Il 31 maggio u.s. è stato pubblicato
il Decreto-legge cd “Semplificazioni” che contiene un pacchetto di
misure (67 articoli e 4 allegati) finalizzate a velocizzare l’attuazione delle
opere previste dal Recovery Plan, rafforzando le strutture
amministrative, snellendo le procedure e disciplinandone la relativa governance.
Il decreto contiene molte disposizioni
in materia ambientale e dell’energia di seguito sintetizzate.
****
INDICE
1. STRUTTURA
DEL DECRETO 2
2. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA E PAESAGGIO 2
3. NORME PER L’ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI
RINNOVABILI 4
4. NORME IN MATERIA DI SUPERBONUS 5
5. ECONOMIA CIRCOLARE E CONTRASTO AL DISSESTO
IDROGEOLOGICO 6
6. ZONE ECONOMICHE SPECIALI 8
****
In via generale, il decreto risulta
così strutturato:
-
Titolo I - Sistema di coordinamento,
gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (artt. 1-11)
-
Titolo II - Poteri sostitutivi,
superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-16)
-
Titolo I - Transizione ecologica e
velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17-37)
-
Titolo II - Transizione digitale
(artt. 38-43)
-
Titolo III - Procedura speciale per
alcuni progetti pnrr (artt. 44-46)
-
Titolo IV - Contratti pubblici (artt.
47-56)
-
Titolo V - Semplificazione delle norme
in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno (att. 57-60)
-
Titolo VI - Modifiche alla legge 7
agosto 1990 n. 241 (artt. 61-63)
-
Titolo VII - Ulteriori misure di
rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 63-67)
-
ALLEGATO I (articolo 17) "Allegati
alla Parte Seconda - ALLEGATO I. bis - Opere, impianti e Infrastrutture
necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento
(UE)
-
ALLEGATO II (articolo 31) - "Tabella
A (Articolo 12)
-
ALLEGATO III (Articolo 35) - "Allegati
alla Parte Quarta Allegato D - Elenco dei Rifiuti. Classificazione dei
rifiuti."
-
ALLEGATO IV (articolo 44)
Nell’ambito del Titolo I alla Parte
seconda del decreto (Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento
ambientale e paesaggistico), i Capi 1-3 sono espressamente dedicati alla Valutazione di impatto ambientale; il Capo 4 alla valutazione ambientale strategica ed il Capo 5
contiene disposizioni in materia paesaggistica.
Oltre allo snellimento di procedure e
di misure finalizzate alla riduzione dei termini, si segnalano le seguenti
novità:
- istituzione di una Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle
dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, per lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei
progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC che sono individuati
nell'Allegato I-bis del decreto. È
previsto che nella trattazione dei procedimenti di propria competenza la
Commissione dia precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico
superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore
occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti
cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi ed ai progetti relativi
ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla
presentazione dell'istanza (rif. art.17);
- risultano, rispettivamente, sostituiti
ed abrogati i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 7-bis del
codice ambientale che, tra l’altro, rinviavano ad uno o più decreti
l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di progetti o opere necessarie
per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).
