A poco più
di un mese dal Protocollo del 6 aprile(1) sottoscritto tra
istituzioni e parti sociali per l’attivazione di punti vaccinali nei luoghi di
lavoro e visto l’approssimarsi del concreto avvio delle operazioni (secondo
alcune fonti governative presumibilmente a partire dal prossimo mese di
giugno), è stato pubblicato sul sito
INAIL un nuovo documento tecnico elaborato dall’Istituto insieme ai
Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza Regioni e alla struttura
del Commissario straordinario per l’emergenza.
Il documento, oltre
a contenere un FORMAT per la presentazione del c.d. piano vaccinale aziendale
da parte delle imprese alle Regioni (Allegato
1), integra i contenuti del protocollo nonché le “Indicazioni
ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”
elaborate sempre da INAIL nello scorso mese di aprile, chiarendo ulteriori profili degni di
attenzione oggetto di quesiti nelle scorse settimane:
-
sul fronte temporale,
compatibilmente con la disponibilità di vaccini, la somministrazione nei luoghi di lavoro potrà iniziare in concomitanza
con l’avvio della vaccinazione degli under 60;
-
la vaccinazione,
anche quella nei luoghi di lavoro,
trattandosi pur sempre di una iniziativa di sanità pubblica sotto la
supervisione ASL, dovrà comunque rispettare
principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili per
età, stato salute e rischio di esposizione al contagio.
Con particolare attenzione a questo secondo aspetto l’INAIL detta un quadro di riferimento per le
Regioni, che restano centrali anche nel processo di vaccinazione nei luoghi
di lavoro (es. autorizzazione piani aziendale, smistamento vaccini, controlli,
etc.), fornendo criteri
quantitativi e qualitativi di priorità nella vaccinazione.
In termini quantitativi, il documento non fa altro che sottolineare la
preferenza per una vaccinazione di numeri consistenti di lavoratori attraverso
il piano aziendale, ricordando anche la
possibilità nell’ambito di un medesimo piano di far accedere lavoratori
riconducibili a lavoratori di aziende differenti operanti nel medesimo sito
produttivo o nello stesso territorio oppure di aggregare la forza lavoro
occupata in piccole imprese, che difficilmente potrebbero organizzare punti
vaccinali autonomi.
In termini qualitativi, aspetto più interessante e approfondito nel
documento, INAIL suddivide i diversi
settori di attività in 3 macro-gruppi sulla base della classificazione del
rischio e dei dati delle denunce di infortunio Covid-19 analizzati per
incidenza nei diversi settori produttivi.
Nelle tre tabelle – Classe di Priorità 1, Classe di Priorità 2, Classe di Priorità 3 -
articolate in ordine alfanumerico per codice Ateco, sono inoltre evidenziati
alcuni settori già vaccinati o in corso di vaccinazione, come quelli degli
operatori sanitari, dell’istruzione, delle forze dell’ordine e della difesa.
Nel rimandare a tali tabelle per una disamina sulla
collocazione dei diversi settori in queste classi di priorità (con tanto di
stima dei lavoratori occupati), va sottolineato come si tratti di una classificazione elaborata da INAIL a
beneficio delle Regioni perfettibile e non perentoria, visto che le stesse
potranno valutare i piani aziendali e le attività svolte dalle imprese anche
sulla base del contesto produttivo territoriale e dell’analisi epidemiologica
dei focolai osservati in oltre un anno di pandemia (peraltro l’aggregazione
in macro-settori produttivi operata da INAIL, come precisato nel documento
stesso, può comprendere sub-settori a rischio differente, anche in
considerazione del diverso ricorso al lavoro agile e del contatto con il
pubblico, ignorando alcune precise specificità).
Per il resto il documento INAIL rimanda alle
precedenti “Indicazioni ad interim”
le quali prevedono che i datori di lavoro possono aderire alla campagna
vaccinale singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di
lavoratori occupati presentando un piano vaccinale alla propria ASL di
riferimento.
La vaccinazione dei lavoratori che aderiranno su loro
volontà sarà garantita attraverso operatori sanitari abilitati senza alcuna
responsabilità per l’impresa, che ne sosterrà i relativi costi, fatta eccezione
per la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione
(siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle
vaccinazioni, assicurata invece da ciascun Servizio sanitario regionale.
Occorre inoltre ricordare che la vaccinazione in azienda rappresenta una
delle tre opzioni contemplate nel Protocollo del 6 aprile, prevedendo lo
stesso la possibilità per un datore di lavoro:
-
di
stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o
nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie
private in possesso dei requisiti per la vaccinazione (con costi sempre a
carico dell’impresa, a parte le esclusioni di cui sopra);
-
oppure
di avvalersi,
senza costi, delle strutture sanitarie dell’INAIL.
Nel rinviare al documento allegato per ulteriori
approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni necessità.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 20 del 7 aprile 2021 – prot. n. 1362.