In vista della prossima AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2025/2026 l’INAIL, con le istruzioni in oggetto, ha comunicato l’autorizzazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui potrebbero beneficiare le imprese già a partire da febbraio 2026.
Come noto, l’art. 1 del D.L. n. 159/2025, tuttora in fase di conversione parlamentare ha previsto una revisione di tali aliquote rinviando, tuttavia, la relativa attuazione a un successivo decreto interministeriale atteso nei prossimi mesi.
L’INAIL, nelle more del perfezionamento di tale decreto, ha deliberato comunque l’autorizzazione delle nuove aliquote di maggior favore per le imprese che abbattono il livello di infortuni e mantengono comportamenti virtuosi in materia di sicurezza, fermo restando che, come previsto dalla norma, dal riconoscimento di tale agevolazione saranno escluse le imprese che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto, come ogni datore di lavoro potrà verificare nella comunicazione ricevuta da INAIL relativamente agli elementi per il calcolo del tasso applicabile (modello 20sm) per l’anno 2026, in via provvisoria, l’oscillazione del medesimo tasso legata a un andamento infortunistico favorevole, e più specificatamente a un indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR) inferiore alla media, sarà applicata tenendo conto della nuova tabella A “Bonus” (qui di seguito riportata) o con una riduzione in maniera fissa del 13% (anziché del 5%) per i casi, già disciplinati e non soggetti a modifiche, di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT).
Tabella A- Bonus
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Lavoratori-anno del triennio (N)
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Valori ISAR
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Aliquota
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N <= 50
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-0,50 < ISAR < 0
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-14%
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-0,75 < ISAR <= -0,50
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-18%
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-0,90 < ISAR <= -0,75
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-21%
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-1< ISAR <= -0,90
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-25%
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ISAR = -1
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-28%
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50 < N <= 100
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-0,50 < ISAR < 0
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-15%
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-0,75 < ISAR <= -0,50
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-19%
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-0,90 < ISAR <= -0,75
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-23%
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-1 < ISAR <= -0,90
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-27%
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ISAR =- 1
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-31%
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N > 100
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– 0,50 < ISAR < 0
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-17%
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-0,75 < ISAR <= -0,50
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-22%
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-0,90 < ISAR <= -0,75
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-27%
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-1 < ISAR <= -0,90
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-32%
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ISAR = -1
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-37%
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INAIL evidenzia come restino invariate, in quanto non oggetto di modifica normativa, le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B dell’articolo 20 delle MAT e come si faccia riserva di chiedere eventuali maggiori premi dovuti laddove non fosse emanato il previsto decreto attuativo, o lo stesso prevedesse diverse aliquote di oscillazione in bonus, oppure nel caso in cui il datore di lavoro abbia riportato, come specificato in premessa, sentenze definitive di condanna negli ultimi due anni per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel restare a disposizione per ogni evenienza, rimandiamo alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti nonché a successive istruzioni in materia.