Circolari

Circ. n. 34/2020

Accordo 24 aprile 2020 con CGIL CISL e UIL INTEGRAZIONI al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Facendo seguito alla nostra precedente circolare[1] in merito al Protocollo sottoscritto il 14 marzo scorso, segnaliamo che oggi Confcooperative, insieme a Legacoop e AGCI, ha sottoscritto un nuovo accordo con tutte le parti sociali datoriali e sindacali per  integrare e aggiornare su diversi aspetti il Protocollo precedente sulla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Risulta evidente come questo nuovo testo condiviso, raggiunto al tavolo promosso dal Governo dopo una lunga e serrata trattativa, sia stato pensato soprattutto nell’ottica di fornire indicazioni per la prosecuzione e la progressiva ripresa delle ATTIVITA’ di PRODUZIONE, tenendo conto dei provvedimenti che il Governo ha emanato nelle scorse settimane (da ultimo DPCM del 10 aprile 2020).

Le integrazioni al Protocollo mutuano alcune riflessioni avanzate in questi giorni in merito alla fase 2 di riapertura, in particolare sulla base del DOCUMENTO TECNICO prodotto dall’INAIL “Sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” (allegato) e reso pubblico ieri.

Il Protocollo, anche in questa versione integrata, contiene utili LINEE GUIDA per favorire l’adozione nelle imprese di protocolli e codici di sicurezza anti-contagio.

Nella premessa è stata rafforzata la comune convinzione che “La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.”

Aggiungendo che  “La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”

Si tratta di una affermazione a lungo dibattuta e, dopo una complessa mediazione, scelta in alternativa a pesanti penalizzazioni richieste dal sindacato durante la trattativa, volte a penalizzare ulteriormente le imprese che disattendano l’attuazione del Protocollo.

In tal modo, si è voluto attribuire più valore alle disposizioni contenute nell’accordo che, peraltro, nelle intenzioni del Governo dovrebbe essere allegato al prossimo DPCM di gestione della crisi sanitaria, nell’ottica di dare ancora più cogenza al Protocollo.

In via generale rimane ovviamente inalterato il richiamo a favorire un confronto preventivo con le rappresentanze sindacali per una condivisione e una maggior efficacia – tenendo conto delle singole specificità – delle misure da adottare, così come resta invariato l’impianto del Protocollo articolato su 13 capitoli.

Rispetto a ciascuno di questi capitoli concentreremo la nostra attenzione sulle principali integrazioni apportate, come anticipato, sia in chiave prospettica sia alla luce delle evidenze e novità emerse fino ad oggi dopo la sottoscrizione del Protocollo iniziale.

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1)   INFORMAZIONE

Agli obblighi informativi già presenti alla luce delle diverse disposizioni normative e riguardanti in particolare l’accesso e la presenza dei lavoratori in azienda, è stata aggiunta una specifica sul fatto che l’informativa del datore di lavoro andrà fornita tenendo conto delle mansioni e dei contesti lavorativi e sottolineando per i lavoratori la necessità di attenersi ad un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

2)   MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

L’ingresso (il ritorno) in azienda dei lavoratori risultati positivi avverrà solamente a fronte di preventiva comunicazione che riporti una certificazione medica attestante la presenza di tampone negativo (“avvenuta negativizzazione” del tampone) secondo le procedure in uso presso il dipartimento di prevenzione territoriale competente.

Il datore di lavoro dovrà inoltre offrire la massima collaborazione in presenza di ulteriori misure aggiuntive che potrebbero essere disposte sul fronte sanitario nelle aree maggiormente colpite dal virus (ad esempio nell’esecuzione del tampone per i lavoratori).

3)   MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Alle disposizioni già presenti per le fattispecie di appalto si aggiungono chiarimenti per i lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti pulizie o vigilanza) e che risultassero positivi: l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente e insieme collaboreranno con l’autorità sanitaria.

Quale altra novità, il committente deve informare preventivamente tutti gli appaltatori sul protocollo e le procedure attive in azienda vigilando contestualmente sul rispetto integrale di tali disposizioni anche da parte di tutti i lavoratori che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale.

4)   PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Viene precisato che, alla riapertura, nelle aree maggiormente colpite da virus o nelle imprese in cui si sono osservati casi sospetti, andrà effettuata, in aggiunta alle ordinarie attività di pulizia, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni – riferimento alla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio u.s..

5)   PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Una puntualizzazione riguarda la necessità di rendere facilmente accessibili a tutti i lavoratori i detergenti per le mani, anche grazie a specifici dispenser da collocare in punti di agile individuazione.

6)   DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Si tratta, come noto, di uno dei capitoli più delicati cui prestare attenzione. Nel ribadire che in presenza di una distanza interpersonale inferiore ad 1 metro e nell’impossibilità di altre soluzioni organizzative è imprescindibile l’uso di mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, si aggiunge che l’individuazione dei DPI idonei dovrà derivare da una valutazione dei rischi nonché da una mappatura delle attività svolte, passaggi che non rappresentano altro se non una declinazione a livello di impresa delle misure contenute nel Protocollo.

