EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
DL 34/2020
“DECRETO RILANCIO”
È stato pubblicato in GU n. 128 del 19-5-2020 - SO n. 21, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenete Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al momento, le federazioni e i servizi di Confcooperative hanno diramato le seguenti comunicazioni – e ad esse si rinvia per l’esame delle disposizioni di interesse specifico:
• Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42/2020;
• Circolare della Segreteria generale 23 maggio 2020, n. prot. 1750/RC;
• Circolare di Habitat n. 15/2020;
• Circolare di Fedagripesca 20 maggio 2020, n. prot. 1735/MM/aa;
• Circolare di Confcooperative Sanità 25 maggio 2020, n. prot. 1760.
• Circolare dell’Ufficio Internazionalizzazione e Mercati 25 maggio, n.prot.1764
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A. Misure per la capitalizzazione e il rafforzamento patrimoniale delle imprese
Il “Decreto Rilancio” profila anzitutto un triplo ordine di interventi che hanno l’ambizione di favorire la capitalizzazione e il rafforzamento patrimoniale delle imprese, distinguendo le imprese beneficiarie in tre gruppi dimensionali (fino a 5 milioni di fatturato; tra 5 e 50 milioni; oltre i 50 milioni) e prefigurando istituti diversi per ciascuno di questi tre gruppi.
1. (Contributo a fondo perduto, art. 25) Per le imprese con fatturato non superiore a 5 milioni è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
Nel dettaglio, il contributo è riservato a soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA (i); con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (ii); alla condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (iii).
Inoltre, il contributo non spetta: a) ai lavoratori dipendenti; b) ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; c) ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati); d) ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 euro previste per il mese di marzo 2020 dal decreto 18/2020.
L’ammontare del contributo si determina applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, le seguenti percentuali: a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019; b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019; c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della misura del contributo e gli interessi del 4% annuo. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
2. (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, art. 26) Per le imprese di dimensione intermedia (tra i cinque e i cinquanta milioni di fatturato), il decreto prefigura un sistema di misure di rafforzamento patrimoniale.
A tal fine sono anzitutto definite le condizioni generali per l'accesso: l’impresa deve essere costituita nella forma di società di capitali o società cooperative (comprese le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003) (i) ; aver sede legale e amministrativa in Italia (ii); presentare un ammontare di ricavi superiore a cinque milioni di euro (dieci milioni per l’accesso alla misura di cui al Fondo Patrimonio PMI) e fino a cinquanta milioni di euro (iii); aver subito, a causa dell’emergenza epidemiologica nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei medesimi ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento (iv); aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (non inferiore a 250.000 euro per l’accesso alla misura di cui al Fondo Patrimonio PMI).
Si ricorda che le prime bozze del decreto esaminate escludevano inopinatamente le società cooperative, reinserite alla fine su motivata segnalazione di Confcooperative al Governo.
Ai fini dell’accesso alla misura del credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 e al Fondo Patrimonio PMI sono previste condizioni aggiuntive.
L'efficacia delle misure di rafforzamento, in ogni caso, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
Ciò premesso, per le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’istituto in esame sono previste tre specifiche e distinte misure agevolative:
a) Credito d’imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale. Con tale agevolazione si riconosce ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro (con ciò partecipando, dopo il 19 maggio ed entro il 31 dicembre 2020, all'aumento del capitale sociale di una o più società che integrano i requisiti e le condizioni appena descritte), spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento dell'investimento.
L’importo massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta è pari a 2 milioni di euro. Il contribuente decade dal beneficio se la società oggetto del conferimento in denaro distribuisce riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024.
b) Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020. La seconda agevolazione per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, è rappresentata dal credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020. Il credito d’imposta è pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale effettuato.
La società decade dal beneficio se distribuisce riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 18 giugno 2020 sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
c) Fondo Patrimonio PMI. La terza agevolazione per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni è rappresentata dall'istituzione di un fondo denominato Fondo Patrimonio PMI (art. 26, comma 12). Il fondo è finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche tassativamente indicate nella norma, emessi dalle società che soddisfano le condizioni di ammissione per un ammontare massimo predeterminato dal decreto.
