Circolari

Circ. n. 34 - 2022

Recupero extraprofitti - ordine del giorno per cooperative elettriche e comunità energetiche

Nella seduta 664 del 24 marzo u.s. dell’Assemblea della Camera dei Deputati, nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (AC 3522), è stato discusso ed approvato l’ordine del giorno in oggetto indicato, presentato dall’On. Maria Teresa Bellucci.

L’ordine del giorno approvato impegna il Governo a evitare che l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge in esame rechi danno al perseguimento dell'impegno, fatto proprio anche dal PNRR, a sostegno delle comunità di energie rinnovabili, delle comunità energetiche dei cittadini, nonché delle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

L’ordine del giorno si inserisce favorevolmente nel percorso avviato dalla Confederazione e da Federconsumo e Utenza, con Alleanza delle cooperative, per segnalare in tutte le sedi istituzionali e tecniche competenti il paradosso conseguente all’applicazione del meccanismo del recupero degli extraprofitti alle fattispecie di autoproduzione ed autoconsumo di energia tipiche, in particolare, delle cooperative elettriche storiche e delle comunità energetiche.

Si prende, quindi, favorevolmente atto dell’esito positivo della discussione che ha visto la condivisione dell’ordine del giorno anche del Governo, oltre che del Parlamento.

Al fine di comprendere l’oggetto della questione, più nel dettaglio, l’articolo 15 – bis del decreto-legge in esame, come modificato a seguito della legge di conversione, prevede un meccanismo di compensazione per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi (cd. recupero degli extraprofitti).

Tale meccanismo rischia di risultare fortemente iniquo e penalizzante per le cosiddette «cooperative elettriche storiche», di cui alla legge 6 dicembre 2962, n. 1643 o per le comunità energetiche, per le quali l'assenza di scopo di lucro e la mutualità sono elementi costitutivi.

L’ordine del giorno approvato evidenzia come la loro attività sia, infatti, per lo più finalizzata ad autoprodurre ed auto-consumare l'energia, senza la generazione di «extraprofitti», in quanto, comunque, eventuali profitti sono impiegati in termini di risparmio per i soci. Il prezzo dell'energia autoprodotta ed autoconsumata è, inoltre, completamente slegato dal prezzo di mercato.

Con riferimento alle cosiddette «cooperative elettriche storiche», viene chiarito come la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 luglio 2010 – ARG/elt 113/10, precisi che tali cooperative sono una fattispecie di operatore elettrico che prefigura un'associazione volontaria di consumatori finali, finalizzata all'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da un impianto nella disponibilità dell'associazione medesima; in particolare, le cooperative, localizzate nelle aree periferiche dell'arco alpino, svolgono nei confronti dei propri soci l'attività di autoproduzione elettrica, generalmente con impianti alimentati da fonti rinnovabili, mettendo tale energia a disposizione, prioritariamente dei soci, secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti. Tali cooperative hanno realizzato nel tempo reti di collegamento proprie tra produzione e utilizzazione, svolgendo di fatto, in mancanza di altre reti, il servizio di distribuzione e vendita anche a clienti finali non soci nonché di presidio del relativo servizio.

Si chiarisce, ancora come rischi di trarre in inganno il meccanismo descritto espressamente dagli articoli 10 e 18 dell'allegato A della citata delibera dell'Autorità che prevede come obbligatoria la cessione dell'energia prodotta ad un trader che ne calcola il bilanciamento con l'energia prelevata dai soci, così facendo transitare sul mercato anche l'energia autoprodotta ai fini dell'autoconsumo, che rientrerebbe quindi integralmente nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge in esame.

Si sottolineano l’erroneità e l’iniquità derivanti dall’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, in quanto i profitti eventualmente ottenuti dalla vendita a trader dell'energia eccedente i consumi dei soci sono restituiti agli stessi in termini di ristorni, risparmi consistenti in bolletta e benefici, senza che possa rilevarsi, a differenza di altri operatori di mercato che operano a scopo di lucro, alcun aumento dei profitti.

Le cooperative e le comunità energetiche rispondono, di fatto, per loro stessa natura alla ratio della norma mitigando già la bolletta dei soci con i ricavi della propria attività

Nell’impegnare il Governo ad intervenire per evitare danni alle configurazioni in autoconsumo, si chiarisce, in conclusione, che il meccanismo previsto, in assenza dei necessari correttivi, rischia di impattare ingiustamente sul principio e sugli aspetti economici dell'autoconsumo dei soci ed inoltre mira a prelevare dalle cooperative e dalle comunità energetiche un extra profitto che non e stato prodotto o che, eventualmente, per le eventuali eccedenze di produzione, è stato già restituito ai soci in bolletta o tramite ristorni.

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.