Circolari

Circ. n. 33/2022

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN AGRICOLTURA PER ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE ULTERIORI CHIARIMENTI INPS

Segnaliamo un nuovo messaggio INPS con cui l’Istituto fornisce un chiarimento interpretativo rispetto ad una normativa già esistente riconducibile all’applicabilità in agricoltura delle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate.

Più in particolare il messaggio puntualizza - se mai vi fossero delle perplessità a riguardo – come i suddetti sgravi riconosciuti in favore dei datori di lavoro agricolo ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988[1] siano fruibili anche da quei datori di lavoro che, seppur non classificati dall’INPS nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze  lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/1979, qui richiamate:

  1. amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
  2. consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per i lavori di forestazione;
  3. imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;
  4. imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;
  5. imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.

Tutto ciò in linea con una normativa e una giurisprudenza – come già ripetutamente illustrata da INPS attraverso precedenti circolari - secondo cui ai fini dell’inquadramento previdenziale va seguito il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, dalla quale discende appunto – come espressamente indicato all’art. 6 della legge n. 92/1979 - l’inquadramento in agricoltura relativamente alle norme di previdenza e assistenza sociale  dei lavoratori addetti alle attività agricole di cui sopra (a prescindere dall’inquadramento del datore di lavoro).

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[1] Si tratta di una riduzione della contribuzione datoriale pari al 75% per le imprese operanti in territori montani particolarmente svantaggiati che scende al 68% per le altre zone agricole svantaggiate - comprese le aree dell’obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999, e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata. INPS ricorda come i criteri per l’individuazione delle zone svantaggiate sono stati definiti con delibera CIPE n. 42/2000, alla quale ha fatto seguito la riclassificazione dei comuni avvenuta sempre con delibera CIPE n. 13/2001 e successiva modifica.

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