Circolari

Circ. n. 35 - 2022

Conversione in legge DL n.4 del 2022 cd “Sostegni-ter” - norme in materia di ambiente e di energia

E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».

Nel rinviare alle circolari del Servizio Legale e del Servizio sindacale e giuslavoristico per gli aspetti di rispettiva competenza, tra le disposizioni di interesse per il settore ambiente ed energia si segnalano:

  • contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore;
  • interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili – recupero degli extraprofitti;
  • modifiche alla disciplina della commissione tecnica PNRR-PNIEC;
  • riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi;
  • misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei Raee;
  • disposizioni in materia di bonus edilizi.

 

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1) Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in media e alta/altissima tensione

Rif. Articolo 14

Non si registrano modifiche sostanziali rispetto al decreto legge nel testo precedente alla conversione in legge.

In particolare, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ARERA deve provvedere ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

 

2) Contenimento costi energia per apparecchiature mediche

Rif. Articolo 14 - bis

L’articolo 14-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone l’istituzione di un Fondo diretto al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas relativi all’utilizzo di apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia. Gli oneri, valutati in 3 milioni di euro per il 2022, sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.

 

3) Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

Rif. Articolo 15

Viene riconosciuto alle imprese “energivore” un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Risultano beneficiarie della misura le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta è configurato come contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Con specifico riferimento al richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (in allegato 2), l’articolo 3 individua come imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni: le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  1. operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE (Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione europea recante “disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, in Allegato 3);
  2. operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;
  3. non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto -legge n. 83/2012.

Non accedono alle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Si rinvia alla lettura degli allegati 3 e 5 della Comunicazione 2014/C 200/01 in Allegato per l’indicazione dell’elenco delle imprese che possono beneficiare dell’agevolazione e dei relativi riferimenti di codice attività.

 

4) Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

Rif. Articolo 15 - bis

L’articolo 15-bis, inserito al Senato, riproduce il contenuto dell’articolo 5, commi 1-7, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, in corso di conversione, il quale ha riformulato le misure già introdotte dall’articolo 16 del decreto - legge qui in commento, abrogandolo.

L’articolo 15-bis, comma 1, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili.

In particolare, sono soggetti al meccanismo indicato:

  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché
  • impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Viene introdotta, rispetto al testo dell’abrogato articolo 16, una norma secondo la quale i produttori interessati del meccanismo, su richiesta del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), sono tenuti a fornire le informazioni necessarie ai fini dello stesso. Vengono inoltre maggiormente dettagliate le modalità di calcolo, da parte del GSE, del valore di riferimento ai fini dell’applicazione del meccanismo di compensazione (commi 3-4) con l’introduzione di una previsione ad hoc per gli impianti che accedono al “ritiro dedicato”.

Le modalità attuative sono sempre demandate ad ARERA.

Il meccanismo di compensazione non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2022), a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 7).

Si segnala che nell’ambito della discussione sull’articolo in esame, è stato approvato l’ordine del giorno n. 9/03522/100 presentato da BELLUCCI Maria Teresa che impegna il Governo a evitare che l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge in esame rechi danno al perseguimento dell'impegno, fatto proprio anche dal PNRR, a sostegno delle comunità di energie rinnovabili, delle comunità energetiche dei cittadini, nonché delle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (cfr. circolare Servizio Ambiente Energia n.34 del 2022).

 

5) Eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi: modifiche alla disciplina delle accise

Rif. Articolo 18, commi 1 e 2

L’articolo 18 elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise.

Più in dettaglio:

a) viene soppressa la riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci (aliquota pari al 30% di quella ordinaria), nonché l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare;

b) viene eliminata la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

 

6) Limiti alla finanziabilità, attraverso il Fondo crescita sostenibile, di progetti di R&S&I nei settori del petrolio, carbone e gas naturale

Rif. Articolo 18, comma 3

L’articolo 18, comma 3, esclude l’impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

 

7) Disposizioni temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185

Rif. Articolo 18 – bis

La disposizione di nuovo inserimento in sede di conversione in legge, definisce misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti costituiti da TV e Monitor (RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del DM 25 settembre 2007, n. 185).

In particolare, è consentito aumentare i quantitativi, fino ad un quantitativo massimo doppio, per il deposito preliminare alla raccolta, nonché per il deposito presso i centri di raccolta dei RAEE domestici (lettera a).

Con la lettera b) della norma viene consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80%, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Codice dell'ambiente. Tale aumento ha come destinatari i soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 208 del Codice dell'ambiente e del titolo III-bis della parte II in materia di autorizzazione integrata ambientale, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13). La disposizione di cui alla lettera b) si applica altresì ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni, in materia di procedure semplificate, di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Codice dell'ambiente

Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.

 

8) Bonus Edilizi e cessione de credito - Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Rif. Articolo 28

L’articolo, riproducendo le misure già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022 (che viene abrogato), modifica alcune disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta ed alla cessione del credito in materia di bonus edilizi.

In particolare, si interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19.

Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta (comma 1 del testo originariamente previsto dall'articolo in esame, già abrogato dal decreto legge n. 13 del 2022), le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale. Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti (comma 2).

Sono dichiarati nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni indicate.

 

9) Misure sanzionatorie frodi edilizie

Rif. Articolo 28 – bis, comma 2

La disposizione introdotta in Senato prevede nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti.

La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione.

 

10) Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale

Rif. Articolo 28 – ter

L’articolo 28-ter, introdotto al Senato, introduce un correttivo per il computo dei termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali, nell’ipotesi in cui intervenga un provvedimento di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria.

In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.