Circolari

Circ. n. 36/2021

Semplificazioni – Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 – norme in materia di ambiente ed energia

mercoledì 7 luglio 2021

Il 31 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto-legge cd “Semplificazioni” che contiene un pacchetto di misure (67 articoli e 4 allegati) finalizzate a velocizzare l’attuazione delle opere previste dal Recovery Plan, rafforzando le strutture amministrative, snellendo le procedure e disciplinandone la relativa governance.

Il decreto contiene molte disposizioni in materia ambientale e dell’energia di seguito sintetizzate.

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INDICE

1.      STRUTTURA DEL DECRETO   2

2.      VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PAESAGGIO   2

3.      NORME PER L’ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI 4

4.      NORME IN MATERIA DI SUPERBONUS  5

5.      ECONOMIA CIRCOLARE E CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO   6

6.      ZONE ECONOMICHE SPECIALI 8

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1.      STRUTTURA DEL DECRETO

In via generale, il decreto risulta così strutturato:

  • PARTE I - Governance per PNRR

  • Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (artt. 1-11)

  • Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-16)

  • PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

  • Titolo I - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17-37)

  • Titolo II - Transizione digitale (artt. 38-43)

  • Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti pnrr (artt. 44-46)

  • Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56)

  • Titolo V - Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno (att. 57-60)

  • Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 61-63)

  • Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 63-67)

  • ALLEGATI

  • ALLEGATO I (articolo 17) "Allegati alla Parte Seconda - ALLEGATO I. bis - Opere, impianti e Infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE)

  • ALLEGATO II (articolo 31) - "Tabella A (Articolo 12)

  • ALLEGATO III (Articolo 35) - "Allegati alla Parte Quarta Allegato D - Elenco dei Rifiuti. Classificazione dei rifiuti."

  • ALLEGATO IV (articolo 44)

     

     

2.      VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PAESAGGIO

Nell’ambito del Titolo I alla Parte seconda del decreto (Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico), i Capi 1-3 sono espressamente dedicati alla Valutazione di impatto ambientale; il Capo 4 alla valutazione ambientale strategica ed il Capo 5 contiene disposizioni in materia paesaggistica.

Oltre allo snellimento di procedure e di misure finalizzate alla riduzione dei termini, si segnalano le seguenti novità:

- istituzione di una Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC che sono individuati nell'Allegato I-bis del decreto.  È previsto che nella trattazione dei procedimenti di propria competenza la Commissione dia precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi ed ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza (rif. art.17);

- risultano, rispettivamente, sostituiti ed abrogati i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 7-bis del codice ambientale che, tra l’altro, rinviavano ad uno o più decreti l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di progetti o opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). La nuova formulazione dell’articolo citato prevede che costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e le opere ad essi connesse. L’elenco degli impianti viene individuato nell'Allegato I-bis, alla Parte seconda del codice ambientale, inserito dall’Allegato 1 del nuovo decreto-legge (rif. art.18);

- risultano modificate le procedure al fine di ridurre in modo sostanziale i termini di adozione delle valutazioni. In tale contesto, risultano ridotti i termini e snellite le procedure relative alla consultazione del pubblico (rif. artt.19 -21);

- risulta modificata la disposizione relativa al provvedimento unico in materia ambientale (art.27 del codice ambientale) che aveva già subito rilevante modifiche con il decreto semplificazioni del 2020 (D.L. 16 luglio 2020, n. 76). Tra le modifiche si segnala il riconoscimento della facoltà del proponente di richiedere l'esclusione dal procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo (rif. art.22);

- con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale viene introdotto nel codice ambientale un nuovo articolo (art.26-bis), per la disciplina di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale che consente contemporaneamente di definire i contenuti dello studio di impatto ambientale e le condizioni per il rilascio dei successivi titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. La norma nasce dalla constatazione che la tempistica dei procedimenti spesso è rallentata a causa di una scarsa qualità progettuale e di Studi di Impatto Ambientale non adeguati, in termini di livello di dettaglio e di metodologie di elaborazione adottate. Nel caso di progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della VIA di competenza regionale, ai quali, si applica il procedimento autorizzatorio unico, di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, queste carenze del progetto e del SIA, strettamente correlate, determinano impasse difficilmente superabili nei termini previsti (rif. art.23);

- viene introdotto nel codice ambientale l’articolo 3-septies, disciplinando l’istituto dell’interpello in materia ambientale. In particolare, si riconosce la possibilità di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell'istante (rif. art.27);

- viene istituita presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero (rif. art.29).

 

 

3.      NORME PER L’ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI

Il Capo VI del decreto contiene diverse disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure per le fonti rinnovabili.

Tra le novità si segnalano:

  • la previsione della partecipazione del Ministero della cultura al procedimento unico di autorizzazione per progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante (rif. art.30);

  •   l’introduzione di misure di semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici. In particolare, è previsto che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica non debbano essere sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità previsti dal codice ambientale, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.