La gestione del fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, o a società da questa interamente controllate. Gli strumenti emessi ai fini della sottoscrizione del fondo avranno una scadenza di sei anni, con una opzione di rimborso anticipato a favore dell'emittente decorsi tre anni dalla sottoscrizione. La società emittente assumerà l’impegno di non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; di destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; di fornire al soggetto gestore un rendiconto periodico. Il fondo opererà su richiesta delle società ammissibili e che il gestore procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Avrà una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020.
3. (Costituzione del patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti, art. 27) Infine, con la misura in esame – dedicata a società con un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro – si autorizza Cassa Depositi e Prestiti - CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato (denominato Patrimonio Rilancio), a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. Gli interventi del patrimonio destinato avranno a oggetto: a) medie e piccole società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa; b) che hanno sede legale in Italia; c) che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; d) che presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. Si ricorda che le prime bozze del decreto esaminate escludevano inopinatamente le società cooperative, reinserite infine su motivata segnalazione di Confcooperative al Governo.
Tale patrimonio destinato, che potrà essere articolato in comparti, sarà autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il patrimonio destinato opererà nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ovvero a condizioni di mercato. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del patrimonio destinato saranno acquisiti da, e intestati a, CDP S.p.A. per conto del patrimonio destinato e gestiti da CDP S.p.A. In via preferenziale il patrimonio destinato effettuerà i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Il patrimonio destinato cesserà ex lege, decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata potrà essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze.
I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del patrimonio destinato sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
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B. Misure fiscali
Tra le misure fiscali di interesse generale si evidenziano le seguenti.
• (Disposizioni in materia di versamento Irap, art. 24) Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, il decreto stabilisce che non è dovuto sia il versamento del saldo (ma non dell'acconto) dell'IRAP relativa al periodo d'imposta 2019 (i); sia il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta 2020 (ii). L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.
• (Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative, art. 38) Nel quadro delle varie misure di favore per le start up e pmi innovative, si segnala, sul piano delle agevolazioni tributarie, l’introduzione, in alternativa a quanto già oggi è previsto dall’articolo 29, D.L. 179/2012, del diritto di detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative. La detrazione si applica alle sole startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio.
Infine, lo stesso regime agevolativo fiscale in regime “de minimis” introdotto per le startup innovative è altresì introdotto per le PMI innovative di cui all’art. 4, D.L. n. 3/2015.
Le modalità di attuazione delle suddette agevolazioni sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 18 luglio 2020.
• (Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento, art. 50) È prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine finale di efficacia del cd. superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
• (Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine elettriche, art. 119) La disposizione in esame introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (ed estesa all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Più precisamente, si stabilisce che la detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63) si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, in specifici casi tassativamente indicati dalla legge[1]. Inoltre si stabilisce che l’aliquota agevolata si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico (sempre ai sensi dell’art. 14, D.L. 63/2013), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra indicati. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il prossimo 18 giugno 2020. Nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta[2].
È poi introdotta una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (art. 16, cc. 1-bis-1-septies, D.L. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021[3].
Inoltre, la detrazione nella misura del 110% si applicherà anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (sempre per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021), fino ad un ammontare non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi riqualificazione energetica o di miglioramento sismico[4].
Inoltre la detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tutte le suddette ipotesi per le quali è previsto il diritto alla detrazione del 110% si applicano agli interventi effettuati dai condomini (i); su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (ii)[5]; dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati (iii); dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (iv); dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
• (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile, art. 121) Il decreto consente ai soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sosterranno alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi (incluse le ipotesi di detrazione al 110% di cui all’art. 119), di usufruire di tali agevolazioni con le seguenti modalità alternative: un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (i); un credito d'imposta pari all’importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari (ii)[6].
Tale possibilità è riconosciuta con riferimento alle spese relative agli interventi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari (art. 16-bis, c. 1, lettere a) e b), TUIR) (i); spese per l’efficienza energetica degli edifici, cd ecobonus (art. 119, cc. 1 e 2) (ii); spese per l’adozione di misure antisismiche, cd sismabonus (art. 119, c. 4) (iii); recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate)[7] (iv); installazione di impianti fotovoltaici (art. 119, cc. 5-6) (v); installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 119, c. 8) (vi).
