Facendo seguito alla nostra precedente
circolare in materia(1) segnaliamo che l’INPS ha provveduto ad emanare specifiche
istruzioni per la fruizione degli sgravi contributivi in favore di imprese
che abbiano sottoscritto accordi aziendali con contenuti riconducibili al tema
della conciliazione vita professionale/vita privata.
La
circolare in oggetto sancisce pertanto la possibilità per i datori di lavoro
interessati di presentare l’apposita domanda in via telematica utilizzando
il modulo on-line “Conciliazione Vita-Lavoro” disponibile sul sito www.inps.it (all’interno dell’applicazione “DiRescCo – Dichiarazioni
di responsabilità del Contribuente).
Come noto, per la fruizione
del beneficio si considerano validi i contratti aziendali sottoscritti e
depositati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2018, ma la prima scadenza di presentazione delle domande, per i contratti già depositati
entro il 31 ottobre 2017 e a valere su risorse 2017, è fissata al 15 novembre
p.v.. (nuove
istruzioni saranno date con successiva circolare INPS per le domande a valere
sulle risorse 2018).
Qualora
il contratto risulti già depositato ai fini della detassazione dei premi di
risultato NON occorrerà un nuovo deposito, sempreché l’accordo contenga misure
di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto
Interministeriale del 12 settembre 2017 per la fruizione degli sgravi in
questione.
Nel modulo di domanda, infatti, il
datore di lavoro è chiamato ad indicare semplicemente il codice identificativo
numerico (a 17 cifre) ricevuto al momento del deposito telematico del contratto
aziendale presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro.
Nel ricordare che l’ammontare dello
sgravio spettante ad ogni impresa sarà determinato solo a valle dell’ammissione
delle domande, l’INPS una volta
effettuati gli opportuni controlli per
le istanze presentate a valere sul 2017, comunicherà singolarmente per via
telematica esiti e quantificazione dei benefici a partire dal 16 dicembre 2017 (vale
a dire dopo 30 giorni dal termine fissato per la loro presentazione).
Il beneficio sarà fruibile a conguaglio con distinte modalità per datori
di lavoro che utilizzano il sistema Uniemens (unicamente nelle prossime denunce
di gennaio e febbraio con eventuale credito residuo compensabile su F24) e per
i datori di lavoro agricoli – senza posizione Uniemens – per i quali sarà
portato automaticamente in detrazione sui contributi dovuti alla prima scadenza
utile.
Si rimanda alla circolare INPS e alla
nostra precedente comunicazione in materia per ulteriori dettagli e
approfondimenti.
(1)
Nostra
circolare n. 31 del 21 settembre 2017 – prot. n. 4340