È stata pubblicata in G.U. la LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191 di conversione del DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.” (All.).
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 145/2023
COLLEGATO ALLA MANOVRA FINANZIARIA 2024
Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando, per i dovuti approfondimenti, ad eventuali comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi e di ICN S.p.A.
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CAPO I. MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI
ART. 2-BIS. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231-CODICE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
L’articolo, introdotto in sede di conversione del decreto-legge in commento, apporta modifiche al D.lgs. n. 231/2007 (Codice della normativa antiriciclaggio)[1], riconoscendo agli organismi di autoregolamentazione (coincidenti con gli ordini professionali a livello centrale e territoriale, compresi i consigli di disciplina)[2] la facoltà di istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare. Ciò al fine di prevenire e accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo[3].
ART. 4. Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette.
Con l’articolo in esame si dispone che, per il solo periodo d’imposta 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi (redditi di lavoro autonomo ovvero redditi d’impresa - artt. 53 e 54 Tuir) di ammontare non superiore a 170,000 €, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi venga eseguito entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza alcun interesse.[4]
Il differimento non si applica ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi INAIL, per cui continuano ad applicarsi le ordinarie regole vigenti.
Il versamento può essere dilazionato in 5 rate mensili, da gennaio a maggio con scadenza il 16 di ogni mese. In tal caso, per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa vigente in materia di pagamenti rateali, ex articolo 20, D.lgs. n. 241/97.
ART. 4-BIS. Differimento di termini per definizioni agevolate DEI CARICHI AFFIDATI ALL’aGENTE DELLA RISCOSSIONE [5]
l’articolo consente ai contribuenti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (articolo 1, comma 231 e seguenti, L. n. 197/2022-Legge di Bilancio 2023), di ritenere tempestivi i versamenti in scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023, se effettuati entro il 18 dicembre 2023.
Pertanto, si considerano tempestivi i versamenti eseguiti entro la già menzionata data (sia il versamento delle somme dovute in un’unica soluzione, previsto entro il 31 ottobre 2023, sia il versamento della seconda rata, in scadenza il 30 novembre 2023).
ART. 4-QUINQUIES. Misure di semplificazione, di tutela del contribuente e in materia di transazione su crediti tributari e contributivi
L’articolo:
- abroga l’obbligo previsto (dal comma 2, articolo 4, D.L. n. 51/2023), a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille Irpef nonché la previsione di conservarne le schede delle stesse;
- introduce una serie di semplificazioni per i contribuenti che vogliano usufruire del servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti, eliminando il riferimento alla “richiesta del contribuente” e consentendo, pertanto, all’Agenzia, di rendere disponibili le fatture anche se non richieste;
- infine, introduce una semplificazione delle modalità di espressione del parere conforme da parte dell’Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti tributari e contributivi, di cui all’articolo 1-bis, D.L. n. 69/2023. La decorrenza delle nuove disposizioni in esame è fissata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e, in ogni caso, si prevede che le stesse si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.
ART. 5. Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
La disposizione differisce (dal 30 novembre 2023) al 30 luglio 2024 il termine entro cui le imprese possono presentare richiesta di riversamento all’Agenzia delle entrate[6] dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione senza applicazione di interessi e sanzioni.
Trattasi dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo relativi a uno o più periodi d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019.
Pertanto, la disposizione proroga anche il termine per il versamento della rata unica ovvero dei termini previsti per il versamento delle tre rate (in caso di rateazione) e dei relativi interessi.
Conseguentemente, è prorogato al 17 dicembre 2024 il termine (in precedenza fissato al 17 dicembre 2023) a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Sono fatti salvi i versamenti già eseguiti dai contribuenti prima della modifica in commento.
La disposizione, inoltre, proroga di 1 anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate, per i crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, utilizzati negli anni 2016 e 2017.
Infine, sono introdotte la disciplina, le modalità e il termine entro cui esercitare la revoca della procedura di riversamento. A tale scopo, la norma prevede che i soggetti che possono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta in esame, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento dello stesso e non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata, possono revocare integralmente la richiesta entro il 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in commento.
ART. 6. DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE RELATIVA AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ TEMPORANEO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI DA 115 A 119, L. N. 197/2022 [7]
La disposizione interviene sulla determinazione del reddito complessivo su cui calcolare il c.d. “contributo di solidarietà temporaneo” posto a carico di talune imprese energetiche, ex articolo 1, commi 115-119, L. n. 197/2022 (L. di Bilancio 2023), per l’anno 2023, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.
