.d
modello “COM Esteso”) da inviare all’INPS entro 30 giorni
dall’inizio dell’attività, si parli semplicemente di sottoscrizione di quota
di capitale sociale di una cooperativa, iscritta in CCIAA, ammettendo così
anche l’ipotesi dell’associazione a una cooperativa già esistente.
Sul tema sarà
opportuno attendere indicazioni anche da parte dell’INPS che, effettuate le
opportune verifiche sulla base dei requisiti auto-dichiarati e delle banche
dati a disposizione, autorizzerà ed erogherà
la somma spettante entro il secondo
mese successivo a quello in cui è stata inviata la domanda.
Per richiedere questa somma quali ulteriori requisiti il beneficiario dovrà:
-
far parte ovviamente di un nucleo
familiare per cui al momento della domanda il RdC è in corso di erogazione;
-
nei 12 mesi antecedenti la richiesta,
non aver cessato un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale né
aver sottoscritto una quota di capitale sociale – diversa da quella per cui si
chiede il beneficio addizionale – di una cooperativa in cui il rapporto
mutualistico abbia come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte
del socio;
-
sebbene non rilevi in fase di prima
applicazione (visto che la norma non è stata fino ad oggi operativa), non esser
parte di un nucleo familiare nel quale si sia già goduto di tale beneficio
addizionale, a prescindere dal percorso di autoimprenditorialità intrapreso;
-
mantenere la quota di capitale sociale
sottoscritta nella cooperativa per almeno 12 mesi, pena la revoca della somma
riconosciuta.
Considerato che la disciplina generale in materia
di RdC prevede precisi obblighi di comunicazione nei confronti dell’INPS entro
30 giorni in caso di variazione della condizione occupazionale e
specificatamente in presenza di percorsi di autoimprenditorialità avviati in
forma sia individuale che collettiva - obblighi ex art. 3, comma 9 del D.L.
4/2019 che il decreto in oggetto fa salvi – si prevede:
-
la perdita
del diritto al beneficio addizionale qualora tale comunicazione non sia stata
effettuata in passato entro tale termine di 30 giorni;
-
la
necessità comunque di inviare una nuova
domanda per coloro che, fatta salva la fruizione del RdC ancora in corso, abbiano
già ottemperato ai medesimi obblighi di comunicazione.
Tali dichiarazioni servono oltretutto a determinare
eventuali decurtazioni/revoche del Reddito di Cittadinanza che, come noto, si
percepisce in generale al permanere di tutti i requisiti fino ad un massimo di
18 mesi (eventualmente rinnovabili una sola volta).
Proprio a tal proposito nel decreto si precisa come il beneficio
addizionale sia alternativo a
quanto previsto dall’art. 3, comma 9, del D.L. 4/2019, vale a dire al mantenimento del RdC già percepito per i
primi due mesi successivi all’avvio della nuova attività che invece, come
appena detto, inciderà in seguito sull’importo del RdC in relazione al reddito
generato dalla nuova attività: quale conseguenza dell’incompatibilità tra i due
incentivi, dall’importo del beneficio addizionale andrà decurtato quanto
eventualmente già percepito secondo l’art. 3 comma 9.
Infine, il beneficio addizionale verrà revocato
qualora fosse lo stesso Reddito di Cittadinanza ad esser revocato, si decada
dalla fruizione del RdC (art. 7 D.L. 24/2019) o scatti la sospensione dal
medesimo in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale (art.
7-ter D.L. 24/2019).
Nel rimandare alla documentazione allegata per
ulteriori approfondimenti e rinviando a successive comunicazioni in caso di
nuove istruzioni operative da parte dell’INPS, si resta a disposizione per
qualsiasi eventuale chiarimento.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 3 del 5 febbraio 2019 – prot. n. 557.