EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(DL 33/2020)
(DPCM 17 maggio 2020)
Sono stati pubblicati in G.U. sia il nuovo decreto legge che modifica il regime generale delle misure di contenimento del contagio (D.L. 33/2020, in GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020), sia il nuovo d.P.C.M. 17 maggio 2020, con il quale vengono concretamente adottate le misure, operative da oggi 18 maggio (GU n.126 del 17-5-2020) e che costituiscono il ventaglio di principi e regole di comportamento che disciplineranno la cd
“Fase 2”
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1. Il decreto legge 33/2020: la cornice legislativa della Fase 2
Prima di passare in rassegna le misure concretamente adottate si esamina il contenuto del decreto legge 33/2020 che, in combinato con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (v. Circolare del Servizio legislativo n. 21/2020), delinea la cornice legislativa che fonda e legittima le nuove misure restrittive della libertà della cd Fase 2 almeno fino al 31 luglio 2020:
Ø [Circolazione all’interno della regione] a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale adottati con d.d.P.C.M. o con provvedimenti del Ministero della salute o delle regioni[1]. Si tratta in particolare di tutti i divieti assoluti o relativi di spostamento, trasferimento e mobilità contenuti nei precedenti decreti del Presidente del Consiglio (da ultimo nel d.P.C.M. 26 aprile 2020). Tali misure potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
Ø [Spostamenti da una regione ad un’altra] fino al 2 giugno 2020 sono invece vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (anche se comporta lo spostamento da una regione ad un’altra). A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali potranno essere limitati solo in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree[2];
Ø [Spostamenti da e per l’estero[3]] fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati specificamente dai dd.P.C.M. di volta in volta emanati[4]. Anche per tali spostamenti, resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali;
Ø [Positivi al virus] è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata[5];
Ø [Quarantena precauzionale] la quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati specificamente dai dd.P.C.M. di volta in volta emanati[6];
Ø [Divieto di assembramenti] è vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (non è più in vigore un divieto assoluto di assembramento in luoghi privati). Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite volta per volta dai dd.P.C.M.[7] In ogni caso, le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro[8];
Ø [Chiusura di aree] il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Ø [Attività economiche e sociali[9]] le attività economiche, produttive e sociali – che potranno essere limitate solo con provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 2, DL 19/2020 e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità – devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali[10]. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale[11]. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio[12], nelle more dell’adozione dei dd.P.C.M., la Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive (rispetto a quelle disposte dai dd.P.C.M.);
Ø [Sanzioni[13]] le violazioni delle disposizioni del decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del decreto, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000[14][15]. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni[16].
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2. Il DPCM 17 maggio 2020: le nuove misure restrittive della Fase 2
Le nuove misure si applicano dal 18 maggio 2020 (in sostituzione di quelle del precedente dPCM 26 aprile 2020) e sono efficaci fino al prossimo 14 giugno 2020[17].
Il prefetto territorialmente competente assicurerà l’esecuzione delle misure[18].
Nel prosieguo analizzeremo le misure più rilevanti – rinviando al testo di legge per le misure in tema di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia, spostamenti da e per l’estero, navi da crociera e navi di bandiera estera – distinguendole per misure riguardanti lo svolgimento delle attività economiche (i), misure riguardanti altre attività (ii), altre misure restrittive della libertà delle persone (iii).
2.1. Misure riguardanti lo svolgimento delle attività economiche:
Ø le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che siano assicurati: la distanza interpersonale di almeno un metro (i); che gli ingressi avvengano in modo dilazionato (ii); che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (iii); il rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni (iv)[19]. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
Ø le attività dei servizi di ristorazione e bar (tra cui pub, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori (i) e che individuino protocolli o linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio (ii)[20]. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (i), il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali (ii) e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi (iii);
Ø le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi[21];
Ø i servizi bancari, finanziari, assicurativi restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
Ø l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, sono garantite nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
Ø quanto al trasporto:
§ il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto;
§ le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza sono tenute ad adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
§ le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, al dPCM in esame, nonché delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19, di cui all’allegato 15[22].
Ø in ordine alle attività professionali non sussistono limitazioni specifiche, ma solo raccomandazioni: massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (i); incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (ii); assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale (iii); incentivo alle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (iv);
Ø le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità – qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario – vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Ø le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità[23];
Ø le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al presente dPCM[24];
Ø infine, fatte salve le disposizioni previste per le diverse attività, tutte le attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettare:
§ i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12 al dPCM in esame;
§ nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13 al dPCM;
§ e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, al dPCM.