In particolare, si prevede che dalla base imponibile su cui calcolare il già menzionato contributo sono esclusi parzialmente la distribuzione o l’utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.
L’esclusione, come detto, parziale, si applica nel limite del 30% del complesso delle riserve stesse risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Allo stesso tempo, si istituisce, per l’anno 2024, un contributo di solidarietà a carico delle medesime imprese energetiche che si avvalgono della menzionata esclusione, di ammontare pari al beneficio conseguito, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.
Pertanto, la disposizione in esame da una parte ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023 e, dall’altra, prevede che la quota del contributo di solidarietà non versata ai sensi delle disposizioni di cui sopra, è dovuta a titolo di contributo di solidarietà per l’anno 2024.
ART. 8-BIS. Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
L’articolo apporta modifiche all’articolo 12, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000) recante la disciplina dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. [8]
A tal fine, si prevede che in sede di verifica sono in ogni caso applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del D.P.R. n. 600/73, che consente al contribuente stesso di farsi rappresentare, presso gli uffici finanziari, da un procuratore generale o speciale.
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CAPO II. MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI
ART. 10. Trasporto pubblico locale.
La disposizione, al comma 1, incrementa, di ulteriori 500 milioni di € per l’anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (ai sensi dell’articolo 200, comma 1, D.L. n. 34/2020/Decreto Rilancio) al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ciò al fine di compensare, definitivamente, la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, a seguito delle limitazioni della capienza massima dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi di trasporto pubblico[9].
Con il comma 2, si prevede l’incremento, per un ammontare pari a 35 milioni di € per l’anno 2023, del Fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 5/2023 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto a riconoscere, fino all’esaurimento delle risorse, un bonus per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero servizi di trasporto ferroviario nazionale.[10]
ART. 10-BIS. Misure per favorire l’accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta
L’articolo prevede un incremento di 1,2 milioni di €, a decorrere dall’anno 2024, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale[11].
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CAPO III. MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT
ART. 10-QUATER. Incremento del fondo “PROGRAMMA patenti giovani autisti per l’autotrasporto”
Incrementata di 2,4 milioni di € per il 2023, la dotazione del Fondo per le patenti dei giovani autisti nell’autotrasporto, istituito nello stato di previsione del MIT, ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bis D.L. n. 121/2021[12].
ART. 13. Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
La disposizione rifinanzia, per un importo pari a 50 milioni di € per l’anno 2023, la misura “Nuova Sabatini” istituita dall’articolo 2, D.L. n. 69/2013, al fine di garantire la continuità delle misure di sostegno per gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).
Come noto, la misura in esame è l’agevolazione che fa capo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy avente la finalità di semplificare/favorire l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
La misura è stata reiteratamente rifinanziata e potenziata, tenuto conto del riscontro ricevuto dal sistema produttivo, trattandosi di uno dei principali strumenti di sostegno delle MPMI operanti in tutti i settori produttivi, inclusa l’agricoltura e la pesca, (ad eccezione del settore finanziario ed assicurativo).
L'agevolazione promuove gli investimenti per acquistare, o acquisire in leasing, da parte delle menzionate MPMI sia beni strumentali materiali (quali macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo) o immateriali, (hardware, software e tecnologie digitali).
La misura permette alle MPMI:
- l’accesso a finanziamenti agevolati per investimenti relativi ai sopra menzionati beni strumentali (tra i soggetti finanziatori si annoverano anche gli intermediari finanziari iscritti all’albo 106 del TUB-D.lgs. n. 385/93, che operano statutariamente nei confronti delle menzionate imprese);
- l’accesso ad un contributo statale in conto impianti per i medesimi investimenti, con un tasso di interesse annuo agevolato.
Per tutti gli approfondimenti sulla misura: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/affianchiamo-la-pa-per-gestire-i-fondi-europei-e-nazionali/pa-digitale/nuova-sabatini
Per tutta la normativa di riferimento: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/normativa-beni-strumentali-nuova-sabatini
ART. 13-BIS. Disposizioni fiscali per l’industria fonografica
La disposizione innalza, da 1.200.000 €, a 2.000.000 € nei tre anni d'imposta, l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (ex articolo 78, L. n. 633/1941) e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo (articolo 7, comma 1, D.L. n. 91/2013)[13].