È affidato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 18 giugno 2020, il compito di definire le modalità attuative della disposizione in esame, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
• (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, art. 28) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Inoltre, per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
L’agevolazione è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno).
È infine disposta la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta in esame con il credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) previsto dall’art. 65, D.L. 18/2020.
• (Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, art. 120) Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in determinati luoghi aperti al pubblico[8], nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del contagio[9].
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 18 giugno 2020, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.
La disposizione in esame modifica radicalmente il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, in precedenza previsto dai D.L. 18 e 23/2020, i cui relativi articoli sono di conseguenza abrogati.
• (Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, art. 125) Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Di conseguenza è abrogato il credito d’imposta per la sanificazione precedentemente disciplinato dall’articolo 64, D.L. 18/2020 (successivamente modificato dall’art. 30, D.L. 23/2020).
Più precisamente, tra le spese agevolabili sono annoverate le spese per: la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l 'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività (i); l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (ii); l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti (iii); l'acquisto di altri e diversi dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (iv); l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (v).
• (Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza, art. 122) Il decreto consente, fino al 31 dicembre 2021, di optare per la cessione integrale o parziale dei crediti d’imposta, inclusa la cessione ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, anche con riferimento ai crediti d’imposta istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria.
Nel dettaglio, tale opzione si applica al credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65, D.L. 18/2020 (i); il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto in esame (ii); il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del decreto (iii); il credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 (iv). La definizione delle modalità attuative della disposizione, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, sono demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
• (IVA sui beni necessari per il contenimento dell'emergenza sanitaria, art. 124) Con tale disposizione il decreto accoglie una proposta avanzata da Confcooperative e dall’Alleanza sin dall’inizio dell’emergenza, prevedendo che alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale si applichi l’aliquota IVA del 5 per cento[10]. Inoltre, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, per le suddette cessioni dei beni, se effettuate entro il 31 dicembre 2020 è prevista addirittura l’esenzione IVA, ma con diritto alla detrazione dell’imposta[11].
• (Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa, art. 123) Sono finalmente soppresse, in via definitiva, le c.d. clausole di salvaguardia che, come noto, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedevano significativi aumenti delle aliquote IVA e di quelle in materia di accisa su alcuni prodotti carburanti.
• (Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi, art. 126) La disposizione in esame proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi (sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020) prevista dall’art. 18, D.L. 23/2020[12]. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili (in luogo di cinque rate mensili) di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).
• (Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 127) È inoltre disposta la proroga di alcuni termini per i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) e dell'art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) del D.L. 18/2020. Più precisamente: quanto all’art. 61, si stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (anziché 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili (anziché 5) di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020; quanto all’art. 62, si stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (anziché il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili (anziché 5) di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
• (Differimento sugar tax e plastic tax, art. 133) Su proposta di Confcooperative e dell’Alleanza, avanzata sin dall’inizio dell’emergenza, viene finalmente disposto il differimento al 1° gennaio 2021 dell’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. Plastic tax (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, cd MACSI) e della cd. Sugar tax (imposta sul consumo delle bevande edulcorate). Entrambe le nuove imposizioni, come noto, sono state introdotte dalla legge di bilancio 2020[13].
• (Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, art. 137) Si consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020[14].
• (Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, art. 140) Viene altresì prorogata al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni previste per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, dei dati dei corrispettivi giornalieri (qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione). La norma introduce poi uno slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
• (Lotteria dei corrispettivi, art. 141) Su proposta dell’Alleanza, è infine prorogato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la data di avvio della lotteria dei corrispettivi (art. 1, c. 540, L. 232/2016).
• (Sospensione compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, art. 145) Si prevede che nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applicherà la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter, DPR 602/1973).
• (Incremento crediti compensabili tramite modello F24, art. 147) Con la modifica in esame viene accolta una risalente proposta dell’Alleanza, avanzata da ultimo all’inizio dell’emergenza: per l'anno 2020, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 viene elevato da 700 mila euro a 1 milione[15].
