Circolari

Circ. n. 36/2021

DM Lavoro del 12 febbraio 2021 Modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale

Con il provvedimento in oggetto il Ministero del Lavoro, di concerto con MEF e MISE, rende operativa a distanza di oltre due anni la norma introdotta nel 2019 relativa alla possibilità per un destinatario del Reddito di Cittadinanza di vedersi riconosciuto un beneficio addizionale qualora decida di intraprendere un percorso imprenditoriale autonomo/individuale o tramite la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una COOPERATIVA nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Come si ricorderà(1), l’art. 8, comma 4, del D.L. n. 4/2019 ha previsto per un beneficiario del RdC la concessione, entro i primi 12 mesi di fruizione dello strumento, di una SOMMA AGGIUNTIVA IN UN’UNICA SOLUZIONE PARI A 6 MENSILITA’ DI REDDITO NEL LIMITE DI 780 € MENSILI (per il calcolo rileva la data in cui è avviata l’attività).

Nonostante la norma primaria e il decreto attuativo si riferiscano esplicitamente come termine al (solo) avvio di una società cooperativa, dobbiamo rilevare come nel FORMAT di Richiesta del beneficio addizionale contenuto nell’Allegato 1 al DM (c.d modello “COM Esteso”) da inviare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, si parli semplicemente di sottoscrizione di quota di capitale sociale di una cooperativa, iscritta in CCIAA, ammettendo così anche l’ipotesi dell’associazione a una cooperativa già esistente.

Sul tema sarà opportuno attendere indicazioni anche da parte dell’INPS che, effettuate le opportune verifiche sulla base dei requisiti auto-dichiarati e delle banche dati a disposizione, autorizzerà ed erogherà la somma spettante entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata inviata la domanda.

Per richiedere questa somma quali ulteriori requisiti il beneficiario dovrà:

  • far parte ovviamente di un nucleo familiare per cui al momento della domanda il RdC è in corso di erogazione;

  • nei 12 mesi antecedenti la richiesta, non aver cessato un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale né aver sottoscritto una quota di capitale sociale – diversa da quella per cui si chiede il beneficio addizionale – di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;

  • sebbene non rilevi in fase di prima applicazione (visto che la norma non è stata fino ad oggi operativa), non esser parte di un nucleo familiare nel quale si sia già goduto di tale beneficio addizionale, a prescindere dal percorso di autoimprenditorialità intrapreso;

  • mantenere la quota di capitale sociale sottoscritta nella cooperativa per almeno 12 mesi, pena la revoca della somma riconosciuta.

Considerato che la disciplina generale in materia di RdC prevede precisi obblighi di comunicazione nei confronti dell’INPS entro 30 giorni in caso di variazione della condizione occupazionale e specificatamente in presenza di percorsi di autoimprenditorialità avviati in forma sia individuale che collettiva - obblighi ex art. 3, comma 9 del D.L. 4/2019 che il decreto in oggetto fa salvi – si prevede:

  • la perdita del diritto al beneficio addizionale qualora tale comunicazione non sia stata effettuata in passato entro tale termine di 30 giorni;

  • la necessità comunque di inviare una nuova domanda per coloro che, fatta salva la fruizione del RdC ancora in corso, abbiano già ottemperato ai medesimi obblighi di comunicazione.

Tali dichiarazioni servono oltretutto a determinare eventuali decurtazioni/revoche del Reddito di Cittadinanza che, come noto, si percepisce in generale al permanere di tutti i requisiti fino ad un massimo di 18 mesi (eventualmente rinnovabili una sola volta).

Proprio a tal proposito nel decreto si precisa come il beneficio addizionale sia alternativo a quanto previsto dall’art. 3, comma 9, del D.L. 4/2019, vale a dire al mantenimento del RdC già percepito per i primi due mesi successivi all’avvio della nuova attività che invece, come appena detto, inciderà in seguito sull’importo del RdC in relazione al reddito generato dalla nuova attività: quale conseguenza dell’incompatibilità tra i due incentivi, dall’importo del beneficio addizionale andrà decurtato quanto eventualmente già percepito secondo l’art. 3 comma 9.

Infine, il beneficio addizionale verrà revocato qualora fosse lo stesso Reddito di Cittadinanza ad esser revocato, si decada dalla fruizione del RdC (art. 7 D.L. 24/2019) o scatti la sospensione dal medesimo in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale (art. 7-ter D.L. 24/2019).

Nel rimandare alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti e rinviando a successive comunicazioni in caso di nuove istruzioni operative da parte dell’INPS, si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 3 del 5 febbraio 2019 – prot. n. 557.