Circolari

Circ. n. 33/2020

AmbientEnergia NEWS 4/2020

Si trasmette il quarto numero di AmbientEnergia NEWS (mesi luglio-settembre) che, nell’ambito delle attività svolte dal servizio Ambiente ed Energia della Confederazione, sintetizza le più recenti e più importanti novità, di possibile interesse per le Cooperative, intervenute nel settore ambientale e dell’energia.

Al riguardo, anche al fine di acquisire eventuali segnalazioni da parte delle Federazioni e dei territori su tematiche o questioni prioritarie, sono riportate, altresì, le informazioni sulle principali attività condotte dal Servizio - spesso con l’ausilio delle Federazioni di settore e dei tecnici territoriali - sui tavoli di lavoro avviati a livello nazionale e sui posizionamenti assunti dalla Confederazione in tali contesti. 

In questo numero, vista la particolare situazione di emergenza economica e sanitaria, sono segnalati anche alcuni dei provvedimenti adottati per fronteggiare le criticità derivanti dal Covid.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.

 

          Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

       (Marco Venturelli)





AMBIENTE

NORMATIVA AMBIENTE

RIFERIMENTI

OGGETTO

PROFILI DI INTERESSE

PRECEDENTI

DISCARICHE

Decreto legislativo

3 settembre 2020, n. 121, Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

 (in G.U. 14 settembre 2020, n. 228)

DISCARICHE

Decreto di recepimento direttiva (UE) 2018/850

 

Con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121 (in G.U. n.227 del 12 settembre 2020), è stata recepita la direttiva (UE) 2018/850, in materia di discariche. 

La direttiva citata fa parte del pacchetto di direttive orientate alla promozione di politiche e strategie in materia di economia circolare (che comprende anche la direttiva (UE) 2018/849 sui veicoli fuori uso e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio). Il pacchetto era stato proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 nell'ambito del Piano d'azione per l'economia circolare.

Il nuovo decreto:

a) modifica il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 che disciplina la materia delle discariche;

b) inserisce nella disciplina generale le previsioni – emendate in alcuni aspetti che avevano creato dubbi e problemi applicativi – del D.M. 27 settembre 2010 recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

c) inserisce nella disciplina generale i contenuti di una parte delle “Linee guida” ISPRA del 7 dicembre 2016, n. 145 recanti «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

Cfr. Circolare Servizio Ambiente n. 32/2020

Prot.3229 /2020/MAP

VEICOLI FUORI USO

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

(in G.U. 12 settembre 2020, n.227)

VEICOLI FUORI USO

Decreto di recepimento della direttiva UE 2018/849

 

Con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.119 (in G.U. n.227 del 12 settembre 2020), è stato recepito l’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che fa parte del pacchetto di direttive orientate alla promozione di politiche e strategie in materia di economia circolare (che comprende la direttiva (UE) 2018/850 sulle discariche dei rifiuti, la direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio). Il pacchetto era stato proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 nell'ambito del Piano d'azione per l'economia circolare.

Il nuovo decreto, in particolare, introduce modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 relativo ai veicoli fuori uso.

Cfr. Circolare Servizio Ambiente n. 31/2020

 

Prot. 3207/2020/MAP

PILE E ACCUMULATORI

D.Lgs.3 settembre 2020, n. 118, Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

 (in G.U. 12 settembre 2020, n.227)

PILE E ACCUMULATORI

Decreto di recepimento della direttiva UE 2018/849

 

Con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.118 (in G.U. n.227 del 12 settembre 2020), sono stati recepiti gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che fa parte del pacchetto di direttive orientate alla promozione di politiche e strategie in materia di economia circolare (che comprende la direttiva (UE) 2018/850 sulle discariche dei rifiuti, la direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio). Il pacchetto era stato proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 nell'ambito del Piano d'azione per l'economia circolare.

Il nuovo decreto, in particolare, introduce modifiche:

al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE)

-          agli articoli 10 e 31

-                         aggiungendo l’articolo 24 - bis

                al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (su pile, accumulatori e relativi rifiuti)

-        all’articolo 24

Cfr. Circolare Servizio Ambiente n. 30/2020

Prot. n.  3206/2020/MAP

RIFIUTI E IMBALLAGGI

Modifiche al codice ambientale: normativa rifiuti e imballaggi - Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

 (in GU n.226 del 11 settembre 2020)   

RIFIUTI E IMBALLAGGI

Modifiche al codice ambientale

Decreto di recepimento delle direttive (UE) 851/2018 e 852/2018

Con il decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (in G.U. 11 settembre 2020, n.226) (in Allegato 1) sono state recepite le direttive (UE) 2018/851, in materia di rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

Il decreto legislativo contiene alcune importanti modifiche alla Parte IV del codice ambientale, finalizzate al recepimento delle citate direttive che, come noto, sono profondamente orientate ad assicurare l’attuazione di politiche e strategie di economia circolare.