• (Sospensione dei versamenti da accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e da recupero dei crediti d’imposta, art. 149) Vengono prorogati al 16 settembre 2020 i termini per l’effettuazione di una serie di versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione. Vengono altresì prorogate alla stessa data le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cd. decreto fiscale 2019, i cui termini scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
• (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, art. 154; Sospensione delle verifiche inadempienze beneficiari P.A., art. 153) È anzitutto prorogato dal 31 maggio al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68, D.L. 18/2020). Inoltre, per lo stesso periodo è sospeso l’obbligo previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro (art. 48-bis, dPR 602/1973).
• (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, art. 157) Si dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione (per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020), sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Non si procede altresì agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. Infine, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a determinate dichiarazioni[16] sono prorogati di un anno.
Quanto alle misure fiscali di interesse settoriale o territoriale, si segnalano le seguenti disposizioni.
• (Esenzioni IMU per il settore turistico, art. 177) In favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, degli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, è abolita la prima rata dell'IMU (quota Stato e quota-Comune) per l’anno 2020 (a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività).
• (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio, art. 181, c. 1) Viene previsto l’esonero – dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap).
• (Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, art. 186; Credito d’imposta per le testate edite in formato digitale, art. 190) Il decreto rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal D.L. 18/2020 (che, in considerazione dell’attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall’emergenza sanitaria, ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali). In particolare, l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta è ora elevato (dal 30) al 50% ed è direttamente fissato in € 60 mln il tetto di spesa (i). Inoltre, viene riconosciuto, per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di € 8 mln (ii).
• (Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, art. 244) Si introduce una maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo[17] destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno[18]. La misura del credito d’imposta è segnatamente aumentata: dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro (i); dal 12 al 35 per cento per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro (ii); dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (iii).
Per un primo esame da parte dell’Amministrazione finanziaria delle misure fiscali contenute nel decreto in commento si rinvia al Vademecum dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito dell’Agenzia (all. 2).
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C. Altre misure
Quanto alle altre misure di sostegno di interesse generale si segnalano i seguenti interventi.
• (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, art. 115; Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome, art. 116; Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari, art. 117) Sulla base di una proposta avanzata in queste settimane, fra gli altri, da Confcooperative e dall’Alleanza, per accelerare lo smaltimento della mole di debito pregresso delle PA nei confronti delle imprese, viene anzitutto istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Il Fondo è distinto in due Sezioni, dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (i); agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari (ii). Ogni Sezione ha una propria dotazione finanziaria: quella per i debiti degli enti del SSN ha una dotazione pari a 4 miliardi; l'altra Sezione è pari a 8 miliardi. In secondo luogo gli enti sono autorizzati a chiedere alla Cassa depositi e prestiti (CDP) anticipazioni di liquidità qualora non siano in grado di far fronte ai pagamenti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Le anticipazioni sono dirette all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili, nonché maturati alla data del 31 dicembre 2019, ai quali gli enti non sono in grado di far fronte, per carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19. La relativa richiesta alla CDP deve essere effettuata tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020 e l'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020. In ordine al piano di ammortamento è prevista una restituzione secondo rate costanti e in un periodo massimo di 30 anni. La restituzione è tuttavia anticipata nell'evenienza che si determini il ripristino della normale gestione della liquidità. Il piano di ammortamento prende avvio nel 2022 e le rate sono corrisposte non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
• (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche, art. 30) Si prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento a determinate voci della bolletta.
• (Rifinanziamento fondi, art. 31) Si dispone l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE di 30.000 milioni di euro per l’anno 2020; l’incremento di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI; l’assegnazione all'ISMEA di ulteriori 250 milioni di euro; lo stanziamento, infine, di 100 milioni di euro nell'anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa.
• (Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, art. 33) Sono estese le previsioni di cui all’4, D.L. 23/2020, con riferimento alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si stabilisce una disciplina applicabile, fino al 31 luglio 2020, per la conclusione semplificata di specifiche categorie di contratti legati all'attività finanziaria e assicurativa.
