Facendo seguito ai nostri precedenti in materia(1),
segnaliamo alcune marginali modifiche apportate durante la
conversione del D.L. in oggetto all’art.
2 “lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting”.
Ricordiamo che questo articolo contiene una disciplina
specifica valida fino al 30 giugno 2021
da applicarsi per tutta la durata di chiusura delle scuole dovuta alla pandemia
nonché per la durata della malattia da SARS Covid-19 contratta dal figlio o
della quarantena del figlio disposta dalla ASL, così riassumibile:
-
nella possibilità per un lavoratore dipendente genitore di
under 16 anni di svolgere, alternativamente all’altro (che significa non negli
stessi giorni), la sua prestazione di lavoro in modalità agile sempreché sia
compatibile;
-
se il lavoro agile non è praticabile, un lavoratore dipendente
genitore di under 14 (sempre in alternativa all’altro) può fruire di un congedo
retribuito al 50%(2);
-
nella corresponsione di bonus baby-sitting, nel limite
complessivo di 100 € settimanali erogabili tramite il libretto famiglia, in
alternativa alle precedenti fattispecie, a beneficio di particolari categorie
di lavoratori (es. settore sanitario).
Su questo impianto normativo, le principali novità introdotte riguardano:
-
comma
1: l’aver
indicato anche la sospensione dell’attività educativa, e non solo di quella
didattica, quale motivo esercitabile da un genitore per poter eventualmente accedere
al lavoro agile in presenza di un figlio under 16, ora anche non convivente;
-
comma 1-bis: l’aver
specificato che l’accesso al lavoro agile risulta altresì praticabile da
entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi
specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali oppure nel caso
in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali
sia stata disposta la chiusura a causa della pandemia;
-
comma
1-ter:
l’indicazione di un diritto alla disconnessione dalle strumentazioni
tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in favore dei lavoratori in
modalità agile, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e
fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati, prevedendo al
contempo che tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o
sul relativo trattamento retributivo;
-
comma
2: la
precisazione che il congedo retribuito al 50% - fruibile ora anche in forma
giornaliera/oraria e anch’esso richiedibile a fronte della sospensione
dell’attività educativa e non solo di quella didattica - già esteso nel caso di
figli con grave disabilità anche non conviventi (in deroga alla regola generale),
si applica per questi ultimi a prescindere dalla loro età;
-
comma
6: l’estensione
della platea dei lavoratori beneficiari del bonus baby-sitting, richiedibile
per la sospensione dell’attività didattica e ora anche educativa rivolta ai
loro figli under 14, prevedendo che lo stesso sia destinabile anche agli
iscritti alla Gestione Separata INPS e non solo ai lavoratori autonomi e ai
lavoratori dipendenti riconducibili ad una categoria ben più ampia di quella
inizialmente prevista (la riformulazione di questo passaggio in sede di
conversione ne prevede il possibile riconoscimento ai lavoratori dipendenti del
settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie
degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di
assistente sociale e degli operatori sociosanitari).
(1)
Da ultimo Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 18 del 30 marzo 2021 - prot. n. 1186.
(2) Nel caso
di figli di età compresa tra 14 e 16 anni c’è il diritto per un genitore,
sempre in alternativa all’altro, di astenersi
dal lavoro senza retribuzione/indennità ma con contributi figurativi e conservazione
del posto di lavoro.