In estrema sintesi, l’articolato risulta così ripartito:

-               ARTICOLO 1 - MODIFICHE AL CODICE AMBIENTALE (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV) con riferimento alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Tra le principali modifiche si segnalano:

- riforma del regime di responsabilità estesa del produttore (novella dell’articolo 178 bis del codice ambientale ed introduzione dell’articolo 178-ter);

- gerarchia di rifiuti (modifica dell’ordine di priorità previsto dall’articolo 179 del codice ambientale)

- modifiche al Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (revisione dell’articolo 180 del codice ambientale)

- preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (revisione dell’articolo 181 del codice ambientale)

- rifiuti organici (sostituzione dell’articolo 182-ter del codice ambientale)

- definizioni e classificazione dei rifiuti (modifiche agli articoli 183 e 184 del codice ambientale ed inserimento dell’articolo 185-bis, sul deposito temporaneo prima della raccolta)

- sottoprodotti ed end of waste (integrazioni degli articoli 184.bis e 184-ter del codice ambientale)

- regime delle esclusioni dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti (modifiche all’articolo 185 del codice ambientale con riferimento agli sfalci ed alle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni ed alle sostanze destinate ad essere utilizzate come mangimi)

- responsabilità nella gestione dei rifiuti (revisione dell’articolo 188 del codice ambientale)

- tracciabilità dei rifiuti (introduzione dell’articolo 188-bis del codice ambientale che definisce i principi di riferimento per il funzionamento del Registro elettronico nazionale di tracciabilità e riscrittura ordinata e coordinata degli articoli 189, 190 e 193 in materia di comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, registri di carico e scarico dei rifiuti e formulario di identificazione; introduzione dell’articolo 193-bis sul trasporto intermodale.) La parte sulla tracciabilità contiene importanti semplificazioni e novità

- assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (modifiche alle definizioni contenute negli articoli 183 e 184, revisione delle competenze di cui agli articoli 195 e 198 del codice ambientale)

-               ARTICOLO 2 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15, Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III

- Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e pianificazione (introduzione dell’articolo 198-bis del codice ambientale e modifiche all’articolo 199)

- calcolo degli obiettivi (introduzione delle regole per il calcolo degli obiettivi nell’articolo 205-bis del codice ambientale)

-               ARTICOLO 3 - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II

- modifiche agli articoli 217, 218, 219, 219-bis, 220, 221, 222, 224 del codice ambientale

- sistemi autonomi (introduzione dell’articolo 221-bis nel codice ambientale per la definizione della disciplina dei sistemi autonomi di raccolta e gestione dei rifiuti

- criteri direttivi dei sistemi di gestione (riscrittura dell’articolo 237 del codice ambientale)

-               ARTICOLO 4 - SISTEMA SANZIONATORIO - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo VI e disposizioni finali - Capo I

- violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari (riscrittura dell’articolo 258 del codice ambientale)

-               ARTICOLO 5 - DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI (Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008)

- ARTICOLI 6 E 7 - DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

-               ARTICOLO 8 - ALLEGATI AL CODICE AMBIENTALE - modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

- recupero dei rifiuti (modifica dell’'allegato C alla Parte IV del codice ambientale)

- elenco dei rifiuti e classificazione (sostituzione dell’allegato D alla Parte IV del codice ambientale)

- strumenti economici e misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti (inserimento dell’allegato L-bis alla Parte IV del codice ambientale)

- assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (inserimento dell’allegato L-quater alla parte IV del Codice ambientale e dell’allegato L-quinquies relativo all’elenco delle attività che producono rifiuti assimilati)

Cfr. Circolare Servizio Ambiente n. 27/2020

Prot. 3118/2020/MAP

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.lgs.30 luglio 2020, n. 102 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (in GU n.202 del 13-8-2020)

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Modifiche alla Parte V del codice ambientale

Con il decreto legislativo n.102 del 2020 in oggetto indicato sono state apportate alcune modifiche alla Parte Quinta del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ed ai relativi allegati, con riferimento alla disciplina degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera, procedendo all’introduzione di alcuni correttivi rispetto alla disciplina introdotta con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

Cfr. Circolare Servizio Ambiente n. 26/2020

 

Prot. 3048/2020/MAP

LEGGE 11 settembre 2020, n.120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

 (decreto “Semplificazioni")

 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL “SEMPLIFICAZIONI”

Con la pubblicazione della legge 11 settembre 2020, n. 120 è stato convertito in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (meglio noto come decreto "Semplificazioni").

In estrema sintesi, con riferimento al settore ambientale, si segnalano le seguenti disposizioni:

-   RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE VIA E SCREENING

Il decreto semplificazioni ha apportato numerose modifiche al procedimento di valutazione di impatto ambientale (Parte II, Dlgs 152/2006), con l'obiettivo principale di ridurne le tempistiche.

Merita di essere segnalata la futura emanazione (entro il 14 novembre 2020) di uno o più Dpcm, con cui dovranno essere individuati i progetti e le opere necessarie all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a Via statale. Dovranno essere individuate anche le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere. Inoltre, viene integralmente sostituito l'articolo 19 del Dlgs 152/2006, che regola il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (cosiddetto "screening"). La nuova disciplina prevede un generale accorciamento delle tempistiche e un maggiore ricorso alle modalità di trasmissione telematica della documentazione.

Sono anche ridotte le tempistiche della fase di "scoping" (fase preliminare di consultazione tra proponente e P.A.) e della fase di "consultazione preventiva" per la corretta redazione dello Studio di impatto ambientale.

Anche il procedimento di Via statale viene semplificato, introducendo la possibilità che - decorsi inutilmente i tempi senza che si sia giunti a una conclusione - il provvedimento di Via possa essere adottato dal Ministro dell'Ambiente e/o dal Consiglio dei Ministri.

Importanti le modifiche previste per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), di cui vengono ridotte le tempistiche - da 120 a 90 giorni - per la conclusione del procedimento in Conferenza di servizi.

