Circolari

Circ. n. 33/2021

SUGAR TAX – Decreto Ministero delle finanze 12 maggio 2021, Imposta di consumo sulle bevande edulcorate, in GU n.125 del 27 maggio 2021

Con decreto 12 maggio 2021 (in G.U. 28 maggio 2021 – in allegato) il Ministero delle finanze ha adottato le modalità applicative dell’imposta di consumo sulle bevande edulcorate (cd. “Sugar tax”), introdotta dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 661 della legge 27 dicembre 2019, n. 160), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2022, a seguito della proroga disposta con la legge di bilancio 2021.

Si riportano, di seguito, alcuni elementi di sintesi del funzionamento dell’imposta anche sulla base del nuovo decreto.

 

ELEMENTI GENERALI

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 665 della legge n.160 cit., l'imposta è fissata nella misura di:

a)  euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;

b)  euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Sono esenti dall'imposta;

  • le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad   essere utilizzati come tali previa diluizione;

  • le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate;

  • le bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest’ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate.

    Per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.

    Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande. 

    La tabella degli edulcoranti è riportata nella tabella allegata al decreto interdirettoriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 ottobre 2020.

    La quantità annua stimata di edulcoranti è la quantità annua di edulcoranti, necessaria per la produzione delle bevande edulcorate espressa, sulla base dei dati contenuti nella tabella degli edulcoranti, in tonnellate equivalenti di saccarosio.

     

    SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

    Il decreto individua i seguenti casi:

  1. bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita: obbligato è lo stesso fabbricante, che è definito come l’esercente dell’impianto di produzione registrato, in cui sono ottenute bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati ovvero l’esercente  dell’impianto di produzione in cui sono ottenute bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il condizionamento;

  2. bevande ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede anche alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita: obbligato al pagamento è il medesimo soggetto cedente;

  3. bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all’Unione europea: obbligato al pagamento è l’acquirente che riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate;

  4. bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione europea: obbligato è il soggetto che effettua l’importazione definitiva nel territorio dello Stato delle medesime bevande.

     

    REGISTRAZIONE DEGLI ESERCENTI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DEI SOGGETTI CEDENTI BEVANDE EDULCORATE E DEGLI ACQUIRENTI (artt.3 e 4)

    Il decreto prevede un obbligo di preventiva denuncia all’Agenzia dogane e monopoli (ADM) a carico:

  • del soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati

  • del soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il condizionamento,

  • del soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, che intende cedere bevande edulcorate, ottenute per suo conto in un impianto di produzione, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.

  • del soggetto, residente nel territorio nazionale, che intende acquistare, nell’esercizio di un’attività economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all’Unione europea, nonché il soggetto non residente nel territorio nazionale, che intende effettuare gli acquisti di cui al comma 1.

Ai soggetti registrati è attribuito un codice identificativo dall’ADM.

I soggetti non residenti nel territorio nazionale devono avvalersi di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale.

 

ADEMPIMENTI DEL FABBRICANTE (art.5), DELL’ACQUIRENTE (art. 6) E CONSERVAZIONE PROSPETTI (art.7)

Il fabbricante deve redigere un prospetto riepilogativo, conforme al modello indicato nell’allegato I.

Il fabbricante che realizzi, a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, includenti i quantitativi ottenuti per conto di terzi, oltre al prospetto deve redigere una scheda riepilogativa degli edulcoranti, conforme al modello riportato all’allegato III.

Le annotazioni sono effettuate entro la fine di ciascun mese solare di riferimento.

Per le bevande edulcorate ottenute per conto di soggetti cedenti ed estratte dall’impianto di produzione, il fabbricante è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle movimentazioni, un prospetto riepilogativo mensile dei quantitativi di bevande edulcorate estratti per ciascun soggetto cedente con l’indicazione del codice identificativo del medesimo soggetto. I medesimi dati sono comunicati a ciascun soggetto cedente ai fini dell’assolvimento del tributo.

