Circolari

Circ. n. 34/2021

Legge 6 maggio 2021, n. 61 di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione delCOVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori configli minori in didattica a distanza o in quarantena”

Facendo seguito ai nostri precedenti in materia(1), segnaliamo alcune marginali modifiche apportate durante la conversione del D.L. in oggetto all’art. 2 “lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting”.

Ricordiamo che questo articolo contiene una disciplina specifica valida fino al 30 giugno 2021 da applicarsi per tutta la durata di chiusura delle scuole dovuta alla pandemia nonché per la durata della malattia da SARS Covid-19 contratta dal figlio o della quarantena del figlio disposta dalla ASL, così riassumibile:

  • nella possibilità per un lavoratore dipendente genitore di under 16 anni di svolgere, alternativamente all’altro (che significa non negli stessi giorni), la sua prestazione di lavoro in modalità agile sempreché sia compatibile;

  • se il lavoro agile non è praticabile, un lavoratore dipendente genitore di under 14 (sempre in alternativa all’altro) può fruire di un congedo retribuito al 50%(2);

  • nella corresponsione di bonus baby-sitting, nel limite complessivo di 100 € settimanali erogabili tramite il libretto famiglia, in alternativa alle precedenti fattispecie, a beneficio di particolari categorie di lavoratori (es. settore sanitario).

     

Su questo impianto normativo, le principali novità introdotte riguardano:

  • comma 1: l’aver indicato anche la sospensione dell’attività educativa, e non solo di quella didattica, quale motivo esercitabile da un genitore per poter eventualmente accedere al lavoro agile in presenza di un figlio under 16, ora anche non convivente;

  • comma 1-bis: l’aver specificato che l’accesso al lavoro agile risulta altresì praticabile da entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali oppure nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura a causa della pandemia;

  • comma 1-ter: l’indicazione di un diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in favore dei lavoratori in modalità agile, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati, prevedendo al contempo che tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sul relativo trattamento retributivo;

  • comma 2: la precisazione che il congedo retribuito al 50% - fruibile ora anche in forma giornaliera/oraria e anch’esso richiedibile a fronte della sospensione dell’attività educativa e non solo di quella didattica - già esteso nel caso di figli con grave disabilità anche non conviventi (in deroga alla regola generale), si applica per questi ultimi a prescindere dalla loro età;

  • comma 6: l’estensione della platea dei lavoratori beneficiari del bonus baby-sitting, richiedibile per la sospensione dell’attività didattica e ora anche educativa rivolta ai loro figli under 14, prevedendo che lo stesso sia destinabile anche agli iscritti alla Gestione Separata INPS e non solo ai lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti riconducibili ad una categoria ben più ampia di quella inizialmente prevista (la riformulazione di questo passaggio in sede di conversione ne prevede il possibile riconoscimento ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari).










(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 18 del 30 marzo 2021 - prot. n. 1186.

(2) Nel caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni c’è il diritto per un genitore, sempre in alternativa all’altro, di astenersi dal lavoro senza retribuzione/indennità ma con contributi figurativi e conservazione del posto di lavoro.

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Circ342021.docx (113,26 KB)