Rispetto al provvedimento in oggetto sulle nuove norme per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia, segnaliamo alcune parziali modifiche introdotte in sede di conversione del D.L., che configurano piccoli miglioramenti procedurali per i datori di lavoro richiedenti.
- ARTICOLO 1, comma 1, lettera a-bis): aumento da 7 a 15 giorni del termine entro cui, dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve procedere alla conferma della medesima richiesta di nulla osta, fermo restando che tale termine decorre dalla comunicazione al datore dell’avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.
- ARTICOLO 1, comma 1, lettere a-ter) e b-bis): aumento da 8 a 15 giorni del termine, decorrente dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, entro cui lavoratore e datore di lavoro devono stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, sia stagionale eventualmente anche con permesso pluriennale, che non stagionale.
- ARTICOLO 1, comma 1, lettera b-ter): possibilità che tutti i passaggi della procedura siano gestiti tramite le Organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (conferma nulla osta, contratto soggiorno ed eventuale documentazione da allegare nonché richiesta pluriennale per lavoro stagionale e non esclusivamente la sola richiesta di nulla osta) o attraverso determinate categorie di professionisti quali consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili.
- ARTICOLO 2, comma 1, lettera a), terzo periodo: possibilità per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di effettuare verifiche di competenza già sulla base delle domande precompilate, al fine di escludere anticipatamente quei richiedenti non in regola (ricordiamo che la fase di precaricamento obbligatorio delle istanze relativamente all’annualità 2026 terminerà il prossimo 7 dicembre 2025).
- ARTICOLO 2, comma 1, lettera a-bis), e comma 1-bis: per l’ingresso fuori dal sistema delle quote di stranieri che abbiano seguito un percorso di istruzione e formazione nei Paesi di origine (art. 23 T.U. n. 286/1998), domanda per il visto non più condizionata alla conferma della disponibilità ad assumere da parte di un datore di lavoro ed estensione in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, da 6 a 12 mesi del termine entro cui presentare la richiesta di visto, termine decorrente come noto dal completamento delle attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine.
- ARTICOLO 5, comma 1: possibilità di fare domanda a valere sulla quota riservata al settore dell’assistenza familiare (13.600 posti su 2026, 14 mila su 2027 e 14.200 su 2028) per rapporti di lavoro domestico non stagionali con anche bambini 0-6 anni quali soggetti beneficiari, e non solo per assistere disabili oppure over 80.