Infine, entro il 14 novembre 2020, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente verranno recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

Vengono apportate numerose modifiche al Testo unico sull'edilizia (Dpr 380/2001), al fine di accelerare e semplificare le procedure, riducendo al contempo gli oneri a carico dei cittadini (vd modifiche alle definizioni degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia).

In particolare, risultano ricompresi nell'ambito degli interventi di ristrutturazione anche "gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico".

Cfr. Circolare Servizio Ambiente n.22/2020 prot. n. 2710/2020 del 7 agosto 2020

 

Per le disposizioni relative a Energia e Clima cfr. Sezione Normativa Energia e Clima

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77,

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(in G.U. n.180 del 18 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

DECRETO “RILANCIO”

CONVERSIONE IN LEGGE

Con legge n.77 del 17 luglio 2020 è stato convertito in legge il cd “Decreto Rilancio”, decreto che, nella versione integrata con la legge di conversione, consta di 266 articoli.

Con specifico riferimento alle materie dell’ambiente e dell’energia, si segnala come sebbene all’ambiente sia dedicato lo specifico Capo VII del Titolo VIII (artt.227 e seguenti), sono rinvenibili all’interno del testo diverse disposizioni di interesse.

In particolare, si segnalano:

-                      art. 133 - differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

-                      art. 213 – bis - interventi di messa in sicurezza del territorio

-                      art. 227 - sostegno alle zone economiche ambientali

-                      art. 227 - bis - rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini

-                      art. 228 - misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

-                      art. 228 - bis - abrogazione dell’articolo 113 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti

-art. 229 – bis - disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale

Cfr. Circolare Servizio Ambiente n.20/2020

 

Per le norme in materia di clima ed energia vedi sezione Normativa Clima Energia

 

 





 

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE AMBIENTE

RIFERIMENTI

OGGETTO

PROFILI DI INTERESSE

COLLEGAMENTI

RIFIUTI IN PLASTICA – Analisi della Corte dei Conti europea

Analisi n. 04/2020

L’AZIONE DELL’UE PER AFFRONTARE IL PROBLEMA DEI RIFIUTI DI PLASTICA

Secondo un’analisi della Corte dei conti europea, l’UE non raggiungerà i valori-obiettivo che si è posta per il riciclaggio degli imballaggi di plastica per il 2025 e il 2030. L’aggiornamento del quadro giuridico per il riciclaggio della plastica, avvenuto nel 2018, riflette le accresciute ambizioni dell’UE e potrebbe contribuire ad incrementare la capacità di riciclaggio. Tuttavia, l’entità della sfida che gli Stati membri affrontano non dovrebbe essere sottovalutata. Nuove e più precise norme in materia di comunicazione delle quantità riciclate, nonché un irrigidimento delle norme in materia di esportazione dei rifiuti di plastica, ridurranno il tasso di riciclaggio comunicato nell’UE.

Secondo la Corte, affinché l’UE ottenga i risultati sperati in un periodo di soli 5-10 anni, è necessaria un’azione concertata.

I soli imballaggi, come i vasetti di yogurt o le bottiglie d’acqua, costituiscono circa il 40 % dell’utilizzo della plastica e oltre il 60 % dei rifiuti di plastica generati nell’UE. Si tratta inoltre del tipo di imballaggio con il più basso tasso di riciclaggio nell’UE (di poco superiore al 40 %). Per risolvere questo crescente problema dei rifiuti, la Commissione europea nel 2018 ha adottato la strategia per la plastica, che prevedeva tra l’altro la modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio del 1994 e il raddoppio del valore-obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica, che passa così al 50 % entro il 2025 e persino al 55 % entro il 2030. Il raggiungimento di questi valori-obiettivo sarebbe un passo avanti significativo verso il conseguimento dei traguardi che l’UE si è posta in materia di economia circolare.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_04/RW_Plastic_waste_IT.pdf

Comunicazione della Commissione Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021

COM/2020/575 final del 17 settembre 2020

RECOVERY FUND

Linee guida europee e risorse per il finanziamento

La Commissione europea ha pubblicato, con il documento intitolato “Strategia per la crescita sostenibile 2021” le Linee Guida contenenti i criteri che gli Stati membri dovranno rispettare nella redazione dei Recovery Plan nazionali, necessari per poter spendere i 627,5 miliardi di euro stanziati nell’ambito del Recovery Fund.

Nel documento la Commissione europea individua gli orientamenti per il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Dei fondi stanziati, all’Italia andranno oltre 65 miliardi di euro di sovvenzioni (oltre ai 127 miliardi in crediti), che grazie ad altre risorse provenienti da altri fondi ed interventi che la Commissione finanzierà separatamente supereranno gli 81 miliardi di euro, da utilizzare per il 70%, tra il 2021 e il 2022, e per il 30% nel 2023.

Secondo quanto emerge dall'ASGS 2021, la Commissione UE sollecita gli Stati membri ad includere nei loro Piani di ripresa investimenti e riforme, dunque progetti, concentrati su 7 "european flagships" orientate ai seguenti obiettivi:

- Utilizzare più energia pulita (Power up) - Utilizzare prontamente tecnologie pulite adeguate alle esigenze future e accelerare lo sviluppo e l'uso delle energie rinnovabili.

- Rinnovare (Renovate) - Migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati.

