Il Ministero della transizione
ecologica ed il Ministero delle finanze, su richiesta del Sole 24 ore, hanno
formulato alcuni chiarimenti in materia di applicazione della tariffa rifiuti
urbani, a seguito delle modifiche apportate al codice ambientale con il decreto
legislativo n.116 del 2020 che, come noto, ha soppresso la categoria dei rifiuti
“assimilabili” agli urbani ed ha definito alcune categorie di rifiuti che, in
quanto “simili”, vanno qualificati come urbani per legge.
Al riguardo, nel rinviare alle
precedenti circolari del Servizio ambiente in argomento (cfr., da ultimo,
circolare n.17 del 2021) ed ai chiarimenti già formulati dal Ministero della
transizione ecologica con la circolare n.37259 del 12 aprile u.s. (che, per
comodità di lettura, si allega in copia), si riportano di seguito gli ulteriori
elementi di chiarimento.
APPLICAZIONE
DEL TERMINE DEL 31 MAGGIO PER ESERCITARE L’OPZIONE DI AVVALERSI DI UN SERVIZIO
DI RACCOLTA RIFIUTI PRIVATO
Quesiti:
-
la
scadenza del 31 maggio prevista per l’esercizio dell’opzione è perentoria?
-
cosa accade
all’impresa che trasmette la comunicazione oltre il termine (o non la trasmette
affatto)?
-
può essere
disconosciuto il diritto alla riduzione della quota variabile della Tari?
-
i comuni possano
deliberare una scadenza più ampia?
-
cosa accade in caso
di mancata comunicazione?
-
la comunicazione
si può fare ogni anno?
Chiarimenti
L’articolo 30, comma 5
del decreto “Sostegni” (Dl 41/2021), con le modifiche apportate in sede di
conversione prevede che la comunicazione della scelta di servirsi del gestore
del servizio pubblico o del ricorso al mercato, debba essere effettuata entro
il 30 giugno di ogni anno e, per l’anno in corso entro il 31 maggio, con efficacia
dall’anno successivo a quella in cui è resa. Ciò premesso:
-
il termine va
considerato perentorio. La
comunicazione oltre il termine di legge deve ritenersi inefficace
-
in caso di mancata comunicazione
l’utenza continuerà ad essere assoggettata
alla Tari
-
la comunicazione non
può riferirsi ad anni precedenti
-
la comunicazione
effettuata dopo la scadenza del termine produce effetti dal 2° anno successivo
-
i comuni possono
deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella
ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021, ma
non possono applicare un termine ridotto
-
la comunicazione
deve essere inviata comunque, sia che si intenda scegliere un soggetto diverso
dal gestore pubblico sia che si intenda restare con esso.
-
nel caso in cui
l’operatore economico non comunichi nulla il silenzio può leggersi come una
conferma, salva l’opportunità di inviare la formale comunicazione per evitare
confusioni
-
sulla base delle
nuove disposizioni approvate nel DL sostegni, emerge chiaramente la possibilità
di optare annualmente per la scelta del regime di riferimento
-
il rientro nel
perimetro pubblico è sempre consentito previa espressa comunicazione
-
anche con
riferimento ai termini quinquennali, resta confermata la libera scelta nella
medesima ratio suggerita dalla Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
Nel rinviare alla lettura della
documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi
chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia.