Con decreto 12 maggio
2021 (in G.U. 28 maggio 2021 – in allegato) il Ministero delle finanze ha
adottato le modalità applicative dell’imposta di consumo sulle bevande
edulcorate (cd. “Sugar
tax”), introdotta dalla legge
di bilancio 2020 (art. 1, comma 661 della legge 27 dicembre 2019, n. 160), la
cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2022, a seguito della
proroga disposta con la legge di bilancio 2021.
Si riportano,
di seguito, alcuni elementi di sintesi del funzionamento dell’imposta anche
sulla base del nuovo decreto.
ELEMENTI
GENERALI
Si ricorda che
ai sensi dell’articolo 1, comma 665 della legge n.160 cit., l'imposta è fissata nella misura di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad
essere utilizzati previa diluizione.
Sono esenti dall'imposta;
-
le bevande
edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale,
rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti e a 125 grammi
per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad
essere utilizzati come tali previa diluizione;
-
le bevande
edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi
dell’Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate;
-
le bevande
edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non
residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da
quest’ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell’Unione
europea ovvero dal medesimo soggetto esportate.
Per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere
utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202
della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita,
destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e
aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale
o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
La tabella degli edulcoranti è
riportata nella tabella allegata al decreto interdirettoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 ottobre 2020.
La quantità annua stimata di
edulcoranti è la quantità annua di edulcoranti, necessaria per la produzione
delle bevande edulcorate espressa, sulla base dei dati contenuti nella tabella
degli edulcoranti, in tonnellate equivalenti di saccarosio.
SOGGETTI OBBLIGATI AL
PAGAMENTO DEL TRIBUTO
Il decreto individua i seguenti casi:
-
bevande edulcorate
ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori
nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che
ne effettuano la rivendita: obbligato è lo stesso fabbricante, che è definito come l’esercente
dell’impianto di produzione registrato, in cui sono ottenute bevande edulcorate
a partire da materie prime o da prodotti semilavorati ovvero l’esercente dell’impianto di produzione in cui sono
ottenute bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il
condizionamento;
-
bevande ottenute per
conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che
provvede anche alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato
ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita:
obbligato al pagamento è il medesimo soggetto
cedente;
-
bevande edulcorate
provenienti da altri Paesi appartenenti all’Unione europea:
obbligato al pagamento è l’acquirente
che riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate;
-
bevande edulcorate importate
da Paesi non appartenenti all’Unione europea: obbligato è il soggetto che effettua l’importazione definitiva nel territorio dello Stato delle medesime
bevande.
REGISTRAZIONE DEGLI
ESERCENTI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DEI SOGGETTI CEDENTI BEVANDE EDULCORATE E
DEGLI ACQUIRENTI (artt.3 e 4)
Il decreto prevede un obbligo di preventiva denuncia all’Agenzia dogane e monopoli (ADM) a carico:
-
del soggetto che intende realizzare
bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati
-
del soggetto che intende realizzare
bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il condizionamento,
-
del soggetto residente o non residente
nel territorio nazionale, che intende cedere bevande edulcorate, ottenute per
suo conto in un impianto di produzione, a consumatori nel territorio dello
Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la
rivendita.
-
del soggetto, residente nel territorio
nazionale, che intende acquistare, nell’esercizio di un’attività economica,
bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all’Unione europea,
nonché il soggetto non residente nel territorio nazionale, che intende
effettuare gli acquisti di cui al comma 1.
Ai soggetti registrati è attribuito un
codice identificativo dall’ADM.
I soggetti non residenti nel
territorio nazionale devono avvalersi di un rappresentante fiscale nel
territorio nazionale.
ADEMPIMENTI DEL
FABBRICANTE (art.5), DELL’ACQUIRENTE
(art. 6) E CONSERVAZIONE PROSPETTI (art.7)
Il fabbricante
deve redigere un prospetto riepilogativo,
conforme al modello indicato nell’allegato I.
Il fabbricante che realizzi, a partire
da materie prime o da prodotti semilavorati, più di 100.000 ettolitri annui di
bevande edulcorate, includenti i quantitativi ottenuti per conto di terzi,
oltre al prospetto deve redigere una scheda riepilogativa degli edulcoranti,
conforme al modello riportato all’allegato III.
Le annotazioni sono effettuate entro
la fine di ciascun mese solare di riferimento.
Per le bevande edulcorate ottenute per
conto di soggetti cedenti ed estratte dall’impianto di produzione, il
fabbricante è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a quello di
effettuazione delle movimentazioni, un prospetto riepilogativo mensile dei
quantitativi di bevande edulcorate estratti per ciascun soggetto cedente con
l’indicazione del codice identificativo del medesimo soggetto. I medesimi dati
sono comunicati a ciascun soggetto cedente ai fini dell’assolvimento del
tributo.
L’acquirente
residente nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale dell’acquirente
non residente nel medesimo territorio devono redigere un prospetto
riepilogativo, conforme al modello di cui all’allegato II, nel quale sono
annotati, con riferimento a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i
relativi quantitativi acquistati da altri Paesi appartenenti all’Unione europea
con l’indicazione, in particolare, del magazzino di bevande edulcorate in cui
gli stessi sono ricevuti e degli estremi della documentazione fiscale relativa
all’acquisto.
I prospetti
sono tenuti esclusivamente in formato
elettronico, sono stampati
mensilmente nonché su richiesta
dei funzionari dell’ADM o degli appartenenti alla Guardia di finanza, su moduli
approvati dall’ADM.
Le annotazioni
nei medesimi prospetti sono effettuate entro il
sesto giorno lavorativo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni
o le cessioni a cui le
annotazioni medesime si riferiscono.
Il fabbricante, che produce più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, effettua le annotazioni
nel prospetto entro il secondo giorno lavorativo
successivo a quello in cui sono
avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni medesime si
riferiscono.
Al termine
di ciascun anno solare, il fabbricante provvede a riportare le risultanze finali del
prospetto nel prospetto dell’anno successivo.
I prospetti sono custoditi per i cinque anni successivi a quello di scritturazione.
MODALITÀ ACCERTAMENTO E
VERSAMENTO TRIBUTO (art. 8)
L’accertamento e la liquidazione del
tributo sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per
ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione
del tributo dovuto.
Nelle stesse sono indicati gli estremi
identificativi del relativo versamento effettuato
Per le bevande edulcorate prodotte dal
fabbricante per conto di un soggetto residente nel territorio nazionale, le
dichiarazioni sono presentate, in luogo del fabbricante, dal medesimo soggetto
residente che provvede al versamento del tributo, risultante dalle medesime
dichiarazioni
Per le bevande edulcorate prodotte dal
fabbricante per conto di un soggetto non residente nel territorio nazionale, le
dichiarazioni sono presentate, in luogo del fabbricante, dal rappresentante
fiscale, di cui si avvale il predetto soggetto non residente che provvede al
versamento del tributo, risultante dalle stesse dichiarazioni.
Le dichiarazioni sono trasmesse, esclusivamente con modalità telematiche,
all’ADM entro la fine del mese solare successivo
a quello cui la dichiarazione si riferisce.
Il versamento
del tributo risultante dalle
dichiarazioni è effettuato, entro la fine del mese solare successivo a quello
cui la dichiarazione si riferisce, mediante la delega bancaria, di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante le altre forme di
pagamento previste dalla Tesoreria dello Stato.
RIMBORSO DEL TRIBUTO (art. 11)
Il tributo è rimborsato ai soggetti
obbligati qualora risulti indebitamente pagato.
Il rimborso va richiesto all’ADM, a
pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data in cui il relativo
pagamento risulti effettuato;
VERIFICHE E CONTROLLI (Art. 12).
I funzionari dell’ADM e gli
appartenenti alla Guardia di finanza:
-
hanno
facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, i depositi nonché presso
i magazzini di bevande edulcorate al fine di acquisire ogni elemento utile ad
accertare il corretto assolvimento del tributo possono constatare le giacenze
di bevande edulcorate nei predetti impianti, depositi e magazzini
-
possono
procedere, senza oneri, al prelievo di campioni anche al fine di determinare il
contenuto complessivo e la tipologia di edulcoranti presenti nelle bevande
edulcorate
L’ADM può impartire al fabbricante,
che produce più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, prescrizioni
in ordine all’installazione di dispositivi di misurazione delle bevande
edulcorate prodotte.
MODALITÀ PER LA
RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO (art.
14)
In caso di omesso versamento, totale o
parziale, del tributo, l’ADM notifica, per il tramite della PEC, al soggetto
obbligato al pagamento del tributo, un avviso di pagamento che preveda, per il
versamento delle somme dovute, un termine di trenta
giorni decorrente dalla data di
perfezionamento della notifica dello stesso avviso di pagamento.
L’avviso di pagamento è notificato
dall’ADM entro il termine di cinque anni
decorrente da quello di scadenza del versamento delle somme dovute a titolo di
tributo.
L’Agenzia
notifica gli avvisi di pagamento per gli omessi versamenti, insieme alle
relative sanzioni, per posta elettronica certificata. Il contribuente deve
rimettersi in regola entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della
notifica. In caso contrario, è avviata la procedura di riscossione coattiva.
Si segnala che per qualsiasi
chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia.