Come noto, da alcuni mesi è in vigore la
disciplina relativa al lavoro agile
contenuta nella legge n. 81/2017 artt. 18-23, che fissa le regole generali per
poter praticare questa particolare modalità
di esecuzione del lavoro subordinato.
Ricordiamo che questa formula si sostanzia nello
svolgimento della prestazione lavorativa anche fuori dalla sede aziendale e
senza precisi vincoli di orario - fatta salvo il rispetto dei limiti
giornalieri e settimanali di durata massima previsti a livello contrattuale -
così come previsto da uno specifico accordo stipulato tra le parti interessate
(datore di lavoro/lavoratore agile).
Nel rimandare alla nostra precedente
circolare(1) per gli elementi di
carattere generale previsti dal legislatore per questo istituto, approfondiamo in questa sede i profili
assicurativi e gli aspetti legati alla salute/sicurezza dei lavoratori, alla
luce dei chiarimenti dati dall’INAIL con la circolare in oggetto.
Oltre a tali aspetti, l’INAIL anticipa anche che
DAL 15 NOVEMBRE p.v. sul sito www.lavoro.gov.it sarà disponibile un
apposito modello utilizzabile dai datori di lavoro per comunicare l’eventuale e
avvenuta sottoscrizione di accordi sul lavoro agile (in linea con l’obbligo
comunicativo già previsto dal legislatore e su cui tuttavia ancora non erano
arrivate disposizioni particolari).
In attesa di quella data e dell’attivazione
della specifica procedura, per ora possiamo solo riportare quanto appena
pubblicato in merito nel sito del Ministero del Lavoro con un comunicato
emanato contestualmente alla circolare INAIL:
“A partire dal 15 novembre 2017 le aziende
sottoscrittrici di accordi bilaterali di smart
working potranno procedere al loro invio attraverso un'apposita piattaforma
informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedervi sarà necessario possedere SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale). Anche i consulenti del lavoro e gli altri
soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, dovranno dotarsi di
tale sistema di autenticazione per comunicare gli accordi sottoscritti. Diversamente, i consulenti
del lavoro - già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei
servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - potranno
accedere all'applicativo senza utilizzare SPID. Nell'invio dell'accordo bilaterale dovranno essere
indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro
agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà, inoltre,
possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all'annullamento
dell'invio. Le aziende che sottoscrivono un numero di accordi bilaterali
elevato potranno effettuare la comunicazione in forma massiva. In attesa
dell'operatività della procedura telematica, si invitano gli operatori
interessati a dotarsi in tempo utile del Sistema Pubblico di
Identità Digitale.”
Dal comunicato si evince che, diversamente da
quanto previsto dal legislatore (art. 23, comma 1, della legge 81/2017), la
comunicazione non assume gli stessi connotati delle c.d. comunicazioni
obbligatorie (assunzione, cessazione, etc.) di cui al modello UniLav, ma sarà
da effettuarsi utilizzando una procedura dedicata allegando il relativo
accordo. In secondo luogo, inoltre, ad eccezione degli intermediari già
accreditati sul sito www.cliclavoro.gov.it, l’utilizzo della procedura richiederà
necessariamente il possesso di uno SPID, strumento che se non posseduto già da
aziende ed intermediari dovrà essere richiesto in tempo utile tramite uno degli
operatori presenti sul mercato.
In merito ai profili assicurativi e di tutela
della salute e sicurezza riportiamo di seguito i passaggi chiave contenuti
nella circolare INAIL che, ad ogni buon conto, si allega alla presente.
-
Ai fini della
copertura assicurativa - e quindi anche del calcolo del premio che il datore di
lavoro deve pagare – la classificazione
tariffaria della prestazione svolta nella modalità del lavoro agile è identica
a quella che verrebbe applicata se l’attività venisse svolta in azienda (non
in lavoro agile).
-
I datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ulteriore
del lavoratore agile, se il dipendente, già assicurato per le specifiche
attività lavorative in ambito aziendale, svolga le stesse mansioni in modalità
agile senza che si determini una variazione del rischio.
-
Nulla cambia anche rispetto alla retribuzione imponibile, dato il principio
generale secondo cui ai lavoratori agili spetta un trattamento
economico-normativo complessivamente non inferiore a quello applicato, in
attuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi a livello nazionale,
ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in azienda.
-
Anche per il lavoratore agile la tutela assicurativa
copre tutti quegli infortuni che abbiano una diretta connessione dell’evento
con l’attività lavorativa. Saranno quindi indennizzabili gli infortuni occorsi
mentre il lavoratore agile presta la propria attività lavorativa all’esterno
dei locali aziendali e nel luogo prescelto se causati da un rischio connesso
con la prestazione nonché quelli c.d. in itinere durante il suo percorso per
raggiungere il luogo prescelto in cui svolgere l’attività, sempre che tale
scelta abbia motivazioni funzionali al lavoro stesso o ad esigenze di
conciliazione vita/lavoro e comunque criteri di ragionevolezza. Inoltre, come
per la generalità dei lavoratori, il lavoratore agile è tutelato anche rispetto
a rischi connessi allo svolgimento di “attività prodromiche e/o accessorie”,
purché strumentali alle mansioni del suo profilo. Ai fini del riconoscimento
di eventuali infortuni assume una particolare rilevanza l’accordo individuale
stipulato tra lavoratore agile e datore di lavoro, perché in quel testo sarà
possibile rintracciare i rischi specifici a cui il lavoratore è esposto e, di
conseguenza, il collegamento tra infortunio e attività lavorativa nonché i
riferimenti spazio-temporali legati allo svolgimento della sua attività.
-
In merito alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, l’INAIL ribadisce semplicemente 3 aspetti già presenti nel
dispositivo di legge
quali:
-
la consegna, almeno
ogni anno, da parte dell’impresa al lavoratore agile e al RLS di un’informativa
scritta riportante rischi generali/specifici connessi alla particolare modalità
di esecuzione della prestazione lavorativa;
-
un’adeguata
informativa sempre in capo al datore di lavoro circa il corretto utilizzo delle
attrezzature/apparecchiature messe a disposizione del lavoratore, su cui
l’impresa è responsabile anche in termini di sicurezza e manutenzione;
-
l’obbligo del
lavoratore di cooperare in un’ottica preventiva per fronteggiare i rischi
connessi all’esecuzione della prestazione fuori dell’impresa.
≈ ≈ ≈
(1)
Nostra
circolare n. 21 del 16 giugno – prot. n. 3031.