- Ricaricare e rifornire (Recharge and Refuel) - Promuovere tecnologie pulite adeguate alle esigenze future per accelerare l'uso di sistemi di trasporto sostenibili, accessibili e intelligenti, stazioni di ricarica e rifornimento e l'estensione dei trasporti pubblici.

- Collegare (Connect) - Estendere rapidamente i servizi veloci a banda larga a tutte le regioni e a tutte le famiglie, comprese le reti in fibra ottica e 5G.

- Modernizzare (Modernise) - Digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi pubblici, compresi i sistemi giudiziari e sanitari.

- Espandere (Scale-up) - Aumentare le capacità di cloud industriale europeo di dati e lo sviluppo dei processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili.

- Riqualificare e migliorare le competenze (reskill and upskill) - Adattare i sistemi d'istruzione per promuovere le competenze digitali e la formazione scolastica e professionale per tutte le età.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 aprile 2021 per presentare i loro Piani di ripresa e resilienza, tuttavia sono incoraggiati a presentare progetti preliminari di tali Piani già a partire dal 15 ottobre 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1600708827568&uri=CELEX:52020DC0575

ETS

Rapporto SNPA n.327/2020

SISTEMA EU-ETS IN ITALIA E NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

Il Rapporto si propone l’analisi delle dinamiche emissive e, a livello nazionale, dei consumi energetici degli impianti stazionari afferenti al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS UE).

L’analisi, condotta a livello settoriale, mostra la riduzione dei fattori di emissione medi in seguito all’aumento della quota di gas naturale e di bioenergie nel mix combustibile.

A livello Europeo sono confrontate le emissioni dei settori produttivi più rilevanti tra i Paesi con più elevate emissioni dal sistema ETS. Inoltre, è stato analizzato il rapporto tra allocazioni gratuite, assegnate per evitare il carbon leakage, ed emissioni verificate a livello settoriale nei principali Paesi al fine di quantificare eventuali sovra allocazioni di quote.

https://www.isprambiente.gov.it/files2020/pubblicazioni/rapporti/r327_2020-ets-v2.pdf

RAPPORTO RIFIUTI SPECIALI

SNPA- Edizione 2020

Rapporto 322/2020

 

RAPPORTO RIFIUTI SPECIALI (2020)

Il Rapporto è stato elaborato dal Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con il contributo delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale (ARPA/APPA).

Sono forniti i dati relativi a:

- PRODUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (con focus su coincenerimento, incenerimento, smaltimento in discarica, import e l’export dei rifiuti speciali);

- MONITORAGGIO DI SPECIFICI FLUSSI DI RIFIUTI

https://www.isprambiente.gov.it/files2020/pubblicazioni/rapporti/rapportorifiutispeciali_ed-2020_n-322_versionedati-di-sintesi_agg02_10_2020.pdf

Comunicazione della Commissione

Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità

 

Comunicazione 3 settembre 2020, n.474

PIANO D'AZIONE PER LE MATERIE PRIME CRITICHE

La Commissione europea ha presentato il Piano d'azione per le materie prime critiche, integrato con l'Elenco delle materie prime critiche del 2020 ed uno Studio prospettico sulle materie prime critiche per le tecnologie e i settori strategici con orizzonte temporale il 2030 e il 2050.

Ogni tre anni la Commissione riesamina l'elenco delle materie prime critiche per l'UE. L'importanza economica e il rischio di approvvigionamento sono i due principali parametri utilizzati per determinare la criticità per l'UE.

Il piano d'azione esamina le sfide attuali e future e propone azioni volte a ridurre la dipendenza dell'Europa dai paesi terzi, diversificando l'approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, migliorando l'efficienza delle risorse e la circolarità e promuovendo allo stesso tempo un approvvigionamento responsabile a livello mondiale. Tali azioni favoriranno la transizione verso un'economia verde e digitale, rafforzando nel contempo la resilienza dell'Europa e l'autonomia strategica aperta per quanto riguarda le tecnologie chiave, necessarie per compiere tale transizione. L'elenco delle materie prime critiche è stato aggiornato per tenere conto della loro mutata importanza economica e dei nuovi rischi di approvvigionamento in base alle relative applicazioni industriali e comprende 30 materie prime critiche. Per la prima volta è stato aggiunto all'elenco il litio, essenziale per la transizione verso una mobilità elettrica.

Il piano d'azione per le materie prime critiche mira a:

-          sviluppare catene del valore resilienti per gli ecosistemi industriali dell'UE;

-          ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche primarie mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione;

-          rafforzare l'approvvigionamento interno di materie prime nell'UE;

-          diversificare l'approvvigionamento dai paesi terzi e rimuovere le distorsioni del commercio internazionale, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'UE.

Per conseguire tali obiettivi, la comunicazione delinea dieci azioni concrete. In primo luogo, nelle prossime settimane la Commissione istituirà un'alleanza europea per le materie prime, che riunirà tutti i portatori di interessi coinvolti e si concentrerà sulle esigenze più urgenti, ossia aumentare la resilienza dell'UE nelle catene del valore dei magneti e delle terre rare, che è di vitale importanza per la maggior parte degli ecosistemi industriali dell'UE, come le energie rinnovabili, la difesa e lo spazio. Col tempo l'alleanza potrebbe poi espandersi per affrontare esigenze relative ad altre materie prime critiche e ai metalli comuni.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN





 

ATTIVITÀ IN CORSO - AMBIENTE

OGGETTO

DESCRIZIONE

INTERLOCUTORI

ATTIVITÀ E POSIZIONAMENTO

RIFIUTI PORTUALI

Attuazione della Direttiva 2019/883

Incontro con Ministero dell’ambiente

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Confcooperative ha partecipato all’incontro di confronto organizzato dalla competente Direzione del Ministero dell’ambiente.

Nel corso dell’incontro sono state sottolineate in particolare le seguenti questioni:

-   necessità di assicurare il coordinamento tra la disciplina in esame ed i disegni di legge cd “salvamare”, soprattutto con riferimento alle definizioni ed alla disciplina dei rifiuti accidentalmente pescati dai pescatori, da classificare come rifiuti speciali e non come rifiuti urbani. A tale scopo, è stato richiesto uno specifico tavolo di lavoro, anche per la valutazione di un protocollo finalizzato a garantire modalità semplificate di trasporto, rispetto delle misure di sicurezza alimentare.

-   Necessità di valutare le questioni relative alla tracciabilità dei rifiuti in un apposito tavolo, per garantire coordinamento della disciplina speciale, con quella generale in materi di rifiuti.

DDL “Salvamare”

ddl n.1571 e n.674 ed esame congiunto ddl n.1133, n.1503 e n.1822

Audizione Commissione Ambiente del Senato sui disegni di legge “Salvamare”

ž   Senato

La Commissione Territorio del Senato ha ripreso l’esame, in sede redigente, del ddl recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (AS.1571, approvato dalla Camera) e del ddl recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare (AS. 674 Matteo Mantero – M5S).

 

In tale contesto, Alleanza delle cooperative (coordinamento pesca) ha partecipato all’audizione:

-          Presentando una specifica proposta normativa correttiva;

-          Formulando osservazioni sui singoli disegni di legge;

-          Formulando rilievi, in particolare, su:

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI (da estendere anche alle acque interne)

QUALIFICAZIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI (da qualificare come urbani)

STRUTTURE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI (da realizzare con certezza in tutti i punti di arrivo)

                COORDINAMENTO CON IL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA (direttiva 2019/883)

TECNICA DEL RINVIO NORMATIVO – ACCORDI DI PROGRAMMA (per evitare l’eccessivo rinvio a successiva decretazione e per la definizione di modalità semplificate e sicure per il trasporto dei rifiuti accidentalmente pescati mediante accordi di programma)

                DISCIPLINA DEI MATERIALI SPIAGGIATI – BIOMASSE ALGALI (per la valorizzazione di progetti di economia circolare).

Disposizioni in materia ambientale

Collegato ambientale

 

ž Ministero ambiente

ž Ministero politiche agricole

ž Tavolo dei 10

ž Commissioni parlamentari

 

Confcooperative, insieme alle altre organizzazioni del Tavolo dei 10, ha avviato le interlocuzioni politico-istituzionali per la valutazione delle norme proposte nell’ambito del cd “collegato ambientale” e per la richiesta di inserimento di specifiche proposte normative.

La proposta di provvedimento, disponibile in un testo informale, non risulta ancora definita formalmente ed ufficialmente.

Bruciatura residui di potatura

Disciplina articolo art. 182, comma 6-bis del codice ambientale (d.lgs n.152 del 2006) che esclude che rientrino nell'attività di smaltimento, fase

residuale della gestione di rifiuti, "le attività di raggruppamento e abbruciamento in

piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione" in quanto costituenti "normali pratiche agricole consentite per il

reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti".

ž Ministero ambiente

ž Ministero politiche agricole

ž Regioni

Nell’ambito dei lavori per l’attuazione dell’Accordo sulla qualità dell’aria nell’area Bacino-Padana è stata ipotizzata la progressiva soppressione della possibilità di bruciare in campo i residui di potatura.

Il Ministero delle politiche agricole ed il Ministero dell’ambiente hanno avviato un tavolo di lavoro per valutare le modalità di revisione della disciplina e di avvio di filiere virtuose per la valorizzazione dei residui vegetali.

 

Tutte le organizzazioni hanno evidenziato l’impossibilità di eliminare nel breve periodo la pratica ora consentita per legge ed hanno rappresentato la propria disponibilità a studiare filiere alternative di valorizzazione.

FANGHI DI DEPURAZIONE

Riscrittura della disciplina in materia di fanghi di depurazione

ž Ministero ambiente

ž Ministero politiche agricole

 

La Segreteria tecnica del Ministero dell’ambiente ha riavviato i lavori per la definizione di una normativa organica sui fanghi di depurazione, a partire dal lavoro condiviso dalle organizzazioni agricole con il Ministero delle politiche agricole.

 





ENERGIA E CLIMA

NORMATIVA ENERGIA e CLIMA

RIFERIMENTI

OGGETTO

PROFILI DI INTERESSE

PRECEDENTI O RIFERIMENTI

SUPERBONUS 110

 

-    Articolo 119 del DL “Rilancio” (DL Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77)

 

-    Decreti attuativi del MISE del 6/8/2020 sui requisiti tecnici e delle asseverazioni sul Superbonus 110% (in GU n. 246 del 5/10/2020)

 

Superbonus 110

L’articolo 119 del DL “Rilancio” introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Come chiarito dalla Agenzia delle entrate, le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di: recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del TUIR inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus) e riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche quelli: di recupero del patrimonio edilizio; di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate); per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

·                     i condomìni;

·                     le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

·                     gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

·                     le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

·                     le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

·                     le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Risultano quindi pubblicati i decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico

In particolare, si tratta:

a) del Decreto 6 agosto 2020 concernente “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”;

b) del Decreto riguardante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

Nello specifico, i due provvedimenti ministeriali definiscono sia i requisiti tecnici per accedere al Superbonus sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione.