Inoltre, viene semplificata l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, modificando la procedura in materia di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale perché l'impianto non si trovi all'interno di aree inidonee ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. È inoltre prevista la possibilità di procedere con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione (rif. art.31);

  •  il rinvio a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna (rif. art.31);

  •   la modifica della disposizione in materia di divieto di incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola (articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), prevedendo che il divieto di incentivo non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture (rif. art.31);

  •  la previsione che non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale del codice ambientale. Non sono inoltre considerati sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.

I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente (rif. art.32);

 

 

4.      NORME IN MATERIA DI SUPERBONUS

L’articolo 33 del nuovo decreto, nel definire le misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana, introduce diverse semplificazioni nella disciplina del superbonus (rif. art.33);

Al riguardo, si segnalano:

  • estensione del superbonus 110 agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche   anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati;

  • estensione del limite di spesa ammesso alle detrazioni previsto per le singole unità immobiliari, per le ONLUS che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che siano in possesso, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme; case di cura ed ospedali, con o senza fine di lucro).

Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della nuova disposizione;

  • la previsione della possibilità di eseguire gli interventi ammessi al superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo. Per gli interventi indicati, la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

 

 

5.      ECONOMIA CIRCOLARE E CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Oltre ad alcune norme finalizzate a correggere refusi sul codice ambientale, risultano introdotte importanti modifiche a sostegno dei settori dell’economia circolare, tra cui si segnalano:

  • la soppressione, nella norma in materia di end of waste (art.184-ter del codice ambientale) della farraginosa procedura che, nel caso di rilascio delle autorizzazioni caso per caso alle attività di recupero dei rifiuti con individuazione della cessazione della qualifica di rifiuto, prevedeva una verifica successiva di ISPRA e del Ministero della transizione ecologica con possibilità anche di revoca postuma dell’autorizzazione. La nuova disposizione prevede un parere preventivo obbligatorio e vincolante di ISPRA o di ARPA (rif. art.34);

  • l’inserimento tra le esclusioni dall’applicazione della disciplina in materia di rifiuti per le ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (rif. art.35);

  • l’inclusione tra i rifiuti di quelli provenienti da pirotecnici, con la precisazione che in materia di gestione dei rifiuti relativi ad articoli pirotecnici, scaduti, o in disuso, mantenendo questi la capacità esplodente, occorre fare rinvio alla disciplina di pubblica sicurezza, posto che attualmente vengono spesso inopinatamente dismessi nei cassonetti della raccolta urbana con pericolo per la salute pubblica (rif. art.35);

  • la modifica delle disposizioni in materia di responsabilità per la gestione dei rifiuti, modificando l’adempimento del certificato di avvenuto smaltimento previsto dall’articolo 188 del codice ambientale con un certificato di “avvio” allo smaltimento (dovendo considerare il riferimento al recupero come evidente refuso) (rif. art.35);

  • l’introduzione del chiarimento che si considerano rientranti nella disciplina semplificata prevista per le attività di manutenzione e di assistenza sanitaria anche le attività svolte dal personale sanitario al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento come ad esempio le attività svolte su mezzi appositamente attrezzati (clinica mobile per tamponi COVID o screening) oppure in strutture con apertura saltuaria o estemporanea (es. vaccinazioni somministrate in locali messi a disposizione dai soggetti interessati ecc,) (rif. art.35);

  • la riscrittura dei Codici EER, contenute all’Allegato D, della Parte IV, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che contenevano diverse imprecisioni, al fine di rendere così coerente la gestione dei rifiuti con le corrette definizioni in relazione alla decisione 2014/955/UE (rif. art.35 e Allegato III);

  •  la modifica delle previsioni in materia di impiego del combustibile solido secondario (CSS), prevedendo che gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-Combustibile che non comportino un incremento della capacità produttiva dell’impianto o dell’installazione non costituiscono una modifica sostanziale o una variante sostanziale (rif. art.35)

  • la semplificazione in materia di economia montana e forestale. In particolare, le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi sono esenti dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico. Inoltre, nei boschi e nelle foreste non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. Ancora, sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata (d.P.R. n.31 del 217) anche se interessano aree vincolate e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti (rif. art.36);

  • l’introduzione di una serie di modifiche finalizzate ad accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei (rif. art.37);

 

 

6.      ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Si segnala l’introduzione di diverse disposizioni applicabili alle zone economiche speciali tra le quali:

- al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, la possibilità per il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2026, di assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (rif. art.57);

- la qualificazione delle opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati come interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (rif. art.57);

- l’introduzione di una disposizione in materia di autorizzazione unica con la previsione che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES (rif. art.57)

 

Nel rinviare alla lettura della documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.