• (Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative, art. 38) Nel quadro delle varie misure di favore per le start up e pmi innovative, è anzitutto rifinanziato di 200 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo di sostegno al venture capital (i); si interviene poi sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, inserendo le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le start up innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare (ii); è riservata infine una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia PMI, al rilascio delle garanzie in favore delle start up innovative e delle PMI innovative (iii).
• (Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, art. 43) È istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.
• (Regime quadro della disciplina degli aiuti, Titolo II, Capo II, artt. 53-65) con tale complesso di disposizioni si traspone sostanzialmente nell’ordinamento interno il contenuto della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, il decreto definisce una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto diversa forma (incluse le sovvenzioni dirette, gli anticipi rimborsabili o le agevolazioni fiscali). In generale possono essere adottati aiuti di vario genere nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, fino a un importo di 800.000 euro per impresa (salvi i diversi limiti per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura e del settore della produzione primaria di prodotti agricoli);
• (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici, art. 207) L’importo dell’anticipazione del prezzo prevista a favore dell’appaltatore dall’art. 35, c. 18, D.L.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) può essere incrementato fino al 30 per cento (in deroga, quindi, a quanto previsto dal Codice che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20 per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Detta anticipazione si applica alle seguenti procedure disciplinate dal Codice: procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data del 19 maggio 2020; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini; e, in ogni caso, procedure avviate a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino alla data del 30 giugno 2021.
• (Semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19, art. 264) Sono infine introdotte – con efficacia limitata al 31 dicembre 2020 – una serie di misure volte a semplificare i procedimenti avviati in relazione all’emergenza COVID-19 a sostegno di cittadini e imprese. Si dispone anzitutto che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (cd autocertificazioni), sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento (i); quanto ai procedimenti di autotutela (annullamento d’ufficio e revoca) è ridotto a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi (ii)[19]; viene inoltre limitata la possibilità per le PA di esercitare il potere di revoca in autotutela solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenuto (iii); è previsto poi un termine di tre mesi entro il quale la PA può intervenire, con poteri inibitori, repressivi e conformativi, sulle attività in relazione all’emergenza Covid-19 avviate sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)(iv); si stabilisce infine che nei casi in cui la normativa generale prevede meccanismi di silenzio-assenso endoprocedimentale, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro trenta giorni dal formarsi del silenzio (v).
Tra le misure di interesse settoriale si segnalano invece le seguenti.
• (Incremento fondo per il sostegno alle locazioni, art. 29) È incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (prevedendosi che l'erogazione di tali risorse avvenga secondo la disciplina semplificata prevista dall'art. 65, D.L. 18/2020.
• (Servizi di trasporto scolastico, art. 109, c. 3, lett. b) Viene – incomprensibilmente e inopportunamente – escluso il servizio di trasporto scolastico dal divieto di decurtazione dei corrispettivi, previsto all’art. 92, comma 4-bis, primo periodo, del DL. 18/2020 (disposizione che ha previsto che non possano essere applicate, da parte dai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali nei confronti dei gestori di tali servizi, in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus). Sul tema si confida in un intervento del Parlamento in sede di conversione – per sollecitare il quale l’Alleanza e Confcooperative si stanno già attivando – che reinserisca i servizi di trasporto scolastico tra le attività garantita da decurtazioni di corrispettivo o sanzioni.
• (Tax credit vacanze, art. 176) Viene istituito un credito, relativo al periodo d’imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona). Il beneficio è fruibile esclusivamente: nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto; il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La definizione delle modalità applicative delle disposizioni in esame è demandata ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
• (Fondo turismo, art. 178; Promozione turistica in Italia, art. 179; Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico, art. 182) Sono istituiti: un Fondo turismo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato (i); un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, demandando a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo l'individuazione dei soggetti destinatari delle risorse e delle iniziative da finanziare nonché la definizione delle modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del suddetto limite di spesa (ii); un Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator – con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 – in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento (iii).
• (Misure di sostegno a favore di istituti e luoghi della cultura, nonché di imprese e istituzioni culturali, art. 183; Art-bonus, art. 183, c. 9; Piattaforma digitale per fruizione patrimonio culturale e spettacoli, art. 183, c. 10; Rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, art. 183, c. 11; Fondo cultura, art. 184) È istituito il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di € 210 mln, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali e di imprese e istituzioni culturali (i); è autorizzata, per il 2020, la spesa di € 100 mln, al fine di assicurare il funzionamento di musei ed altri istituti e luoghi della cultura statali (ii); viene altresì il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti (iii); è autorizzata la spesa di € 10 mln per il 2020 per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli (iv); viene infine modificata la disciplina da ultimo introdotta in materia di rimborso per l'acquisto di biglietti relativi a spettacoli, musei e altri luoghi della cultura mediante la corresponsione di un voucher[20], introducendosi un termine (finale) di decorrenza della impossibilità sopravvenuta della prestazione (fino al 30 settembre 2020) e la modifica della durata del voucher, che passa (da dodici) a diciotto mesi dall'emissione (v); viene istituito un Fondo per la promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 (vi).
• (Disposizioni in tema di impianti sportivi, art. 216) È prevista la proroga dal 31 maggio al 30 giugno 2020 della sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali prevista per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato[21]. La sospensione decorre dal 17 marzo 2020.
• (Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, art. 222; Contenimento produzione e miglioramento della qualità, art. 223; Misure in favore della filiera agroalimentare, art. 224) Viene istituito il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura (i); sono stanziati 100 milioni di euro, per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole – obbligate alla tenuta del Registro telematico – che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (ii); è aumentata dal 50% al 70% la percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, specificando che, in alternativa, può essere richiesta quella semplificata, introdotta con il decreto-legge n.18/2020, per la quale era stato già disposto l’innalzamento in pari percentuale per il 2020 (iii).
Per tutte le misure in materia agricoltura, pesca e agroalimentare si rinvia alla Circolare di Fedagripesca 20 maggio 2020, n. prot. 1735.
• (Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni, art. 233; Sostegno economico all'istruzione paritaria fino a 16 anni, art. 233, c. 4) È anzitutto incrementato di 15 milioni di euro per il 2020 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 12, d.l.vo 65/2017) (i); è previsto inoltre un contributo di 65 milioni di euro per il 2020 in favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, assegnati secondo precise modalità, quale sostegno economico per far fronte alle conseguenze derivanti dalla sospensione dei servizi “in presenza” a seguito delle misure di contenimento del contagio (ii); si prevede altresì l'erogazione di un contributo complessivo di 70 milioni di euro per il 2020 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito della sospensione dell'attività in presenza quale misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica (iii).
• (Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile, art. 15) È incrementata la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 20 milioni di euro per il 2020.
• (Assistenza e servizi per la disabilità, art. 104) È incrementato di 90 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze e di ulteriori 20 milioni di euro il Fondo Dopo di Noi. Inoltre, viene istituito il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, per il riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l’adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti.
• (Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa, art. 105) È altresì incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa.
Infine, per quanto riguarda i servizi delle pubbliche amministrazioni (art. 109) sulla base di un intenso dialogo tra ANCI e Confcooperative, la disciplina relativa alle prestazioni individuali fornite dalle pubbliche amministrazioni durante le sospensioni dell’attività (adottate come noto come misura di contenimento del contagio), contenuta all’art. 48, DL. 18/2020, viene ora integrata e rettificata in più punti.
In primo luogo, è meglio definito l’ambito di intervento di tali servizi delle pubbliche amministrazioni, con riferimento ai servizi educativi è scolastici, chiarendo che sono estesi anche agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo grado, con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992.
In secondo luogo, viene esteso l’ambito di intervento ad altre attività sociosanitarie e socioassistenziali, oltre ai già previsti centri diurni per anziani e per persone con disabilità, includendo i servizi per i centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persona senza fissa dimora, nonché i servizi differibili.
In terzo luogo, è prevista la possibilità che tali servizi siano resi anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, per le stesse finalità dei servizi in esame resi dalle pubbliche amministrazioni. Queste ultime possono continuare ad avvalersi anche di personale dipendente da soggetti privati che operano in base a contratti di convenzione, concessione o appalto, che risulti disponibile e già impiegato in tali servizi.
