Circolari

Circ. n. 35/2021

Tariffa rifiuti urbani – ulteriori chiarimenti Ministero della transizione ecologica e Ministero delle finanze

Il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero delle finanze, su richiesta del Sole 24 ore, hanno formulato alcuni chiarimenti in materia di applicazione della tariffa rifiuti urbani, a seguito delle modifiche apportate al codice ambientale con il decreto legislativo n.116 del 2020 che, come noto, ha soppresso la categoria dei rifiuti “assimilabili” agli urbani ed ha definito alcune categorie di rifiuti che, in quanto “simili”, vanno qualificati come urbani per legge.

Al riguardo, nel rinviare alle precedenti circolari del Servizio ambiente in argomento (cfr., da ultimo, circolare n.17 del 2021) ed ai chiarimenti già formulati dal Ministero della transizione ecologica con la circolare n.37259 del 12 aprile u.s. (che, per comodità di lettura, si allega in copia), si riportano di seguito gli ulteriori elementi di chiarimento.

 

APPLICAZIONE DEL TERMINE DEL 31 MAGGIO PER ESERCITARE L’OPZIONE DI AVVALERSI DI UN SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PRIVATO

 

Quesiti:

  1.  la scadenza del 31 maggio prevista per l’esercizio dell’opzione è perentoria?

  2. cosa accade all’impresa che trasmette la comunicazione oltre il termine (o non la trasmette affatto)?

  3. può essere disconosciuto il diritto alla riduzione della quota variabile della Tari?

  4. i comuni possano deliberare una scadenza più ampia?

  5. cosa accade in caso di mancata comunicazione?

  6. la comunicazione si può fare ogni anno?

 

Chiarimenti

L’articolo 30, comma 5 del decreto “Sostegni” (Dl 41/2021), con le modifiche apportate in sede di conversione prevede che la comunicazione della scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato, debba essere effettuata entro il 30 giugno di ogni anno e, per l’anno in corso entro il 31 maggio, con efficacia dall’anno successivo a quella in cui è resa. Ciò premesso:

  • il termine va considerato perentorio. La comunicazione oltre il termine di legge deve ritenersi inefficace

  • in caso di mancata comunicazione l’utenza continuerà ad essere assoggettata alla Tari

  • la comunicazione non può riferirsi ad anni precedenti

  • la comunicazione effettuata dopo la scadenza del termine produce effetti dal 2° anno successivo

  • i comuni possono deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021, ma non possono applicare un termine ridotto

  • la comunicazione deve essere inviata comunque, sia che si intenda scegliere un soggetto diverso dal gestore pubblico sia che si intenda restare con esso.

  • nel caso in cui l’operatore economico non comunichi nulla il silenzio può leggersi come una conferma, salva l’opportunità di inviare la formale comunicazione per evitare confusioni

  • sulla base delle nuove disposizioni approvate nel DL sostegni, emerge chiaramente la possibilità di optare annualmente per la scelta del regime di riferimento

  • il rientro nel perimetro pubblico è sempre consentito previa espressa comunicazione

  • anche con riferimento ai termini quinquennali, resta confermata la libera scelta nella medesima ratio suggerita dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Nel rinviare alla lettura della documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.