ART. 13-QUATER. Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
L’articolo:
- estende alle imprese esportatrici localizzate nei territori delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi), la misura di aiuto originariamente prevista dall’articolo 10 del D.L. n. 61/2023 a favore delle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali di maggio 2023 localizzate nei territori dell’Emilia-Romagna, consistente nell’erogazione da parte di SIMEST di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei danni subiti;
- estende, inoltre, la misura di cui sopra anche alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri, però parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi, in misura non inferiore alla soglia stabilita con le delibere attuative del Comitato agevolazioni, dalla fornitura a imprese esportatrici;
- prevede, a favore delle imprese localizzate nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, a cui si applichi l’articolo 10 del D.L. n. 61/2023 sopra citato, l’esenzione fino al 31 dicembre 2024 dall’obbligo di prestare forme di garanzia per accedere a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo istituito a favore delle imprese esportatrici dall’articolo 2, D.L. n. 251/1981;
- incrementa, infine, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, D.lgs. n. 1/2018 di 50 milioni di euro per l’anno 2023.
ART. 15-BIS. FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
L’articolo, introdotto in sede di iter parlamentare di conversione del decreto-legge in esame, innova la disciplina operativa del Fondo di garanzia PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della L. n. 662/1996, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, fermo restando il limite massimo di impegni assumibile da parte del Fondo, annualmente fissato in legge di bilancio.
In particolare, sono introdotte modalità operative del Fondo per il già menzionato periodo, parzialmente diverse e derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria. Si tenga conto, tuttavia, che è attualmente vigente, fino al prossimo 31 dicembre 2023, una disciplina speciale, straordinaria e temporanea introdotta proprio per potenziare lo strumento ed estenderne l’operatività, sia per ciò che attiene agli importi oggetto di garanzia, sia per i beneficiari[14]. Pertanto, l’articolo in esame, vista l’imminente scadenza dell’efficacia della disciplina transitoria e speciale al 31 dicembre 2023, ha lo scopo introdurre una nuova disciplina operativa del Fondo di garanzia per l'annualità 2024.
In base alla nuova disciplina, vigente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024:
- l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è di 5 milioni di €. La garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX delle vigenti Disposizioni Operative (DO) di carattere generale del Fondo;
- la copertura del Fondo è riconosciuta fino alla misura massima del:
- 55% per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La percentuale è elevata al 60% per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
- 80% nel caso di finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
- 50% per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali;
- 80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40 mila euro ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro.
Resta salvo quanto previsto dal D.M. 26 aprile 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di startup innovative e incubatori certificati[15].
La disposizione, inoltre, prevede la riduzione da 2 milioni a 500 mila € dell'importo minimo dei bond che possono essere inclusi nei portafogli oggetto di garanzia dal Fondo.
Merita di essere segnalata, altresì, la previsione di cui al comma 1, lettera d) dell’articolo in commento, secondo cui soggetti legittimati ad accedere alla garanzia del Fondo, sono anche gli enti del Terzo settore (ETS) purché iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché nel Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, con riguardo ad operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila € e senza l'applicazione del modello di valutazione prescritto dalla normativa vigente[16].
La disposizione prevede, altresì, l’istituzione di un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza delle Regioni o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese del settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del Made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, si modifica anche la composizione del Consiglio di gestione del Fondo, eliminando dalla sua composizione i due esperti in materia creditizia e finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese, attualmente previsti. Ne deriva che, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo, il Consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle Amministrazioni.
ART. 16, COMMA 2-BIS. Norme transitorie inerenti all’area sportiva dilettantistica
La disposizione apporta modifiche al D.lgs. n. 36/2021, in materia di enti sportivi in particolare prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine di adeguamento alla riforma degli statuti delle società (incluse le cooperative) e delle associazioni sportive dilettantistiche[17]. Con l’occasione è prorogato il termine entro cui l’adozione delle stesse modifiche statutarie di adeguamento è esente dall’imposta di registro[18].
Sull’adeguamento degli statuti delle società cooperative sportive si rinvia a Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 22/2023.
La disposizione, inoltre, introduce una disciplina transitoria inerente alle comunicazioni di natura pubblicistica con riguardo agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell’area dilettantistica e per gli altri soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive nella stessa area dilettantistica[19].
Le stesse comunicazioni possono essere rese, senza l’applicazione di sanzioni, entro il 30 gennaio 2024.
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CAPO IV. MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA
ART. 17-BIS. Proroga dell’accesso al cinque per mille per le Onlus
La disposizione, con l’ennesima modifica all’articolo 9, comma 6, D.L. n. 228/2021, proroga la fase transitoria del regime per l’erogazione del 5 per mille dell’IRPEF alle ONLUS.
In particolare, si stabilisce che le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille di cui al D.lgs. n. 111/2017, articolo 3, comma 1, lettera a), che individuano gli enti del Terzo settore che possono essere beneficiari (e che, a regime, hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore/RUNTS), avranno efficacia a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività dello stesso, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.[20]
La disposizione, inoltre, proroga fino al 31 dicembre 2024, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.
ART. 20. Misure per le scuole paritarie dell’infanzia.
L’articolo incrementa di 50 milioni di € per l’anno 2023, il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie (che nel 2022 era pari a 20 milioni di €) dall’articolo 1, comma 328, Legge di bilancio 2022, n. 234/2021.
Le modalità e i criteri di riparto, per l’anno scolastico 2022/2023, sono stati definiti dal D.M. MIUR, n. 21, del 14 febbraio 2023, disponibile al seguente link: https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-21-del-14-febbraio-2023
ART. 21. Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per LA prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina.
Il comma 1 istituisce, presso il Ministero dell’Interno, un apposito Fondo con una dotazione iniziale pari a 46,859 milioni di €, per l’anno 2023, diretto al finanziamento di misure urgenti connesse con l’accoglienza di migranti e in favore di minori stranieri non accompagnati. Le risorse sono stanziate anche a sostegno dei Comuni.
Il comma 1-bis destina, a valere sul Fondo sopra menzionato, un contributo in favore di Comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti al 31 dicembre 2022, a ristoro delle spese sostenute per l’affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tale contributo è concesso al ricorrere di determinate condizioni di carattere finanziario ed entro un complessivo limite di spesa pari ad 1 milione di € per il 2023.
Il comma 3 istituisce, sempre presso il Ministero dell’Interno un ulteriore Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di € per l’anno 2023, ai fini della concessione di contributi straordinari a vantaggio di Comuni confinanti con altri Paesi europei o Comuni costieri coinvolti in flussi migratori.
Ai sensi del comma 4, i criteri e le modalità di concessione del sopra citato contributo saranno definiti con decreto dei Ministri dell’Interno/MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Il comma 5 autorizza l’incremento di spesa di 7 milioni di € l’anno 2023, al fine di garantire la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, garantendo, pertanto, l’effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale (articolo 19, comma 3, D.L. n. 13/2017).
I commi da 9 a 10 recano disposizioni relative alla gestione della crisi in Ucraina.
Il comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni di € per l’anno 2023 ai fini della dell’attività di assistenza, soccorso e accoglienza della popolazione ucraina, su tutto il territorio nazionale.
Il comma 9-bis proroga al 4 marzo 2024 lo stato di emergenza per il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, della popolazione ucraina, con attribuzione di risorse pari a 26,3 milioni per l’anno 2024.
Il comma 9-ter rinvia ad ordinanze di protezione civile per l’individuazione e le rimodulazioni delle corrispondenti misure di assistenza, per la prosecuzione della gestione emergenziale e delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti di Regioni e Province autonome.
Il comma 10 autorizza la spesa di 2,2 milioni di € per il 2024 ai fini dell’invio di militari dell’Arma dei carabinieri per la tutela degli uffici all’estero principalmente esposti.
ART. 21-BIS. Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023
Le previsioni contenute nell’articolo in esame trovano applicazione limitatamente ai soggetti aventi, alla data del 2 novembre 2023, la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni toscani indicati nell'allegato 1, annesso al decreto in commento, già menzionati sopra.
