Con decreto ministeriale 16 ottobre 2020
(in G.U. 14 novembre 2020) è stato approvato lo Statuto di Biorepack, il
Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica
biodegradabile e compostabile che diventa, ufficialmente, il settimo consorzio
di filiera del Consorzio nazionale imballaggi (Conai).
Nel dettaglio, il Consorzio Biorepack è stato
costituito il 26 novembre 2018 da alcuni tra i principali produttori e
trasformatori di bioplastiche, con lo scopo di occuparsi della gestione a fine
vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e di avviarli a
riciclo con la raccolta della frazione organica dei rifiuti trasformandoli, con
specifico trattamento industriale, in compost o biogas. Scopo delle attività
del Consorzio è quello di assicurare adeguata considerazione alla specificità
di imballaggi che presentano aspetti tutto peculiari rispetto a quelli oggetto
dell’attività degli altri consorzi di filiera del Conai in un’ottica di bioeconomia
circolare.
Sulla base dello Statuto di nuova
approvazione, il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale, garantendo
il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio organico, assieme alla
frazione organica dei rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio in plastica
biodegradabile e compostabile, in via sussidiaria all’attività di altri
operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque
condizionare direttamente né indirettamente il fondamentale diritto alla
libertà d’iniziativa economica individuale.
Il Consorzio opera sotto la vigilanza
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministero dello sviluppo economico.
Con riferimento alla partecipazione al
Consorzio, è prevista la partecipazione obbligatoria per i seguenti operatori:
a) Produttori, vale a dire fornitori di materiali
di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile;
b) Trasformatori, vale a dire i fabbricanti e
trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei
relativi semilavorati, certificati conformi alle norme armonizzate di settore,
nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e
compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle predette
norme armonizzate.
E’ prevista la partecipazione a titolo
facoltativo dei seguenti operatori:
a) Utilizzatori, vale a dire i commercianti,
distributori, addetti al riempimento, utenti dei predetti imballaggi,
importatori di imballaggi pieni in plastica biodegradabile e compostabile e
coloro che nell’esercizio della propria attività professionale
utilizzano/forniscono ai propri clienti imballaggi, certificati conformi alle
norme armonizzate;
b) Riciclatori, vale a dire le imprese che
trattano a fine vita gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile
assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani.
I trasformatori di imballaggi in
materiali compositi partecipano al Consorzio che ha per oggetto il materiale
prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta, secondo i criteri e
le modalità che saranno determinate in apposito regolamento consortile.
Lo Statuto prevede che le imprese indicate
possano partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo le modalità previste
dal regolamento consortile. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome
e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze
economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.
Con specifico riferimento alle attività
del Consorzio, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e
incentiva:
a) in via prioritaria, il ritiro/riciclo
dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle
frazioni similari, conferiti al servizio pubblico, con particolare riferimento
a quello di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani
su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi;
b) la raccolta dei rifiuti di
imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile secondari e terziari, e
delle frazioni similari, su superfici private;
c) l’etichettatura degli imballaggi in
plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari, nonché la
loro riconoscibilità da parte dei cittadini/consumatori, ai fini della corretta
gestione di tali materiali nell’ambito della raccolta differenziata della forsu, evitando così contaminazioni con
altri flussi di rifiuti e contrastando le false dichiarazioni ambientali;
d) il riciclo organico ed il recupero
dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle
frazioni similari;
e) il sostegno all’utilizzo del compost,
del biogas, del biometano e degli altri prodotti e materiali ottenuti dal
riciclo organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e
compostabile e delle frazioni similari;
f) lo sviluppo della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e
compostabile e delle frazioni similari nell’ambito del circuito della forsu;
g) il monitoraggio dell’immesso a
consumo di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle
frazioni similari, dei suoi flussi di destinazione e delle relative performance
di intercettazione e riciclo;
h) la realizzazione di campagne di
informazione dei cittadini e formazione degli addetti alla raccolta sulle
corrette modalità di utilizzo, conferimento e gestione a fine vita degli
imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari;
i) il contrasto dell’illegalità che
riguardi, direttamente o indirettamente, gli imballaggi in plastica
biodegradabile e compostabile e le frazioni similari, con particolare
riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla commercializzazione
di manufatti non rispondenti alle caratteristiche tecniche ed ambientali
richieste dalla legge o con false dichiarazioni ambientali, ai fenomeni di
evasione ed elusione della contribuzione ambientale, etc..