L’acquirente residente nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale dell’acquirente non residente nel medesimo territorio devono redigere un prospetto riepilogativo, conforme al modello di cui all’allegato II, nel quale sono annotati, con riferimento a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i relativi quantitativi acquistati da altri Paesi appartenenti all’Unione europea con l’indicazione, in particolare, del magazzino di bevande edulcorate in cui gli stessi sono ricevuti e degli estremi della documentazione fiscale relativa all’acquisto.

I prospetti sono tenuti esclusivamente in formato elettronico, sono stampati mensilmente nonché su richiesta dei funzionari dell’ADM o degli appartenenti alla Guardia di finanza, su moduli approvati dall’ADM.

Le annotazioni nei medesimi prospetti sono effettuate entro il sesto giorno lavorativo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni medesime si riferiscono.

Il fabbricante, che produce più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, effettua le annotazioni nel prospetto entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni medesime si riferiscono.

Al termine di ciascun anno solare, il fabbricante provvede a riportare le risultanze finali del prospetto nel prospetto dell’anno successivo.

I prospetti sono custoditi per i cinque anni successivi a quello di scritturazione.

 

MODALITÀ ACCERTAMENTO E VERSAMENTO TRIBUTO (art. 8)

L’accertamento e la liquidazione del tributo sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del tributo dovuto.

Nelle stesse sono indicati gli estremi identificativi del relativo versamento effettuato

Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto residente nel territorio nazionale, le dichiarazioni sono presentate, in luogo del fabbricante, dal medesimo soggetto residente che provvede al versamento del tributo, risultante dalle medesime dichiarazioni

Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto non residente nel territorio nazionale, le dichiarazioni sono presentate, in luogo del fabbricante, dal rappresentante fiscale, di cui si avvale il predetto soggetto non residente che provvede al versamento del tributo, risultante dalle stesse dichiarazioni.

Le dichiarazioni sono trasmesse, esclusivamente con modalità telematiche, all’ADM entro la fine del mese solare successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

Il versamento del tributo risultante dalle dichiarazioni è effettuato, entro la fine del mese solare successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, mediante la delega bancaria, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante le altre forme di pagamento previste dalla Tesoreria dello Stato.

 

RIMBORSO DEL TRIBUTO (art. 11)

Il tributo è rimborsato ai soggetti obbligati qualora risulti indebitamente pagato.

Il rimborso va richiesto all’ADM, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data in cui il relativo pagamento risulti effettuato;

 

VERIFICHE E CONTROLLI (Art. 12).

I funzionari dell’ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza:

  1. hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, i depositi nonché presso i magazzini di bevande edulcorate al fine di acquisire ogni elemento utile ad accertare il corretto assolvimento del tributo possono constatare le giacenze di bevande edulcorate nei predetti impianti, depositi e magazzini

  2. possono procedere, senza oneri, al prelievo di campioni anche al fine di determinare il contenuto complessivo e la tipologia di edulcoranti presenti nelle bevande edulcorate

L’ADM può impartire al fabbricante, che produce più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, prescrizioni in ordine all’installazione di dispositivi di misurazione delle bevande edulcorate prodotte.

 

MODALITÀ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO (art. 14)

In caso di omesso versamento, totale o parziale, del tributo, l’ADM notifica, per il tramite della PEC, al soggetto obbligato al pagamento del tributo, un avviso di pagamento che preveda, per il versamento delle somme dovute, un termine di trenta giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notifica dello stesso avviso di pagamento.

L’avviso di pagamento è notificato dall’ADM entro il termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle somme dovute a titolo di tributo.

L’Agenzia notifica gli avvisi di pagamento per gli omessi versamenti, insieme alle relative sanzioni, per posta elettronica certificata. Il contribuente deve rimettersi in regola entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della notifica. In caso contrario, è avviata la procedura di riscossione coattiva.

 

Si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.