In quarto luogo, continua a precisarsi che le prestazioni svolte in forme domiciliari devono essere rese nel rispetto delle direttive sanitarie applicate negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, senza che si possa ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative già previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie. In particolare, si prevede che devono essere adottati specifici protocolli per la definizione di tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
In quinto luogo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, al pagamento dei gestori privati di tali servizi per il tutto il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma.
In sesto luogo, in caso di prestazioni convertite in altra forma, in deroga alla normativa vigente sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e previo accordo tra le parti, le stesse prestazioni dovranno essere retribuite ai gestori con le seguenti quote: quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi (i); un’ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite personale a ciò preposto, in modo che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all’atto della ripresa della normale attività (ii); una terza quota, eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori (iii).
Infine, a seguito dell'attivazione dei servizi, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori privati di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per il personale utilizzato nei servizi resi dai gestori privati.
Quanto alle altre misure destinate alle Aree interne e al Mezzogiorno si segnalano:
- (Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne, art. 243) è incrementato di 120 milioni complessivi, nel triennio 2020-2022, il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne, nella misura di 60 milioni per il 2020 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- (Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno, art. 246) si prevede la concessione di contributi nell’importo di 120 milioni di euro complessivi negli anni 2020-2021, in favore degli enti del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione;
- (Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria, art. 245) si prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa “Resto al Sud”, a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell’impresa beneficiaria.
[1] Vale a dire: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con un determinato guadagno di efficienza; interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (v. art. 119, c.1).
[2] Il miglioramento potrà essere conseguito anche congiuntamente agli altri interventi previsti dall’art. 109, relativi agli impianti solari fotovoltaici, e dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica-A.P.E. (articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
[3] Vale a dire: adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2). Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%); interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento (v. art. 119, c. 4).
[4] Tale detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
La detrazione per l’installazione di impianti solari o di sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici-GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto (art. 25bis, D.L. 91/2014).
[5] Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 119, cc. 1-3) non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
[6] Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto relativo a ecobonus, sismabonus, facciate e colonnine, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative, da adottare entro il 18 giugno 2020.
[7] Ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160). L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
[8] Tassativamente indicati nell’allegato 1 al provvedimento.
[9] Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. È affidato a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione delle ulteriori spese ammissibili o di ulteriori soggetti aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa di 2 milioni di euro.
[10] A tal fine viene inserito un nuovo numero 1-quater nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) recante l’elenco dei seguenti beni: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
[11] In proposito, la Commissione europea ha fatto presente agli Stati membri (con nota del 26 marzo 2020) che per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.
[12] Si ricorda che l’articolo 18 (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione, stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA per i mesi di aprile e maggio 2020. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nonché ai soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2020. Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
[13] Quanto alla Plastic tax, si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI). La disposizione in esame, quindi, posticipa il termine di operatività dell’imposta al 1° gennaio 2021, a tal fine intervenendo sul comma 652. Quanto invece, alla Sugar Tax, la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione e disciplinato l'applicazione dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate ai commi 661-676. Ebbene, la disposizione in esame posticipa il termine di operatività dell’imposta al 1° gennaio 2021, a tal fine intervenendo sul comma 676.
[14] La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020. Le imposte sostitutive, pari all'11 per cento del valore rideterminato, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020.
[15] La disposizione in esame modifica il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare. A decorrere dall’anno 2014, detto limite è stato elevato a 700 mila euro (articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35). La norma in esame, quindi, per l’anno 2020, eleva a 1 milione di euro il richiamato limite annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione ovvero rimborsabili in conto fiscale.
[16] Vale a dire: alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), DPR 600/1973, e 54-bis, DPR 633/1972 (i); alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR (ii); alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni) DPR 600/1973 (iii).
[17] Introdotto con riferimento a tutto il territorio nazionale dall’articolo 1, commi da 198 a 209, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
[18] Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
[19] In deroga alla previsione dell’art. 21-nonies, co. 1, della legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990).
[20] Art. 88, D.L. 18/2020.
[21] Art. 95, c. 1., D.L. 18/2020.