Cfr. Circolari

 

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA:

Circolare 28/2020 del 21/9/2020

Circolare 20/2020 del 28/7/2020

 

HABITAT:

Circolare n. 23 del 31/8/2020

Circolare 27 del 7/10/2020

Cfr. anche circolari 19/2020 e 21/2020

 

Vd anche

Guida Agenzia delle entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69

 

COMUNITÀ ENERGETICHE ED AUTOCONSUMO

Decreto Ministero sviluppo economico 15 settembre 2020

 

COMUNITÀ ENERGETICHE ED AUTOCONSUMO

Il 15 settembre u.s., il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il Decreto che dà il via alla sperimentazione delle configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche.  Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita ed alla responsabilizzazione dei consumatori, le comunità energetiche rappresentano un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi ed alla partecipazione locale.

Obiettivo del provvedimento è quello di rendere operativa la misura introdotta a dicembre 2019 con il cosiddetto decreto “Milleproroghe” (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), che ha anticipato, in via sperimentale e transitoria, il recepimento

-              della direttiva UE n.2018/2001 (che, agli articoli 21 e 22, disciplina autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile)

-              della direttiva UE n.2019/944 (in cui sono disciplinati i principi che dovranno regolare le comunità energetiche dei cittadini).

Cfr. Circolare Servizio Ambiente n. 29/2020

Prot. n.3136 /2020/MAP

 

LEGGE 11 settembre 2020, n.120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

 (decreto “Semplificazioni")

 

Conversione in legge del DL “Semplificazioni”

Con la pubblicazione della legge 11 settembre 2020, n. 120 è stato convertito in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (meglio noto come decreto "Semplificazioni").

In estrema sintesi, con riferimento al settore energetico, si segnalano le seguenti disposizioni

-    SEMPLIFICAZIONE ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FER

Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale deve avere ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. Alcune tipologie di interventi su impianti esistenti e di modifiche di progetti autorizzati, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse (e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento), sono autorizzabili mediante una "dichiarazione di inizio lavori asseverata". Tali interventi non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, nè all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.

-    FOTOVOLTAICO A TERRA

Vengono introdotte due importanti eccezioni alla norma che vieta l'accesso agli incentivi statali per le FER agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

Le eccezioni riguardano:

• impianti fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come "siti di interesse nazionale";

• impianti fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cavi o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per le quali sia attestato il completamento delle attività di recupero e rispristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio.

-    CONTO ENERGIA E TREMONTI AMBIENTE

Viene differito, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, il termine entro il quale è possibile presentare all'Agenzia delle entrate la comunicazione per sanare l'incompatibilità tra la detassazione per investimenti ambientali, prevista dalla "Tremonti ambiente", con le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto energia.

-    SEMPLIFICAZIONI AUTORIZZATIVE IMPIANTI ACCUMULO

Vengono regolamentate le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico. A seconda dell'ubicazione del sistema di accumulo e della potenza e tipologia di impianti cui esso è collegato, gli accumuli elettrochimici sono sottoposti a differenti iter: attività libera (quindi senza il rilascio di un titolo abilitativo), procedura abilitativa semplificata o autorizzazione unica.

-    RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Vengono semplificate le norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Oltre a favorire l'accessibilità alle infrastrutture di ricarica, è stabilito anche che il rilascio delle concessioni per le aree di servizio (compreso il rinnovo di quelle esistenti) sia subordinato all'obbligo di dotarsi di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Inoltre, viene specificato che la ricarica del veicolo elettrico, qualora effettuata "all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica" e "su strade private non aperte all'uso pubblico", è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.

-    SUPERBONUS 110% E CONDOMINI

Viene introdotta la possibilità, per il singolo condomino, di realizzare a proprie spese interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e interventi agevolati dal superbonus 110%, "anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile". Si tratta di una disposizione che può risultare utile per quei casi in cui in un condominio non si riesca a raggiungere l’intesa per eseguire lavori quali l'eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento energetico o sismico, l'installazione di pannelli fotovoltaici o colonnine di ricarica per auto elettriche.

INCENTIVI E CONTROLLI GSE

Si introduce una moratoria per i titolari di quei progetti già ammessi agli incentivi e di seguito annullati dal GSE.  Apportando una modifica al comma 3, articolo 42 del Dlgs 28/2011, la nuova disposizione stabilisce che la decadenza dagli incentivi possa avvenire solo in presenza delle condizioni dell’annullamento d’ufficio, di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990.

In pratica, grazie a questa modifica gli operatori economici titolari di progetti già ammessi, ma colpiti da provvedimenti di annullamento del GSE, intervenuti dopo il termine generale di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela, potranno vedere i propri progetti riammessi al meccanismo dei TEE. Tranne, ovviamente, in casi particolari di condotte fraudolente o, comunque, penalmente rilevanti.

-    ENERGIA EROGATA ALLE NAVI IN PORTO E ONERI DI SISTEMA

Viene esclusa l'applicazione degli oneri generali di sistema alle forniture di energia elettrica, erogate da impianti a terra a navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

-    ABROGAZIONE DELL’ESTENSIONE DELLO SCAMBIO SUL POSTO "ALTROVE"

In fase di conversione in legge, dal provvedimento è stata eliminata la disposizione inizialmente prevista dal decreto-legge, che estendeva ai Comuni fino a 20mila abitanti la possibilità di fruire dello scambio sul posto "altrove", senza alcun limite di potenza degli impianti.

