Circolari

Circ. n. 35/2021

VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

A poco più di un mese dal Protocollo del 6 aprile(1) sottoscritto tra istituzioni e parti sociali per l’attivazione di punti vaccinali nei luoghi di lavoro e visto l’approssimarsi del concreto avvio delle operazioni (secondo alcune fonti governative presumibilmente a partire dal prossimo mese di giugno), è stato pubblicato sul sito INAIL un nuovo documento tecnico elaborato dall’Istituto insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza Regioni e alla struttura del Commissario straordinario per l’emergenza.

Il documento, oltre a contenere un FORMAT per la presentazione del c.d. piano vaccinale aziendale da parte delle imprese alle Regioni (Allegato 1), integra i contenuti del protocollo nonché le Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoroelaborate sempre da INAIL nello scorso mese di aprile, chiarendo ulteriori profili degni di attenzione oggetto di quesiti nelle scorse settimane:

  •  sul fronte temporale, compatibilmente con la disponibilità di vaccini, la somministrazione nei luoghi di lavoro potrà iniziare in concomitanza con l’avvio della vaccinazione degli under 60;

  • la vaccinazione, anche quella nei luoghi di lavoro, trattandosi pur sempre di una iniziativa di sanità pubblica sotto la supervisione ASL, dovrà comunque rispettare principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili per età, stato salute e rischio di esposizione al contagio.

Con particolare attenzione a questo secondo aspetto l’INAIL detta un quadro di riferimento per le Regioni, che restano centrali anche nel processo di vaccinazione nei luoghi di lavoro (es. autorizzazione piani aziendale, smistamento vaccini, controlli, etc.), fornendo criteri quantitativi e qualitativi di priorità nella vaccinazione.

In termini quantitativi, il documento non fa altro che sottolineare la preferenza per una vaccinazione di numeri consistenti di lavoratori attraverso il piano aziendale, ricordando anche la possibilità nell’ambito di un medesimo piano di far accedere lavoratori riconducibili a lavoratori di aziende differenti operanti nel medesimo sito produttivo o nello stesso territorio oppure di aggregare la forza lavoro occupata in piccole imprese, che difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi.

In termini qualitativi, aspetto più interessante e approfondito nel documento, INAIL suddivide i diversi settori di attività in 3 macro-gruppi sulla base della classificazione del rischio e dei dati delle denunce di infortunio Covid-19 analizzati per incidenza nei diversi settori produttivi.

Nelle tre tabelle – Classe di Priorità 1, Classe di Priorità 2, Classe di Priorità 3 - articolate in ordine alfanumerico per codice Ateco, sono inoltre evidenziati alcuni settori già vaccinati o in corso di vaccinazione, come quelli degli operatori sanitari, dell’istruzione, delle forze dell’ordine e della difesa.

Nel rimandare a tali tabelle per una disamina sulla collocazione dei diversi settori in queste classi di priorità (con tanto di stima dei lavoratori occupati), va sottolineato come si tratti di una classificazione elaborata da INAIL a beneficio delle Regioni perfettibile e non perentoria, visto che le stesse potranno valutare i piani aziendali e le attività svolte dalle imprese anche sulla base del contesto produttivo territoriale e dell’analisi epidemiologica dei focolai osservati in oltre un anno di pandemia (peraltro l’aggregazione in macro-settori produttivi operata da INAIL, come precisato nel documento stesso, può comprendere sub-settori a rischio differente, anche in considerazione del diverso ricorso al lavoro agile e del contatto con il pubblico, ignorando alcune precise specificità).

Per il resto il documento INAIL rimanda alle precedenti “Indicazioni ad interim” le quali prevedono che i datori di lavoro possono aderire alla campagna vaccinale singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati presentando un piano vaccinale alla propria ASL di riferimento.

La vaccinazione dei lavoratori che aderiranno su loro volontà sarà garantita attraverso operatori sanitari abilitati senza alcuna responsabilità per l’impresa, che ne sosterrà i relativi costi, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, assicurata invece da ciascun Servizio sanitario regionale.

Occorre inoltre ricordare che la vaccinazione in azienda rappresenta una delle tre opzioni contemplate nel Protocollo del 6 aprile, prevedendo lo stesso la possibilità per un datore di lavoro:

  • di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione (con costi sempre a carico dell’impresa, a parte le esclusioni di cui sopra);

  • oppure di avvalersi, senza costi, delle strutture sanitarie dell’INAIL.

Nel rinviare al documento allegato per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni necessità.










(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 20 del 7 aprile 2021 – prot. n. 1362.