Per tali soggetti, quindi, si prevede che i versamenti tributari, quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai premi per l'assicurazione obbligatoria, ai versamenti delle ritenute alla fonte (di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600), delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché i termini degli adempimenti tributari, che scadono nel periodo compreso dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si considerano tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.[21]
ART. 22. Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
L’articolo reca una serie di disposizioni che novellano la disciplina vigente (articolo 12, D.L. n. 34/2020) in materia di acquisizione efficiente delle informazioni relative a nascite e decessi, attraverso il c.d. Sistema Tessera Sanitaria.
[1] Introducendo l’articolo 34-bis al sopra citato D.lgs. n. 231/2007.
[2] Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. aa) del Codice antiriciclaggio, per “organismo di autoregolamentazione” si intende l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione delle sanzioni previste per la loro violazione.
[3] La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione e ad essa i professionisti trasmettono senza ritardo i documenti, i dati e le informazioni. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia), il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali. Mentre ai singoli professionisti è precluso l’accesso alla stessa.
[4] Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d'affari.
Il volume di affari è definito dall’articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972 come l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare.
[8] L’articolo 12, comma 2, sopra citato dispone che, quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
[9] Le nuove risorse stanziate sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 2, articolo 34, sopra citato.
[11] L’incremento è diretto a garantire gli interventi necessari ad assicurare il diritto delle persone a mobilità ridotta ad accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale. Le risorse sono elargite esclusivamente in base al raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra numero dei posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipo di mezzo di trasporto pubblico.
I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale saranno tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.
[12] La dotazione del Fondo è pari a 3,7 milioni di € per l'anno 2022 e di 5,4 milioni di € per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Conseguentemente, per il 2023, la dotazione complessiva è pari a 7,8 milioni di €. La dotazione del Fondo è finalizzata alla concessione, per il periodo compreso dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono patente autotrasporto”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
[13] L’agevolazione si applica nei limiti delle risorse stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
[14] L’intervento straordinario del Fondo è stato introdotto in piena pandemia dal D.L. n. 23/2020 (Decreto Cura Italia) e prorogato fino al 30 giugno 2022 (conformemente alla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla L. bilancio 2022 (L. n. 234/2021) articolo 1, comma 54.
Contestualmente, la stessa L. di bilancio, all’articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, introducendo una disciplina transitoria, che in parte ha ripristinato le modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria (inizialmente previsto dal 1° luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022) è stato prorogato di un anno, sino al 31 dicembre 2023 dalla L. di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 392-393).
Con l’articolo in commento, pertanto, si introduce la nuova disciplina straordinaria vigente dal 1° al 31 dicembre 2024.
Per un esame approfondito dello strumento, si rinvia al seguente link del sito istituzionale del Fondo di garanzia: https://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/modelli-di-valutazione/?
[16] Si evidenzia che, fermo restando quanto sopra previsto per gli ETS, quelli non iscritti al REA e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono accedere alla garanzia del Fondo, se rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale all’uopo istituita mediante accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Per sostenere l’operatività e le finalità della sezione speciale, alle relative risorse possono confluire le somme derivanti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro novanta giorni dall’ entrata in vigore della disposizione in commento.
Per tutti i soggetti sopra indicati, vale a dire ETS e enti religiosi civilmente riconosciuti, la garanzia del fondo può essere concessa nei limiti del 5% della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo.
[17] La mancata conformità degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche ai criteri previsti dall’articolo 7, comma 1, D.lgs. n. 36/2021, comporta l’impossibilità di iscrizione delle stesse al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (o la cancellazione dal Registro), ex articolo 7, comma 1-quater.
[18] L’esenzione trova applicazione a condizione che le modifiche statutarie siano necessarie ai fini dell’adeguamento degli statuti alle disposizioni sopra citate.
[19] Trattasi delle comunicazioni da rendere al Centro per l’impiego, all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, in tempo reale, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all'INAIL.
[20] Si rammenta che già il D.L. n. 228/2021 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 5 e 12 del 2022] e il D.L. n. 198/2022 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 2 e 5 del 2023] hanno disposto il differimento dell’applicazione della nuova disciplina del cinque per mille IRPEF alle ONLUS, prorogando il periodo di transitorietà.
Per effetto della disposizione in esame, quindi, il regime transitorio per le ONLUS viene prorogato di un ulteriore anno, fino al quarto anno successivo all’operatività del RUNTS.
[21] Le disposizioni in esame si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato 1 sopra citato, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati e trovano, altresì applicazione, anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.