Cfr. Circolare Servizio Ambiente n.22/2020 prot. n. 2710/2020 del 7 agosto 2020

 

Per le disposizioni relative a Ambiente cfr. Sezione Normativa Ambiente

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione del 15 settembre 2020 sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile

Finanziamento energia rinnovabile

Il regolamento stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione e il funzionamento del meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile.

Il meccanismo sostiene la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili in tutta l’Unione.

In particolare, per conseguire gli obiettivi 2030, gli Stati membri potranno sostenere le fonti energetiche alternative fuori dai propri confini mediante un meccanismo unionale.

A tal fine, il meccanismo previsto dal regolamento svolge due funzioni:

(a) fornire sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione allo scopo di colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione;

(b) contribuire al quadro favorevole sostenendo in tal modo la diffusione dell’energia rinnovabile in tutta l’Unione, indipendentemente dal divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione (la funzione «abilitante»).

A norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999, il meccanismo può essere finanziato da pagamenti degli Stati membri, da fondi dell’Unione o da contributi del settore privato. Il meccanismo può ricevere pagamenti volontari da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 o pagamenti supplementari da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

Il meccanismo può ricevere contributi di bilancio da altri programmi dell’Unione conformemente agli atti di base applicabili. Qualora gli atti di base applicabili lo prevedano, tali contributi sono utilizzati conformemente alle disposizioni del presente regolamento, in particolare per contribuire al quadro favorevole a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione decide per quali inviti debbano essere utilizzati tali contributi.

Il meccanismo può ricevere contributi del settore privato da qualsiasi entità privata, sia essa una persona fisica o giuridica. Prima di trasferire il proprio contributo al meccanismo, l’entità privata può indicare una preferenza per l’invito a presentare proposte cui è destinato il proprio pagamento, o per un tipo di tecnologia o di uso finale che desidera sostenere, senza distorsioni della concorrenza sul mercato, e può chiedere di ricevere le garanzie di origine che potrebbero essere rilasciate per la produzione di energia rinnovabile. La Commissione può tenere conto di tale preferenza, pur non essendo a essa vincolata. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni sugli elementi finali dell’invito a presentare proposte, l’entità privata dovrà versare il proprio contributo al meccanismo.

Regolamento disponibile al seguente link:

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1294&from=EN

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(in G.U. n.180 del 18 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

Decreto “Rilancio”

Conversione in legge

Con legge n.77 del 17 luglio 2020 è stato convertito in legge il cd “Decreto Rilancio”, decreto che, nella versione integrata con la legge di conversione, consta di 266 articoli.

Con specifico riferimento alle materie dell’ambiente e dell’energia, si segnala come sebbene all’ambiente sia dedicato lo specifico Capo VII del Titolo VIII (artt.227 e seguenti), sono rinvenibili all’interno del testo diverse disposizioni di interesse.

In particolare, si segnalano:

art. 30 - riduzione degli oneri delle bollette elettriche

-                      art. 41 - misure urgenti a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi

-                      art. 42 – bis- disposizioni concernenti l’innovazione tecnologica in ambito energetico

-                      art. 44 - incremento del fondo per lacquisto di autoveicoli a basse emissioni di co2 g/km

-                      art. 44 – bis - modifica allarticolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi

-                      art. 119 - incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

-                      art. 132 - disposizioni in materia di pagamenti dellaccisa sui prodotti energetici

art. 229 - misure per incentivare la mobilità sostenibile

Cfr. Circolare Servizio Ambiente n.20/2020

 

Per le norme in materia di ambiente vedi sezione Normativa Ambiente

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE ENERGIA e CLIMA

RIFERIMENTI

OGGETTO

PROFILI DI INTERESSE

COLLEGAMENTI

PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE ISTITUISCE IL QUADRO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

 

(LEGGE EUROPEA SUL CLIMA)

 

COM(2020) 563 final

2020 del 17.9.2020

MODIFICA LEGGE EUROPEA SUL CLIMA

La nuova proposta modifica la proposta iniziale della Commissione (COM (2020) 80 final) per includere l'obiettivo riveduto nella Legge europea sul clima.

In particolare, il 4 marzo 2020 la Commissione aveva adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima).

La proposta di regolamento che istituisce la legge europea sul clima rientra in un più ampio pacchetto di azioni ambiziose annunciato nella comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo.

La proposta originaria stabiliva che la Commissione avrebbe presentato entro settembre 2020 un piano corredato di una valutazione d'impatto inteso ad aumentare in modo responsabile l'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, portandolo almeno al 50 % e verso il 55 % rispetto ai livelli del 1990 e che avrebbe proposto di modificare la proposta di regolamento di conseguenza.

Il Piano dell'obiettivo climatico 2030 dimostra che aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il 2030 ad almeno il 55 % è sia praticabile sia foriero di benefici.

Al fine di conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, si propone pertanto di aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il 2030 ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, emissioni e assorbimenti compresi.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0563&from=EN

DM FER 2019

Regolamento Operativo per l'Accesso agli incentivi con Allegati

 

GSE – 30 settembre 2020

DM FER - Regolamento operativo GSE

Il documento segue il Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste, anch’esso pubblicato sul sito del GSE (www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/documenti) e qui integralmente richiamato, insieme al quale costituisce genericamente il Regolamento Operativo del DM 4 luglio

2019.