2.2. Misure riguardanti altre attività:
Ø [Scuole e Università] Continuano ad essere sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche “in presenza” nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza[25];
Ø [Musei] è nuovamente assicurato il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ma a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro[26];
Ø [Manifestazioni] È finalmente consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, ma soltanto in “forma statica”, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore;
Ø [Congressi, convegni] sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Più in generale è differita a data successiva al 14 giungo 2020 ogni altra attività convegnistica o congressuale.
Ø [Spettacoli] Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati (i) e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori (ii), con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala (iii)[27]. Restano sospesi in ogni caso gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni richieste e restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
Ø [Sale giochi] Restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Ø [Sport] A decorrere dal 25 maggio 2020, sarà consentita – ma nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento[28] – l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico[29].
Perdura invece il divieto di svolgimento e la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, così come restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Nondimeno, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse[30].
Ø [Centri benessere] Continuano ad essere sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.
2.3. Altre misure restrittive della libertà delle persone:
Ø [Febbre] per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), è previsto l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
Ø [Parchi, aree giochi, minori, centri estivi, attività sportiva all’aperto] è previsto il diritto limitato all’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, è consentito ma condizionato al rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia (v. allegato 8 al dPCM). Inoltre, a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia[31];
Ø [Culto] sono stabiliti limiti alla libertà di culto. In particolare l’accesso ai luoghi di culto avverrà con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro[32];
Ø [Accompagnatori dei pazienti] è confermato il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
Ø [RSA] è altresì confermato il limite all’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Ø [Personale Sanitario] per il personale sanitario è ribadito l’obbligo di attenersi alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità[33];
Ø [Anziani e malati cronici] per tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
Ø [Disabili] alle persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, è riconosciuto il diritto a ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista;
Ø [Associazioni di rappresentanza] le associazioni di categoria hanno l’obbligo di promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie[34];
Ø [PA e luoghi aperti al pubblico] per le pubbliche amministrazioni, le aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e tutti i locali aperti al pubblico, è posto l’obbligo di mettere a disposizione soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
Ø [Mascherine e DPI] per tutti, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza[35].
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[1] Adottati ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n- 19.
[2] Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, D.L. 19/2020.
[3] Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
[4] Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
[5] La violazione del divieto di mobilità in parola (salva l’integrazione del reato di cui all’art. 452, c.p., “Delitti colposi contro la salute pubblica”) è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata.
[6] Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
[7] Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
[8] Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
[9] Fra le attività sono specificamente disciplinate le attività di scuole e università. In particolare, si stabilisce che i provvedimenti restrittivi di cui all’art. 2, D.L. 19/2020, definiscono le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché di corsi professionali e delle attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.
[10] In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
[11] I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
[12] Accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020.
[13] Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
[14] La sanzione amministrativa si applica salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”). Se si applica la sanzione amministrativa, non si applicheranno le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
[15] Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta.
[16] All’atto dell’accertamento l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
[17] Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dal decreto.
[18] Il prefetto si avvale delle forze di polizia, del comando dei carabinieri, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell’ispettorato nazionale del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
[19] Ciò nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al dPCM in esame.
[20] Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al dPCM.
[21] Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al dPCM in esame. Resta in ogni caso consentito lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del dPCM 26 aprile 2020 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri e attività connesse).
[22] -In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le Linee guida, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il Protocollo condiviso.
[23] I protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al dPCM in esame. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi; 2) l’accesso dei fornitori esterni; 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti; 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti; 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari; 9) le spiagge di libero accesso.
[24] I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 4) l’accesso dei fornitori esterni; 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.
[25] Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia. Possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita a partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza.
[26] Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori.
[27] Le regioni possono stabilire una diversa data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9 del dPCM in esame.
[28] A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni. Le Regioni possono altresì stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
[29] È da subito consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
[30] Sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. Per l’attuazione delle linee guida, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Inoltre, i soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.
[31] Sempre, beninteso, con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia. Le Regioni possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
[32] Inoltre le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 al dPCM in esame.
[33] I responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.
[34] Sono riportate all’allegato 16 al Dpcm.
[35] Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. A tali fini, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.