A distanza di mesi dall’introduzione dei NUOVI CRITERI DI CONCESSIONE DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, come disciplinati dal decreto
interministeriale del 1 agosto 2014 (1),
l’INPS riassume la normativa vigente nonché le istruzioni già emanate dal
Ministero del Lavoro (2), offrendo ULTERIORI PRECISAZIONI soprattutto
con riferimento agli aspetti gestionali delle domande acquisite dall’Istituto.
Alla luce di alcune modifiche procedurali, l’Istituto
precisa che le autorizzazioni e i
pagamenti dei diversi trattamenti da parte delle sedi territoriali, SONO
SOSPESI fino a che non sarà completato l’aggiornamento delle procedure
informatiche - previsto nel mese di giugno e oggetto di specifico messaggio.
Nel merito, l’INPS sottolinea che per il 2015
in considerazione dei ritardi con cui sono ripartiti i finanziamenti (e diversamente
da quanto previsto dal decreto), NON
EFFETTUERÀ LE VERIFICHE PREVENTIVE sulla compatibilità finanziaria degli
accordi. Conseguentemente, neanche il successivo controllo di coerenza dei
provvedimenti di ammissione rispetto a quanto previsto dagli accordi stessi.
Si
limiterà esclusivamente ad un monitoraggio ex post sul rispetto delle risorse
assegnate dal Ministero alle diverse Regioni.
Questo anche per il 2014, come da noi già annunciato
con la nostra circolare n. 26 del 14 maggio u.s. – prot. n. 2509.
Ciò
dovrebbe comportare una maggiore velocità nell’istruire le diverse domande.
Un’ulteriore puntualizzazione degna di
nota sul fronte procedurale riguarda la CIG in deroga: le imprese, nell’avanzare le loro istanze
all’INPS o alla Regione, sono tenute a compilare OBBLIGATORIAMENTE il campo
“data sottoscrizione accordo”, per cui è necessario che lo stesso sia
sottoscritto prima che decorra l’intervento richiesto. Non è possibile,
infatti, inviare la domanda senza indicare questa data.
Per il resto, la circolare dell’INPS ricorda anche
altri aspetti non strettamente procedurali, tra cui preme richiamare:
-
la puntualizzazione, qualora
ce ne fosse bisogno (e fatta anche dal Ministero del Lavoro con la sua nota
del 24 novembre 2014), che nel campo di
applicazione degli ammortizzatori in deroga rientrano ovviamente anche le
COOPERATIVE SOCIALI di cui alla legge 381/1991, in quanto riconducibili
alla nozione di impresa di cui all’art. 2082 del Codice Civile;
-
fruizione della CIG
in deroga previo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, precisando
che nel caso delle ferie si intendono
quelle residue dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio
delle sospensioni (non quelle programmate in coincidenza ad esempio di chiusure
aziendali) e intendendosi comunque applicabili a questo fine anche tutti gli istituti
di fonte contrattuale;
-
impossibilità che la mobilità in deroga possa essere
concessa a seguito della fruizione da parte dello stesso soggetto della
mobilità ordinaria, dell’ASpI (anche mini), della CISOA agricola con requisiti
ordinari o ridotti o della NASPI.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla
circolare dell’INPS e ai suoi allegati, nonché alle nostre precedenti circolari
in materia.
(1)
Nostra circolare n. 46, 11 agosto 2014 – prot. n. 3602
(2) Cfr. in particolare nostra circolare n. 51 del 15
settembre 2014 – prot. n. 3935