Nel testo sono illustrate le regole operative delle disposizioni del DM 4 luglio 2019 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”, entrato in vigore il 10 agosto 2019 (nel seguito, “DM2019”), con riferimento alla presentazione delle istanze di accesso agli incentivi che i Soggetti Responsabili degli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste dello stesso decreto, devono presentare a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto.

L’aggiornamento della precedente versione 1.0, in particolare, è stato predisposto per tenere conto delle novità introdotte dall’art.56 del DL 76/2020, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, coordinato con la Legge 120/2020 (nel seguito, “DL 76/2020”).

Il documento si articola nei seguenti capitoli:

- Capitolo 3 – “INQUADRAMENTO GENERALE”, nel quale sono fornite le precisazioni ritenute necessarie per considerare un impianto in esercizio e per la corretta individuazione della tipologia di intervento realizzata, oltre alle modalità di calcolo degli incentivi spettanti;

- Capitolo 4 – “RICHIESTA ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI”, ove sono esplicitate le modalità per la presentazione delle istanze di accesso agli incentivi degli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie di Registri e Aste e le modalità con cui è svolto il processo di valutazione di quest’ultime, la stipula dei contratti e l’erogazione degli incentivi per gli impianti risultati idonei.

- Capitolo 5 – “CONTROLLI E VERIFICHE E GESTIONE ESERCIZIO”, in cui sono indicati i principi sulla base dei quali il GSE effettua i controlli previsti dal DM 31 gennaio 2014

Il documento è reperibile al seguente link:

 

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%20FER%202019%20Regolamento%20Operativo%20per%20l%20Accesso%20agli%20incentivi%20con%20Allegati.pdf

DELIBERA ARERA

4 AGOSTO 2020, N. 318/2020/R/EEL

AUTOCONSUMO COLLETTIVO E CONDIVISIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DI COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE - Regolazione delle partite economiche - Attuazione articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ("Milleproroghe")

AUTOCONSUMO COLLETTIVO E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVAVILE

Con la delibera 318/2020/R/eel, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 42bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8), tenendo conto anche delle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

In particolare, la delibera 318/2020/R/eel (che segue il DCO 112/2020/R/eel) conferma un modello regolatorio virtuale che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal

consumo in sito dell’energia elettrica localmente prodotta:

• evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie (quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - SSPC);

• mantenendo separata evidenza dei benefici associati all’autoconsumo (che non dipendono da fonti, tipologia di reti e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti e/o delle tecnologie);

Tale modello regolatorio virtuale prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), erogando il “servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo” (c.d.: servizio di energia condivisa), restituisca alcuni importi unitari forfetari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa relativa al “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente” o alla “comunità di energia rinnovabile”, al fine di valorizzazione l’energia elettrica condivisa tenendo conto di una stima della riduzione dei costi imputabile all’autoconsumo.

La delibera 318/2020/R/eel pone anche le basi per l’erogazione (tramite una procedura unificata, come previsto dal decreto-legge 162/2019) degli incentivi per il servizio di energia condivisa che verranno definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.arera.it/it/docs/20/318-20.htm

 

La scheda tecnica di sintesi è reperibile al seguente link:

https://www.arera.it/allegati/schede/318-20st.pdf

 

ATTIVITÀ IN CORSO – ENERGIA e CLIMA

OGGETTO

DESCRIZIONE

INTERLOCUTORI

ATTIVITÀ E POSIZIONAMENTO

COMUNITA’ ENERGETICHE E AUTOCONSUMO

Recepimento direttive (UE) 2018/2001 e 944/2019

Associazioni ambientaliste

Associazioni promozione fonti rinnovabili

Ministero sviluppo economico

 

 

Confcooperative, con le Federazioni di settore, sta portando avanti le interlocuzioni con altre associazioni, finalizzate a condividere una proposta normativa da veicolare nell’ambito dei lavori di recepimento delle nuove direttive in materia di energia

SUPERBONUS 110

PROPOSTE NORMATIVE O INTERPRETATIVE IN MATERIA DI SUPERBONUS 110

Gruppo di lavoro interno

Confcooperative, con le Federazioni di settore e le società di sistema, ha costituito un gruppo di lavoro finalizzato all’approfondimento delle diverse casistiche legate all’applicazione della disciplina del superbonus, con la finalità di definire eventuali proposte normative o predisporre richieste di chiarimento all’Agenzia delle entrate, in modo da garantire una adeguata ed efficace applicazione dello strumento e maggiore chiarezza nell’interpretazione delle disposizioni vigenti.

FOTOVOLTAICO A TERRA IN AREA AGRICOLA

VALUTAZIONE RICADUTE SUL TERRITORIO E SULLA PRODUZIONE LEGATE ALLA DIFFUSIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREA AGRICOLA

Associazioni ambientaliste

 

Confcooperative, con le Federazioni di settore, ha avviato le interlocuzioni con associazioni a tutela dell’ambiente, per la valutazione delle ricadute sul territorio e sulla produzione legate alla diffusione di impianti fotovoltaici in area agricola.

Scopo del lavoro è verificare la possibilità di individuare un modello virtuoso che possa promuovere lo sviluppo dell’energia da fonte fotovoltaica senza impatti negativi per il territorio e per il settore agricolo.

 

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