DECRETO LEGGE 8
OTTOBRE 2021, N. 139
(DECRETO CAPIENZE PER ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE)
È stato pubblicato in G.U. il Decreto legge 8 OTTOBRE 2021, n.139 (all. 1) contenente disposizioni dirette ad adeguare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Il provvedimento, inoltre, introduce una serie di misure di riorganizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
(GU n. 241 del 8 ottobre 2021).
Il decreto, salva l’efficacia di
alcune disposizioni decorrente dal 11 ottobre, è entrato in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione in GU e, cioè, il 9 ottobre 2021, e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
IL DECRETO LEGGE: LE MISURE
SPETTACOLI
APERTI AL PUBBLICO.
Dal
11 ottobre 2021:
-
in zona gialla, gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche
all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi,
sia per il personale. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti della certificazione verde COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del
D.L. n. 52/2021.[1]
La capienza consentita non può essere
superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;
La capienza consentita è pari al 100 per cento di quella massima autorizzata.
Nel caso di spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono in luoghi normalmente destinati ad eventi e competizioni sportivi, fermo restando l’obbligo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell’accesso, troveranno applicazione i limiti di capienza massima consentita disposti dall’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 52/2021, come modificato dal decreto legge in esame e, cioè:
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in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso;
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in zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso.
In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando è previsto l’accesso del pubblico senza posti a sedere preassegnati, gli organizzatori devono produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento, la documentazione riguardante le misure adottate anti Covid-19, tenuto conto dello stato e caratteristiche dei luoghi, delle dimensioni e delle indicazioni stabilite nelle apposite linee guida vigenti.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti.
SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI.
Dal 11 ottobre 2021, in zona bianca, le attività svolte in discoteche, sale ballo o locali assimilati, sono consentite purché siano rispettati i protocolli e le linee guida vigenti.
L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, con tracciamento dell’accesso alle strutture.
La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.
Nei luoghi chiusi ove si svolgono le attività sopra citate, devono essere presenti impianti di aereazione senza riciclo dell’aria, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo sulle piste da ballo.
EVENTI
SPORTIVI.
Dal
11 ottobre 2021, in zona gialla e bianca le
disposizioni previste per gli spettacoli aperti al pubblico sopra enunciate, si
applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e
riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP),
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.
Troveranno applicazione i limiti di capienza massima consentita disposti dall’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 52/2021, come modificato dal decreto legge in esame e, cioè:
-
in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso;
-
in zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso.
Le
attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.
Quando
non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
Sia
per gli spettacoli che per gli eventi sportivi, sia in zona gialla che
bianca, tenuto conto dell’andamento della situazione epidemiologica e
delle caratteristiche dei luoghi, può essere stabilita una diversa percentuale
massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato
tecnico scientifico, con apposite linee guida atte a prevenire o ridurre il
rischio di contagio.
SANZIONI.
La
violazione delle disposizioni di cui sopra, relative alla capienza massima
consentita e al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (sia per gli
spettacoli aperti al pubblico, sia per le sale da ballo che per gli eventi
sportivi) comporta, a partire dalla seconda violazione commessa in una
giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dei
predetti luoghi da 1 a 10 giorni.
MUSEI
E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA.
A
partire dal 11 ottobre 2021, viene meno l’obbligo del rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro per i visitatori di musei e
altri istituti e luoghi della cultura.
Restano, invece, fermi gli obblighi relativi agli accessi contingentati dei visitatori, tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori.
Altre disposizioni contenute nel decreto, riguardano:
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la riorganizzazione del Ministero della salute, con l’incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale;
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il rafforzamento temporaneo dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, prevedendo che ai fini della verifica delle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021, il predetto Ufficio può valersi di personale delle pubbliche amministrazioni ulteriore rispetto a quello in servizio presso la Corte stessa;
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l’incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di 11.335.320 € per l’anno 2021 e di 44.971.650 € per ciascuno degli anni 2022 e 2023, tenuto conto delle emergenti esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, conseguenti alla grave crisi politica in Afghanistan, con l’attivazione di ulteriori 3.000 posti del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);
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la semplificazione delle regole e procedure per i trattamenti dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni, comprese le Autorità indipendenti e le società a controllo pubblico statale, se il trattamento è necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri;
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la previsione secondo cui i pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti per riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (PNIEC), devono essere obbligatoriamente resi nel termine non prorogabile di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale si può procedere indipendentemente dal prescritto parere.
[1] Le certificazioni verdi COVID-19, c.d. Green Pass, attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al
termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta
guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto
in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis)
avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al
termine del prescritto ciclo.