Segnaliamo un nuovo messaggio INPS con cui l’Istituto fornisce un chiarimento interpretativo rispetto ad una normativa già esistente riconducibile all’applicabilità in agricoltura delle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate.
Più in particolare il messaggio puntualizza - se mai vi fossero delle perplessità a riguardo – come i suddetti sgravi riconosciuti in favore dei datori di lavoro agricolo ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988 siano fruibili anche da quei datori di lavoro che, seppur non classificati dall’INPS nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/1979, qui richiamate:
- amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per i lavori di forestazione;
- imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;
- imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;
- imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.
Tutto ciò in linea con una normativa e una giurisprudenza – come già ripetutamente illustrata da INPS attraverso precedenti circolari - secondo cui ai fini dell’inquadramento previdenziale va seguito il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, dalla quale discende appunto – come espressamente indicato all’art. 6 della legge n. 92/1979 - l’inquadramento in agricoltura relativamente alle norme di previdenza e assistenza sociale dei lavoratori addetti alle attività agricole di cui sopra (a prescindere dall’inquadramento del datore di lavoro).
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Si tratta di una riduzione della contribuzione datoriale pari al 75% per le imprese operanti in territori montani particolarmente svantaggiati che scende al 68% per le altre zone agricole svantaggiate - comprese le aree dell’obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999, e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata. INPS ricorda come i criteri per l’individuazione delle zone svantaggiate sono stati definiti con delibera CIPE n. 42/2000, alla quale ha fatto seguito la riclassificazione dei comuni avvenuta sempre con delibera CIPE n. 13/2001 e successiva modifica.