Circolari

Circ. n. 34/2017

LAVORO AGILE - legge n. 81/2017 1. Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 sui profili assicurativi e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori2. Obbligo e modalità di invio dell’accordo sottoscrittotra datore di lavoro e lavoratore.

Come noto, da alcuni mesi è in vigore la disciplina relativa al lavoro agile contenuta nella legge n. 81/2017 artt. 18-23, che fissa le regole generali per poter praticare questa particolare modalità di esecuzione del lavoro subordinato.

Ricordiamo che questa formula si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa anche fuori dalla sede aziendale e senza precisi vincoli di orario - fatta salvo il rispetto dei limiti giornalieri e settimanali di durata massima previsti a livello contrattuale - così come previsto da uno specifico accordo stipulato tra le parti interessate (datore di lavoro/lavoratore agile).

Nel rimandare alla nostra precedente circolare(1) per gli elementi di carattere generale previsti dal legislatore per questo istituto, approfondiamo in questa sede i profili assicurativi e gli aspetti legati alla salute/sicurezza dei lavoratori, alla luce dei chiarimenti dati dall’INAIL con la circolare in oggetto.

Oltre a tali aspetti, l’INAIL anticipa anche che DAL 15 NOVEMBRE p.v. sul sito www.lavoro.gov.it sarà disponibile un apposito modello utilizzabile dai datori di lavoro per comunicare l’eventuale e avvenuta sottoscrizione di accordi sul lavoro agile (in linea con l’obbligo comunicativo già previsto dal legislatore e su cui tuttavia ancora non erano arrivate disposizioni particolari).

In attesa di quella data e dell’attivazione della specifica procedura, per ora possiamo solo riportare quanto appena pubblicato in merito nel sito del Ministero del Lavoro con un comunicato emanato contestualmente alla circolare INAIL:

“A partire dal 15 novembre 2017 le aziende sottoscrittrici di accordi bilaterali di smart working potranno procedere al loro invio attraverso un'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedervi sarà necessario possedere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Anche i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, dovranno dotarsi di tale sistema di autenticazione per comunicare gli accordi sottoscritti. Diversamente, i consulenti del lavoro - già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - potranno accedere all'applicativo senza utilizzare SPID. Nell'invio dell'accordo bilaterale dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà, inoltre, possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all'annullamento dell'invio. Le aziende che sottoscrivono un numero di accordi bilaterali elevato potranno effettuare la comunicazione in forma massiva. In attesa dell'operatività della procedura telematica, si invitano gli operatori interessati a dotarsi in tempo utile del Sistema Pubblico di Identità Digitale.”

Dal comunicato si evince che, diversamente da quanto previsto dal legislatore (art. 23, comma 1, della legge 81/2017), la comunicazione non assume gli stessi connotati delle c.d. comunicazioni obbligatorie (assunzione, cessazione, etc.) di cui al modello UniLav, ma sarà da effettuarsi utilizzando una procedura dedicata allegando il relativo accordo. In secondo luogo, inoltre, ad eccezione degli intermediari già accreditati sul sito www.cliclavoro.gov.it, l’utilizzo della procedura richiederà necessariamente il possesso di uno SPID, strumento che se non posseduto già da aziende ed intermediari dovrà essere richiesto in tempo utile tramite uno degli operatori presenti sul mercato.

In merito ai profili assicurativi e di tutela della salute e sicurezza riportiamo di seguito i passaggi chiave contenuti nella circolare INAIL che, ad ogni buon conto, si allega alla presente.

  1. Ai fini della copertura assicurativa - e quindi anche del calcolo del premio che il datore di lavoro deve pagare – la classificazione tariffaria della prestazione svolta nella modalità del lavoro agile è identica a quella che verrebbe applicata se l’attività venisse svolta in azienda (non in lavoro agile).

  2. I datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ulteriore del lavoratore agile, se il dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, svolga le stesse mansioni in modalità agile senza che si determini una variazione del rischio.

  3. Nulla cambia anche rispetto alla retribuzione imponibile, dato il principio generale secondo cui ai lavoratori agili spetta un trattamento economico-normativo complessivamente non inferiore a quello applicato, in attuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in azienda.

  4. Anche per il lavoratore agile la tutela assicurativa copre tutti quegli infortuni che abbiano una diretta connessione dell’evento con l’attività lavorativa. Saranno quindi indennizzabili gli infortuni occorsi mentre il lavoratore agile presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto se causati da un rischio connesso con la prestazione nonché quelli c.d. in itinere durante il suo percorso per raggiungere il luogo prescelto in cui svolgere l’attività, sempre che tale scelta abbia motivazioni funzionali al lavoro stesso o ad esigenze di conciliazione vita/lavoro e comunque criteri di ragionevolezza. Inoltre, come per la generalità dei lavoratori, il lavoratore agile è tutelato anche rispetto a rischi connessi allo svolgimento di “attività prodromiche e/o accessorie”, purché strumentali alle mansioni del suo profilo. Ai fini del riconoscimento di eventuali infortuni assume una particolare rilevanza l’accordo individuale stipulato tra lavoratore agile e datore di lavoro, perché in quel testo sarà possibile rintracciare i rischi specifici a cui il lavoratore è esposto e, di conseguenza, il collegamento tra infortunio e attività lavorativa nonché i riferimenti spazio-temporali legati allo svolgimento della sua attività.

  5. In merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’INAIL ribadisce semplicemente 3 aspetti già presenti nel dispositivo di legge quali:

    • la consegna, almeno ogni anno, da parte dell’impresa al lavoratore agile e al RLS di un’informativa scritta riportante rischi generali/specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;

    • un’adeguata informativa sempre in capo al datore di lavoro circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione del lavoratore, su cui l’impresa è responsabile anche in termini di sicurezza e manutenzione;

    • l’obbligo del lavoratore di cooperare in un’ottica preventiva per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione fuori dell’impresa.

         




(1) Nostra circolare n. 21 del 16 giugno – prot. n. 3031.