Circolari

Circ. n. 35/2017

Circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017 SGRAVI CONTRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER MISURE DI CONCILIAZIONE TRA VITA PROFESSIONALE E VITA PRIVATA PREVISTE NEI CONTRATTI AZIENDALI.

Facendo seguito alla nostra precedente circolare in materia(1) segnaliamo che l’INPS ha provveduto ad emanare specifiche istruzioni per la fruizione degli sgravi contributivi in favore di imprese che abbiano sottoscritto accordi aziendali con contenuti riconducibili al tema della conciliazione vita professionale/vita privata.

La circolare in oggetto sancisce pertanto la possibilità per i datori di lavoro interessati di presentare l’apposita domanda in via telematica utilizzando il modulo on-line “Conciliazione Vita-Lavoro” disponibile sul sito www.inps.it (all’interno dell’applicazione “DiRescCo – Dichiarazioni di responsabilità del Contribuente).

Come noto, per la fruizione del beneficio si considerano validi i contratti aziendali sottoscritti e depositati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2018, ma la prima scadenza di presentazione delle domande, per i contratti già depositati entro il 31 ottobre 2017 e a valere su risorse 2017, è fissata al 15 novembre p.v.. (nuove istruzioni saranno date con successiva circolare INPS per le domande a valere sulle risorse 2018).

Qualora il contratto risulti già depositato ai fini della detassazione dei premi di risultato NON occorrerà un nuovo deposito, sempreché l’accordo contenga misure di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto Interministeriale del 12 settembre 2017 per la fruizione degli sgravi in questione.

Nel modulo di domanda, infatti, il datore di lavoro è chiamato ad indicare semplicemente il codice identificativo numerico (a 17 cifre) ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Nel ricordare che l’ammontare dello sgravio spettante ad ogni impresa sarà determinato solo a valle dell’ammissione delle domande, l’INPS una volta effettuati gli opportuni controlli per le istanze presentate a valere sul 2017, comunicherà singolarmente per via telematica esiti e quantificazione dei benefici a partire dal 16 dicembre 2017 (vale a dire dopo 30 giorni dal termine fissato per la loro presentazione).

Il beneficio sarà fruibile a conguaglio con distinte modalità per datori di lavoro che utilizzano il sistema Uniemens (unicamente nelle prossime denunce di gennaio e febbraio con eventuale credito residuo compensabile su F24) e per i datori di lavoro agricoli – senza posizione Uniemens – per i quali sarà portato automaticamente in detrazione sui contributi dovuti alla prima scadenza utile.

Si rimanda alla circolare INPS e alla nostra precedente comunicazione in materia per ulteriori dettagli e approfondimenti.




(1) Nostra circolare n. 31 del 21 settembre 2017 – prot. n. 4340