Circolari

Circ. n. 36/2015

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA Criteri di concessione stabiliti dalla normativa vigente ai sensi del decreto interministeriale del 1° agosto 2014Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015

A distanza di mesi dall’introduzione dei NUOVI CRITERI DI CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, come disciplinati dal decreto interministeriale del 1 agosto 2014 (1), l’INPS riassume la normativa vigente nonché le istruzioni già emanate dal Ministero del Lavoro (2), offrendo ULTERIORI PRECISAZIONI soprattutto con riferimento agli aspetti gestionali delle domande acquisite dall’Istituto.

Alla luce di alcune modifiche procedurali, l’Istituto precisa che le autorizzazioni e i pagamenti dei diversi trattamenti da parte delle sedi territoriali, SONO SOSPESI fino a che non sarà completato l’aggiornamento delle procedure informatiche - previsto nel mese di giugno e oggetto di specifico messaggio.

Nel merito, l’INPS sottolinea che per il 2015 in considerazione dei ritardi con cui sono ripartiti i finanziamenti (e diversamente da quanto previsto dal decreto), NON EFFETTUERÀ LE VERIFICHE PREVENTIVE sulla compatibilità finanziaria degli accordi. Conseguentemente, neanche il successivo controllo di coerenza dei provvedimenti di ammissione rispetto a quanto previsto dagli accordi stessi.

Si limiterà esclusivamente ad un monitoraggio ex post sul rispetto delle risorse assegnate dal Ministero alle diverse Regioni.

Questo anche per il 2014, come da noi già annunciato con la nostra circolare n. 26 del 14 maggio u.s. – prot. n. 2509.

Ciò dovrebbe comportare una maggiore velocità nell’istruire le diverse domande.

Un’ulteriore puntualizzazione degna di nota sul fronte procedurale riguarda la CIG in deroga: le imprese, nell’avanzare le loro istanze all’INPS o alla Regione, sono tenute a compilare OBBLIGATORIAMENTE il campo “data sottoscrizione accordo”, per cui è necessario che lo stesso sia sottoscritto prima che decorra l’intervento richiesto. Non è possibile, infatti, inviare la domanda senza indicare questa data.

Per il resto, la circolare dell’INPS ricorda anche altri aspetti non strettamente procedurali, tra cui preme richiamare:

  • la puntualizzazione, qualora ce ne fosse bisogno (e fatta anche dal Ministero del Lavoro con la sua nota del 24 novembre 2014), che nel campo di applicazione degli ammortizzatori in deroga rientrano ovviamente anche le COOPERATIVE SOCIALI di cui alla legge 381/1991, in quanto riconducibili alla nozione di impresa di cui all’art. 2082 del Codice Civile;

  • fruizione della CIG in deroga previo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, precisando che nel caso delle ferie si intendono quelle residue dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni (non quelle programmate in coincidenza ad esempio di chiusure aziendali) e intendendosi comunque applicabili a questo fine anche tutti gli istituti di fonte contrattuale;

  • impossibilità che la mobilità in deroga possa essere concessa a seguito della fruizione da parte dello stesso soggetto della mobilità ordinaria, dell’ASpI (anche mini), della CISOA agricola con requisiti ordinari o ridotti o della NASPI.

    Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare dell’INPS e ai suoi allegati, nonché alle nostre precedenti circolari in materia.




(1) Nostra circolare n. 46, 11 agosto 2014 – prot. n. 3602

(2) Cfr. in particolare nostra circolare n. 51 del 15 settembre 2014 – prot. n. 3935