Inoltre, anche per dirimere alcune questioni sorte in alcuni territori e imprese, in linea peraltro con indicazioni già date a livello normativo (art. 16, comma 1 del D.L. 18/2020 in fase di conversione), si certifica l’utilizzo di una mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividessero spazi comuni.

 

7)   GESTIONE SPAZI COMUNI AZIENDALI

Non ci sono variazioni su questo punto per cui rimane la necessità di contingentare attraverso ad esempio orari differenziati e scaglionati l’accesso a tali ambienti (mense, spogliatoi, etc.) prevedendo contestualmente una loro idonea e costante ventilazione, pulizia e sanificazione.

8)   ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE, SMART WORKING, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In chiave riapertura, emergono diverse integrazioni:

§  lo smart working, laddove possibile, deve continuare ad essere favorito, fatto salvo che il datore di lavoro ne deve garantire le condizioni per una sua praticabilità (assistenza per uso apparecchiature, specifica su tempi di lavoro e pause;

§  è immaginabile anche una rimodulazione degli spazi di lavoro come il reimpiego di uffici inutilizzati o sale riunioni per garantire il distanziamento sociale e la collocazione in via transitoria di lavoratori che possono lavorare da soli e non hanno bisogno di particolari strumenti e attrezzature di lavoro oppure comunque il riposizionamento delle postazioni di lavoro opportunamente distanziate anche negli ambienti dove devono necessariamente operare contemporaneamente più lavoratori;

§  un’altra leva indicata è rappresentata da una ridefinizione dell’articolazione del lavoro con orari differenziati, anche in questo caso tesa a evitare assembramenti e a ridurre il numero di presenze congiunte in azienda;

§  relativamente al raggiungimento del posto di lavoro, il protocollo raccomanda forme di trasporto con adeguato distanziamento, incentivando l’uso del mezzo privato o di navette.

9)   GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

Non ci sono variazioni su questo punto per cui rimane l’impegno come già detto per favorire in particolare orari di ingresso e uscita scaglionati.

10)   SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE

Non ci sono variazioni su questo punto visto che, la fase epidemiologica, è ancora tale da non permettere avanzamenti su questo fronte: rimangono pienamente valide le indicazioni già contenute nel Protocollo come ad esempio riduzione al minimo degli spostamenti effettuando solo quelli indispensabili, divieto in generale di riunioni in presenza, cancellazione di eventi e formazione (tranne quella a distanza).

11)   GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Si puntualizza che il lavoratore al momento dell’isolamento deve essere subito dotato qualora già non lo fosse di mascherina chirurgica.

Ricordiamo che l’isolamento scatta alla luce dell’obbligo per una persona presente in azienda che manifesti sintomi evidenti (es. febbre e tosse) di dichiararlo immediatamente all’ufficio del personale, per far sì che l’impresa possa in parallelo avvertire prontamente le autorità sanitarie competenti anche per una ricostruzione della filiera dei suoi contatti.

12)   SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Nella versione integrata sono state inserite diverse nuove disposizioni assodato che questo profilo rappresenterà un aspetto particolarmente significativo nella nuova fase che si andrà a gestire.

Si sottolinea in particolare il ruolo decisivo alla ripresa delle attività del medico competente soprattutto:

§  in chiave di valutazione dei rischi e per suggerire soluzioni e mezzi diagnostici ritenuti utili per contenere la diffusione del virus;

§  per identificare i soggetti con particolari situazioni di fragilità anche per fattori collegati all’età;

§  per il reinserimento dei lavoratori con pregressa infezione da COVID-19 i quali al fine di riprendere il lavoro dovranno essere sottoposti, a prescindere dalla durata dell’assenza per malattia, ad una visita medica da parte dello stesso anche per valutare profili specifici di rischiosità (come già illustrato al punto 2 per il reintegro dei lavoratori affetti da virus servirà anche in via preliminare la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone).

13)   AGGIORNAMETNI SUL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Infine, per ovviare alla difficoltà nelle imprese piccole e medie di costituire un Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, è stata aggiunta l’istituzione in alternativa di un Comitato Territoriale composto dagli eventuali organismi per la salute e sicurezza – se costituiti – e con il coinvolgimento degli RLST e comunque dei rappresentanti delle parti sociali.

Analogamente, su iniziativa delle parti firmatarie dell’accordo, potranno essere costituite a livello territoriale o settoriale Comitati in linea con le finalità del Protocollo coinvolgendo anche ASL e istituzioni chiamate alla gestione delle diverse misure per fronteggiare la diffusione del virus.

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Si resta disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario e si rinvia alla lettura del Protocollo allegato per un’analisi puntuale su tutto il relativo contenuto.



[1] Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 15 del 14 marzo 2020 – prot. n. 818.