Circolari

Circ. n. 34/2021

DECRETO 22 GIUGNO 2021, DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, RECANTE:

COMPUTO RICAVI DELL’IMPRESA SOCIALE

[DECRETO  22 GIUGNO 2021]

 

È stato pubblicato in G.U. il Decreto 22 GIUGNO 2021 (all.) con il quale, sono definiti i criteri per il computo del rapporto del 70 per cento tra ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse generale e i ricavi complessivi dell’impresa sociale, ai fini della qualificazione come “principale dell’attività di interesse generale”, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L.gs. n. 112/2017, svolta dall’impresa sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 112 sopra citato[1].
Restano esclusi dall’applicazione delle indicazioni ministeriali contenute nel provvedimento in esame, le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla L. n. 381/91, come espressamente previsto dal provvedimento stesso. 

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in corso al 25 agosto 2021[2].

 

  1. CRITERI PER IL COMPUTO DEL 70 PER CENTO.

    Ai fini del computo della percentuale del 70 per cento, vanno considerati, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente derivanti dal complesso delle attività d’impresa di c.d. “interesse generale.”

    Sono esclusi da tale computo, sia al numeratore che al denominatore del rapporto, i ricavi collegati a:

  • proventi da rendite finanziarie e immobiliari;

  • plusvalenze finanziarie o patrimoniali;

  • sopravvenienze attive;

  • contratti o convenzioni con società o enti controllati dall’impresa sociale ovvero controllanti la stessa.

    Qualora i ricavi non siano facilmente riconducibili alle attività di interesse generale ovvero alle attività diverse, il suggerimento ministeriale è di attribuire gli importi in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.

 
  1. MANCATO RISPETTO DELLA PERCENTUALE MINIMA DEL 70 PER CENTO.
In base alle prescrizioni ministeriali, spetta all’organo di amministrazione dell’impresa sociale il compito di documentare, nel bilancio sociale, il carattere principale dell’attività di interesse generale.
Qualora si riscontri il mancato raggiungimento della soglia minima del 70 per cento, nel termine di trenta giorni dall’approvazione del bilancio sociale, l’impresa sociale dovrà inviare apposita segnalazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
Qualora l’impresa sociale aderisca agli enti associativi riconosciuti di cui all’articolo 15, comma 3, del medesimo D.lgs. n. 112/2017, ovvero ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, di cui all’articolo 3 del D.lgs. n. 220/02 (tra le quali Confcooperative), la predetta segnalazione va inviata anche a queste associazioni[3].

Nel caso di imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, la segnalazione va inviata al Ministero dello sviluppo economico e, nel caso di adesione ad una delle associazioni di cui all'art. 15, comma 3, sopra citate, anche all'associazione cui aderisce l’impresa sociale[4].

Pertanto, le imprese sociali aderenti a Confcooperative dovranno segnalare a Confcooperative il mancato raggiungimento della soglia minima del 70 per cento; e ciò sia nel caso in cui siano costituite in forma cooperativa, sia nel caso in cui siano costituite in altra forma.

Nel caso di mancato rispetto della soglia minima del 70 per cento, l’impresa sociale, nell’esercizio successivo, dovrà rispettare un rapporto tra ricavi relativi all'attività di interesse generale e ricavi complessivi, (calcolati sulla base dei criteri sopra enunciati) superiore al 70 per cento, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell'esercizio precedente.

 

Il mancato rispetto delle prescrizioni in esame e la mancata compensazione nell’esercizio successivo, comporta:

  • in caso di impresa sociale NON cooperativa, la perdita della qualifica di impresa sociale con conseguente devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’articolo 15, comma 8, del D. Lgs. n. 112 sopra citato[5];

  • in caso di impresa sociale costituita in forma di società cooperativa, la perdita della qualifica di impresa sociale. Tuttavia, il provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale, non comporterà la devoluzione del patrimonio, restando tali imprese assoggettate al regime proprio delle società cooperative.










[1] Art 2, comma 3, D. Lgs. n. 112/2017: “Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[2] Dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008 recante «Definizione dei criteri   quantitativi   e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.  155», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2008, n. 86.

[3] Si rammenta che per svolgere l’attività ispettiva verso le imprese sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi proprio o di associazioni riconosciute con almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse Regioni o Province autonome, o delle associazioni di rappresentanza, tutela, assistenza e vigilanza del movimento cooperativo.

[4] Qualora le imprese sociali costituite in forma cooperativa, abbiano sede nelle Regioni a statuto speciale ovvero nelle Province autonome di Trento e Bolzano, la segnalazione va inviata ai competenti uffici territoriali.

[5] Art. 15, comma 8: Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresì  che il patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto al fondo istituito ai  sensi  dell'articolo  16 dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale  aderisce  o,  in mancanza,  dalla   Fondazione   Italia   Sociale,    salvo    quanto specificamente  previsto  in  tema  di  società   cooperative.   Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese”.