Con il provvedimento in oggetto, già in vigore, si introduce un insieme articolato di misure tese a rafforzare a vario titolo la sicurezza negli ambienti di lavoro. Si tratta, come noto, di un pacchetto di interventi piuttosto significativo in elaborazione da tempo, tra cui evidenziamo in particolare:
- revisione INAIL dal 2026 delle aliquote di oscillazione dei premi assicurativi e dei CONTRIBUTI AGRICOLI, con l’obiettivo di favorire i datori di lavoro che riducono gli infortuni e mantengono comportamenti virtuosi in materia di sicurezza (art. 1);
- introduzione di un badge identificativo per tutti i lavoratori operanti in cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblici e privati, nonché nell’ambito di attività a rischio elevato, da identificarsi con successivo decreto (art. 3) ;
- modifiche alla disciplina della patente a punti sperimentalmente introdotta, come noto, nel nostro ordinamento per le attività svolte nei cantieri temporanei e mobili, cui si accompagna l’indicazione di un termine di 60 giorni da qui in avanti per l’identificazione dei settori a rischio più elevato verso i quali tale strumento dovrebbe essere presumibilmente esteso (art. 3);
- previsione di nuove iniziative in materia di prevenzione, soprattutto nei confronti di PMI, e in ambito formativo, specie in quei settori ad alta incidenza di infortuni – es. costruzioni, logistica e trasporti – anche attraverso un coinvolgimento dei fondi interprofessionali (art. 5).
Ciò detto, il provvedimento introduce altre importanti novità finalizzate ad un generale rafforzamento della cultura della sicurezza, maggiori tutele in materia assicurativa (incluse quelle destinate agli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola lavoro) nonché un potenziamento degli organici ispettivi.
Segue una prima disamina delle principali disposizioni concentrando l’attenzione su quelle di maggior impatto per le cooperative.
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- INAIL: revisione aliquote oscillazione premi e contributi agricoli (art. 1)
- Con risorse disponibili nel bilancio INAIL – non quantificate per espressa previsione normativa – e nel rispetto dell’equilibrio delle gestioni tariffarie, si autorizza l’Istituto a procedere dal 1° GENNAIO 2026 a una revisione delle quote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro premiando i datori di lavoro virtuosi. Sarà un decreto interministeriale atteso entro il 2025 ed elaborato su proposta dell’INAIL a definire concretamente le caratteristiche di questo intervento, i cui effetti ancora sono di difficile comprensione e valutazione, fermo restando che dal riconoscimento del bonus saranno comunque escluse le imprese che avessero riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Sempre con risorse disponibili nel bilancio INAIL – non quantificate – e a decorrere dal 1° GENNAIO 2026, INAIL è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in AGRICOLTURA, anche qui nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria e tramite apposito decreto interministeriale da emanarsi, su proposta dell’INAIL, entro la fine dell’anno. Rispetto a questo intervento, i cui connotati saranno meglio comprensibili via via nelle prossime settimane, preme evidenziare come questa revisione, attesa da tempo, dovrebbe comportare per questo settore il venir meno del taglio lineare dei premi fissato per il 2026 proprio recentemente nella misura del 13,02%, tenuto conto lo stesso provvedimento che lo ha decretato specificava la non fruibilità di tale riduzione laddove intervenisse un aggiornamento dei premi per il settore agricolo.
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- Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 2)
- Si aggiunge che le imprese che intendono iscriversi a tale Rete non devono aver violato la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro né aver ricevuto sanzioni amministrative, eventualmente anche non definitive, relative a questo ambito.
- Dal 1° GENNAIO 2026 una quota delle risorse INAIL del BANDO ISI (circa 10 MIL di euro), sarà riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità che adottino misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per l’attuazione della norma servirà un decreto interministeriale (Lavoro-MASAF), definito su proposta dell’INAIL e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da emanarsi entro la fine del 2025.
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- Vigilanza in materia di appalto e subappalto e badge di cantiere (art. 3)
- Si chiarisce che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato relativo all’iscrizione di un’impresa nella “lista di conformità INL”, debba dare priorità ai controlli nei confronti di quei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. Ricordiamo come la lista in questione sia uno strumento introdotto dal D.L. n. 19/2024 e che deve essere predisposto da INL per essere consultabile pubblicamente, permettendo a quelle realtà che vi sono inserite di essere esonerate per i successivi 12 mesi da ulteriori verifiche sulle stesse materie da parte dell’Ispettorato. È evidente che la precisazione in questione sia pensata allo scopo di cercare di garantire una maggiore regolarità delle catene di appalto dei subappaltatori che in esse operano.
- Per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato da individuarsi, sentite le parti sociali, tramite apposito decreto atteso entro il 2025, diventa cogente l’obbligo di fornire ai propri dipendenti una tessera identificativa di riconoscimento, cosiddetto badge di cantiere, peraltro già disciplinata all’interno del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro n. 81/2008. Rinviando a un percorso attuativo, decreto interministeriale previo ascolto del Garante privacy e delle parti sociali che dovrà essere ultimato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in oggetto, si precisa che il badge recante gli elementi identificativi del dipendente e dotato di un codice univoco anti contraffazione, potrà essere fornito anche in modalità digitale con un meccanismo di interoperabilità con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativo), strumento che diventa imprescindibile ai fini del rilascio del badge per i lavoratori assunti sulla base di offerte di lavoro pubblicate nel medesimo portale.
