Nell’ambito del Tavolo di coordinamento
nazionale degli Osservatori permanenti della Cooperazione, abbiamo condiviso
con il Ministero del Lavoro la necessità di fornire costantemente istruzioni su
regole e procedure che dovrebbero essere adottati al loro interno. Tutto ciò,
al fine di garantire un corretto orientamento del loro operato e una certa
omogeneità nei comportamenti messi in campo a livello territoriale.
Nell’ultimo biennio sono state diverse(1) le note emanate dal
Ministero del Lavoro condivise con noi al fine di una maggiore
procedimentalizzazione delle attività in capo agli Osservatori (es. tempi e
modalità di convocazione, criteri per articolazione attività ispettiva,
restituzione report e statistiche, etc.).
Ciò detto, inviamo in allegato il testo del REGOLAMENTO TIPO DI
FUNZIONAMENTO degli OSSERVATORI, costruito con il Ministero del Lavoro e
coerente con le precedenti istruzioni.
Il Regolamento è stato trasmesso
ufficialmente dall’Ispettorato Nazionale ai suoi Direttori venerdì scorso. Si tratta di un format standard che viene messo a disposizione degli Osservatori, e
che potrà essere adottato o preso a riferimento per introdurre modifiche utili
ed in linea con le indicazioni ivi contenute.
Il regolamento si compone di 13 articoli e riassume in maniera molto chiara e pratica
i principali aspetti di funzionamento cui deve uniformarsi ogni singolo
Osservatorio (finalità, funzioni, composizione, riunioni e loro validità,
azioni, decisioni, reportistica, etc.).
Nel rinviare al documento allegato, di
agevole lettura, per un approfondimento dei singoli contenuti, sottolineiamo 2 passaggi particolarmente
rilevanti su cui i nostri rappresentanti negli Osservatori dovrebbero prestare
attenzione:
-
Art. 9, comma 3: “L’Osservatorio
orienta l’attività di vigilanza anche tramite la segnalazione, da parte dei
componenti delle parti sociali presenti, di eventuali situazioni di illegalità
nell’ambito cooperativistico, in relazione ai territori di rispettiva
competenza”
-
Art. 12, comma 3: “Nell’ambito delle
riunioni dell’Osservatorio, al fine di verificare l’efficacia degli
orientamenti ispettivi che emergono nel corso delle riunioni, sono forniti i
dati numerici relativi gli esiti delle vigilanze nei confronti degli obiettivi
segnalati”.
Se da un lato si ribadisce la possibilità di
avanzare specifiche segnalazioni - ad esempio su false cooperative,
disapplicazione dei nostri CCNL, etc. – dall’altro si disciplina la necessità di ricevere riscontri e dati numerici in
relazione alle ispezioni che sono state condotte sulla base di tali
segnalazioni, nell’ambito delle
riunioni degli Osservatori stessi.
(1)
Tra
le ultime, nostra circolare n. 12 del 12 marzo 2015 – prot. n. 1194 – e n. 16
del 18 marzo 2016 – prot. n. 1563.