La nuova formulazione dell’articolo citato prevede che costituiscono interventi
di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere, gli impianti e le
infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la
transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e le opere ad essi
connesse. L’elenco degli impianti viene individuato nell'Allegato I-bis, alla Parte
seconda del codice ambientale, inserito dall’Allegato 1 del nuovo decreto-legge
(rif. art.18);
- risultano modificate le procedure al
fine di ridurre in modo sostanziale i termini di adozione delle valutazioni. In
tale contesto, risultano ridotti i termini e snellite le procedure relative
alla consultazione del pubblico (rif. artt.19 -21);
- risulta
modificata la disposizione relativa al provvedimento
unico in materia ambientale (art.27 del codice ambientale) che aveva già
subito rilevante modifiche con il decreto semplificazioni del 2020 (D.L. 16
luglio 2020, n. 76). Tra le modifiche si segnala il riconoscimento della
facoltà del proponente di richiedere l'esclusione dal procedimento
dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative
normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo (rif. art.22);
- con
riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale viene introdotto nel codice ambientale un nuovo articolo (art.26-bis),
per la disciplina di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico
regionale che consente contemporaneamente di definire i contenuti dello studio
di impatto ambientale e le condizioni per il rilascio dei successivi titoli
abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. La norma
nasce dalla constatazione che la tempistica dei procedimenti spesso è
rallentata a causa di una scarsa qualità progettuale e di Studi di Impatto
Ambientale non adeguati, in termini di livello di dettaglio e di metodologie di
elaborazione adottate. Nel caso di progetti che rientrano nell’ambito di
applicazione della VIA di competenza regionale, ai quali, si applica il
procedimento autorizzatorio unico, di cui all’articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, queste carenze del progetto e del SIA,
strettamente correlate, determinano impasse difficilmente superabili nei
termini previsti (rif. art.23);
- viene introdotto nel codice
ambientale l’articolo 3-septies, disciplinando l’istituto dell’interpello in materia ambientale. In
particolare, si riconosce la possibilità di inoltrare al Ministero della
transizione ecologica istanze di ordine generale
sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le
indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma
costituiscono criteri interpretativi per
l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in
materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da
parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri
dell'istante (rif. art.27);
- viene
istituita presso il Ministero della cultura la Soprintendenza
speciale per il PNRR al fine di assicurare la più efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR con funzioni di tutela dei beni culturali
e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi
previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella
competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero (rif. art.29).
Il Capo VI del decreto
contiene diverse disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure per le
fonti rinnovabili.
Tra le novità si segnalano:
-
la
previsione della partecipazione del Ministero della cultura al procedimento
unico di autorizzazione per progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da
fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere,
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree
contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto
legislativo. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree
contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della
cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere
obbligatorio non vincolante (rif. art.30);
-
l’introduzione di misure di semplificazione per gli impianti di accumulo e
fotovoltaici. In particolare, è previsto che gli impianti di accumulo
elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni
alla rete elettrica non debbano essere sottoposti alle procedure di valutazione
di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità previsti dal codice
ambientale, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette
procedure.
Inoltre, viene semplificata
l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino
a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in
area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, modificando la
procedura in materia di verifica di assoggettabilità alla valutazione di
impatto ambientale perché l'impianto non si trovi all'interno di aree inidonee
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. È
inoltre prevista la possibilità di procedere con edificazione diretta degli
impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda
piani attuativi per l'edificazione (rif. art.31);
-
il rinvio a un apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri per l’individuazione delle opere e delle
infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in
Sardegna (rif. art.31);
-
la modifica della disposizione in materia di
divieto di incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici
in area agricola (articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), prevedendo
che il divieto di incentivo non si applica agli
impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio
verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle
attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di
monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture (rif. art.31);
-
la
previsione che non sono considerati sostanziali gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed
idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare
gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza
elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove
previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto
ambientale del codice ambientale. Non sono inoltre
considerati sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli
impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere
dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello
stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del
numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.
I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come
altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore
all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale
dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro
del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già
esistente (rif. art.32);
L’articolo 33 del nuovo decreto, nel definire le
misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e
rigenerazione urbana, introduce diverse semplificazioni nella disciplina del
superbonus (rif. art.33);
Al riguardo, si segnalano:
-
estensione del superbonus 110 agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di
persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati;
-
estensione del limite di spesa ammesso alle detrazioni previsto per le singole unità
immobiliari, per le ONLUS che svolgano
attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri
del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di
carica e che siano in possesso, a titolo di proprietà, nuda proprietà,
usufrutto o comodato d'uso gratuito, di immobili rientranti nelle categorie
catastali B/1, B/2 e D/4 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri;
orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme; case di cura ed ospedali, con
o senza fine di lucro).
Il
titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni a
condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore
alla data di entrata in vigore della nuova disposizione;
-
la previsione della possibilità di eseguire gli
interventi ammessi al superbonus, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA).
Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo.