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- Modifiche per disciplina patente a punti (art. 3)
Tra le principali novità introdotte rispetto a questo strumento che, come noto3), al momento riguarda imprese e lavoratori autonomi operanti fisicamente nei cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eccezion fatta per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale:
- raddoppio della sanzione minima, da 6 a 12 mila euro, applicabile alle imprese che sono sprovviste della patente a punti;
- in relazione a illeciti stabiliti dal 1° GENNAIO 2026 relativi all’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione obbligatoria:
- decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore a prescindere dai giorni di lavoro, in luogo del previgente sistema per cui la decurtazione era di 1, 2 o 3 se l’irregolarità era riferita rispettivamente a un intervallo fino a 30 giorni, da 31 a 60 giorni o sopra 60 giorni;
- decurtazione dei punti immediata all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza e non dopo provvedimenti definitivi quali sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzioni divenute definitive
- l’individuazione tramite apposito DM Lavoro da emanarsi, sentite le parti sociali, entro l’anno 2025, degli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la classificazione INAIL, con prioritario riferimento a quelli dove è più rilevante l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto, ai fini dell’identificazione dei settori verso i quali lo strumento della patente a punti, in applicazione dell’art. 27, comma 14, del T.U., dovrebbe essere presumibilmente esteso.
Seppur non rientrante nella disciplina sulla patente a punti, ma sempre con riferimento alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, si introduce un’ulteriore disposizione per cui nella cosiddetta notifica preliminare ex art. 99 T.U. – vale a dire la comunicazione che il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere prima dell’inizio dei lavori all’ASL, all’ITL nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competente – si dovranno d’ora in poi specificare anche le imprese che operano in regime di subappalto.
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- Interventi in materia di prevenzione e formazione (art. 5)
Da un lato, chiamando in causa l’INAIL:
- si dispone il trasferimento da parte dell'Istituto al Fondo sociale per occupazione e formazione del ministero del Lavoro di 35 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2026, per finanziare interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e iniziative per incrementare la formazione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- con l'obiettivo di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, si attribuisce all’Istituto il compito di promuovere con proprie risorse interventi di formazione in materia di prevenzione, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali;
- si autorizza l’Istituto a utilizzare proprie risorse per promuovere interventi di sostegno rivolti in particolare alle PMI, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
Dall’altro, con modifiche apportate al T.U. n. 81/2008:
- si inserisce la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- si stabilisce che per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico dei programmi di formazione nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio derivante dalle attività svolte;
- si dispone che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sulla sicurezza sul lavoro siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma SIISL (il contenuto di tale fascicolo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e viene esaminato e tenuto in considerazione dagli organi di vigilanza);
- si sancisce che entro il 31 dicembre 2026, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengano riviste le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol-dipendenza tra i lavoratori, con un eventuale intervento d’ufficio con apposito decreto da parte del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del Lavoro, superati 60 giorni dal termine indicato laddove non si arrivasse ad un accordo;
- si estende l’obbligo di manutenzione, riparazione e sostituzione in capo al datore di lavoro relativamente ai dispositivi di protezione individuale anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;
- si chiariscono, ridefinendole, le modalità di protezione del rischio individuale relativamente alle scale verticali e alle cadute dall'alto.
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Segue un breve richiamo a ULTERIORI PROFILI degni di particolare attenzione:
- art. 6: fermo restando quanto già previsto in termini di durata, contenuti minimi e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza, rinvio ad un prossimo accordo da definire entro 90 giorni in Conferenza Stato-Regioni per la definizione di criteri e requisiti di accreditamento presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- art. 7: estensione della tutela assicurativa prevista per gli infortuni in itinere anche ai tragitti che effettuano gli studenti per lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, cui si accompagna il divieto per tali esperienze formative di prevedere mansioni ad alto rischio;
- art. 10: promozione di convenzioni tra INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI) per la consultazione gratuita delle norme tecniche e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro e per l’elaborazione di un bollettino ufficiale da pubblicarsi sui siti istituzionali dei due enti e del Ministero del Lavoro;
- art. 14: per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, obbligo, dal 1° aprile 2026, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), piattaforma attraverso cui potranno essere effettuate le comunicazioni obbligatorie e che esporrà gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto, rendendoli disponibili al datore di lavoro che lo assume anche per rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro;
- art. 15: sempre in un’ottica preventiva, entro i prossimi 6 mesi, adozione di linee guida ministeriali, d’intesa con INAIL e sentite le parti sociali per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (eventi che si verificano sui luoghi di lavoro che non causano danni) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti, alle quali saranno contestualmente fornite apposite indicazioni relative a modalità di comunicazione relativamente a tali eventi;
- art. 17: sono introdotte ulteriori modifiche al T.U. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria e promozione della salute, stabilendo che:
- le visite di controllo sanitario a cui si devono sottoporre i lavoratori siano computate nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelle svolte in fase pre-assuntiva;
- il medico competente informi i lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica promuovendo l'adesione ai programmi di screening;
- nell’ambito della medesima sorveglianza sanitaria sia ricompresa una visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di un ragionevole motivo per ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope e sempreché si tratti di attività ritenute ad elevato rischio infortunio come definite dalla specifica disciplina applicabile;
- possano essere definite apposite convenzioni tra organismi paritetici serventi piccole realtà (imprese fino a 10 lavoratori) e ASL/medici competenti proprio per favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria;
- nell’ambito della contrattazione collettiva, possano essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.
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(3) Da ultimo, Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 26 del 28 luglio 2025 – prot. n. 2294.