Per gli interventi indicati, la decadenza del beneficio fiscale opera
esclusivamente nei seguenti casi:
a)
mancata presentazione della CILA;
b)
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c)
assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d)
non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Resta impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Restano in ogni caso fermi,
ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
Oltre ad alcune norme finalizzate a correggere
refusi sul codice ambientale, risultano introdotte importanti modifiche a sostegno
dei settori dell’economia circolare, tra cui si segnalano:
-
la
soppressione, nella norma in materia di end of
waste (art.184-ter del
codice ambientale) della farraginosa procedura che, nel caso di rilascio delle
autorizzazioni caso per caso alle attività di recupero dei rifiuti con
individuazione della cessazione della qualifica di rifiuto, prevedeva una
verifica successiva di ISPRA e del Ministero della transizione ecologica con
possibilità anche di revoca postuma dell’autorizzazione. La nuova disposizione
prevede un parere preventivo obbligatorio e vincolante di ISPRA o di ARPA (rif. art.34);
-
l’inserimento
tra le esclusioni dall’applicazione della disciplina in materia di rifiuti per
le ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno
di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
né mettono in pericolo la salute umana (rif.
art.35);
-
l’inclusione
tra i rifiuti di quelli provenienti da pirotecnici, con la precisazione che in
materia di gestione dei rifiuti relativi ad articoli pirotecnici, scaduti, o in
disuso, mantenendo questi la capacità esplodente, occorre fare rinvio alla
disciplina di pubblica sicurezza, posto che attualmente vengono spesso
inopinatamente dismessi nei cassonetti della raccolta urbana con pericolo per
la salute pubblica (rif. art.35);
-
la
modifica delle disposizioni in materia di responsabilità per la gestione dei
rifiuti, modificando l’adempimento del certificato di avvenuto smaltimento
previsto dall’articolo 188 del codice ambientale con un certificato di “avvio”
allo smaltimento (dovendo considerare il riferimento al recupero come evidente
refuso) (rif. art.35);
-
l’introduzione
del chiarimento che si considerano rientranti nella disciplina semplificata
prevista per le attività di manutenzione e di assistenza sanitaria anche le
attività svolte dal personale sanitario al di fuori delle strutture sanitarie
di riferimento come ad esempio le attività svolte su mezzi appositamente
attrezzati (clinica mobile per tamponi COVID o screening) oppure in strutture
con apertura saltuaria o estemporanea (es. vaccinazioni somministrate in locali
messi a disposizione dai soggetti interessati ecc,)
(rif. art.35);
-
la
riscrittura dei Codici EER, contenute all’Allegato D, della Parte IV, del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che contenevano diverse
imprecisioni, al fine di rendere così coerente la gestione dei rifiuti con le
corrette definizioni in relazione alla decisione 2014/955/UE (rif. art.35 e Allegato III);
-
la modifica delle previsioni in materia di
impiego del combustibile solido secondario (CSS), prevedendo che gli interventi
di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-Combustibile che non
comportino un incremento della capacità produttiva dell’impianto o
dell’installazione non costituiscono una modifica sostanziale o una variante
sostanziale (rif. art.35)
-
la
semplificazione in materia di economia montana e forestale. In particolare, le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle
opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto
rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi sono
esenti dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo
idrogeologico. Inoltre, nei boschi e nelle foreste non è richiesta
l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino
delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad
alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e
siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria
naturalistica. Ancora, sono soggetti al procedimento di autorizzazione
paesaggistica semplificata (d.P.R. n.31 del 217) anche se interessano aree
vincolate e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo
territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti (rif. art.36);
-
l’introduzione
di una serie di modifiche finalizzate ad accelerare le procedure di
bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter
destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili
con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei (rif. art.37);
Si segnala l’introduzione di diverse
disposizioni applicabili alle zone economiche speciali tra le quali:
- al fine di assicurare la più
efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, la
possibilità per il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2026, di
assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (rif. art.57);
- la qualificazione delle opere per la
realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES)
da parte di soggetti pubblici e privati come interventi di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti (rif. art.57);
- l’introduzione di una disposizione
in materia di autorizzazione unica con la previsione che i progetti inerenti
alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali,
produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione
certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto
ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli
strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano
paesaggistico regionale. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti
gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti
dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da
approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario
straordinario della ZES (rif. art.57)
Nel rinviare alla lettura della
documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi
chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia.