Circolari

Circ. n. 33/2017

DPCM 4 settembre 2017, n. 150 Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2017).

Come noto, la legge di bilancio del 2017(1) ha introdotto vari interventi in materia pensionistica per agevolare l’uscita dei lavoratori prossimi alla pensione ma che, alla luce della riforma pensionistica del dicembre 2011, hanno dovuto rinviare il pensionamento.

Con il DPCM in oggetto si dà attuazione a quella misura di flessibilità in uscita definito APE VOLONTARIA che si sostanzia nella libera volontà per un lavoratore almeno 63enne e a cui mancano massimo 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia, di avvantaggiarsi di un vero e proprio prestito economico per anticipare la sua uscita dal lavoro (anticipo finanziario a garanzia pensionistica).

Successivamente, all’atto del suo effettivo pensionamento, il lavoratore dovrà restituire il prestito ricevuto in maniera proporzionale al periodo di anticipo richiesto con una trattenuta mensile sulla sua pensione fino alla completa restituzione del prestito e per un massimo di 20 anni.

Le norme applicative contenute nel decreto in oggetto, in vigore dal 18 ottobre u.s., tuttavia NON rendono ancora OPERATIVO il percorso.

Infatti, per completare il quadro applicativo mancano ancora gli accordi tra MEF/Ministero del Lavoro e ABI/ANIA, relativi gli aspetti finanziari e assicurativi che riguardano il prestito, e che dovrebbero essere sottoscritti entro la metà di novembre. Completeranno il quadro normativo le istruzioni dell’INPS, Ente attuatore della procedura.

Sottolineiamo che lo strumento contiene anche la possibilità per il datore di lavoro d’incentivare economicamente l’uscita anticipata di propri lavoratori (APE AZIENDALE), dinamica che potrebbe interessare diverse nostre imprese in un’ottica di ricambio della forza lavoro.

Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 172, della legge n. 232/2016,  previo accordo individuale con il lavoratore, i datori di lavoro, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà possono incrementare la singola posizione accumulata presso l’INPS (montante contributivo) con un versamento in unica soluzione pari almeno, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo, alle soglie minime applicabili alla contribuzione volontaria (rapportate alla singola retribuzione, ma come minimo pari circa 60 € a settimana).

In questo modo, le somme pagate dall’impresa per accrescere il montante contributivo del lavoratore in APE, vanno ad aumentare la sua futura pensione, mettendo lo stesso lavoratore in una posizione economica migliore per affrontare il periodo di rimborso del prestito ricevuto.

Questo prestito deve garantire al lavoratore un reddito sufficiente per tutti i mesi mancanti al raggiungimento della pensione (reddito-ponte). È di tutta evidenza che, cessando l’attività lavorativa ma non avendo ancora diritto alla pensione, si vuole evitare di creare un nuovo contingente di persone senza un reddito certo. Inoltre, questo meccanismo non grava sulle casse dello Stato come in passato (esodati).

Lo scenario rappresentato dovrebbe far sì che un lavoratore interessato ad un’uscita anticipata possa valutare con la sua azienda il percorso e ritenere più praticabile l’accesso all’APE perché, il costo del prestito che dovrà sostenere in futuro, risulterà minore in presenza di un contributo aziendale.

In attesa delle istruzioni dell’INPS, segnaliamo che la presenza di un incentivo aziendale al pensionamento anticipato dovrà essere indicato dal lavoratore in sede di presentazione della domanda, a cui dovrà essere allegato l’accordo individuale (cfr. Allegato 5 del DPCM).

L’APE aziendale rappresenta così una possibile declinazione dell’APE volontaria, i cui tratti principali sono riassunti di seguito.

L’APE VOLONTARIA IN SINTESI

Si concretizza nell’erogazione di un c.d. reddito-ponte che permette ai lavoratori over 63 e con almeno 20 anni di contributi versati (computati in settimane secondo le regole generali), di uscire anticipatamente dal lavoro con l’erogazione, attraverso il prestito, di una parte della futura pensione per gli anni che li separano dall’età di accesso effettivo alla pensione stessa.

L’ammontare del prestito verrà scelto liberamente dal soggetto in APE (contenuto tuttavia in un minimo e in un massimo) e verrà rimborsato in rate mensili nell’arco di 20 anni, con una trattenuta operata dall’INPS sulla pensione (sulla 13esima non graverà alcuna trattenuta).

Il costo del prestito sarà rappresentato dagli interessi dovuti e dal premio assicurativo del rischio di premorienza (in modo che il debito non ricada sugli eredi) secondo i tassi che saranno individuati negli accordi quadro in via di definizione con il sistema bancario e assicurativo.

La quota interessi e il premio assicurativo saranno detraibili fiscalmente per un valore pari al 50%.

Rispetto alla durata, l’anticipo potrà andare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni e 7 mesi, mentre per quanto riguarda l’ammontare del prestito lo stesso dovrà essere ricompreso tra un minimo di 150 € mensili e una rata massima proporzionata alla pensione netta decurtata della stessa rata (max 90% della pensione netta per un anticipo inferiore a 1 anno; max 85% per anticipo compreso tra 1 anno e 2 anni; max 80% per anticipo compreso tra 2 e 3 anni e max 75% per anticipi oltre i 3 anni).

La pensione futura, al netto della rata di restituzione, dovrà comunque essere superiore a 1,4 volte il trattamento pensionistico minimo (quindi circa 705 € nel 2017).

In caso di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita e quindi di ulteriore allungamento dell’età di pensionamento di vecchiaia, si dovrà indicare in sede di domanda l’eventuale accesso al finanziamento supplementare che scatterà in questo caso per poter incassare il reddito-ponte per l’ulteriore lasso di tempo inizialmente non previsto.

Vincoli aggiuntivi da rispettare ricorrono in presenza di ulteriori rate per altri prestiti o per debiti erariali in capo allo stesso soggetto.

Sarà sempre possibile interrompere l’APE (recesso) o richiedere l’estinzione anticipata (parziale o integrale) del debito.

A livello operativo i soggetti interessati dovranno rivolgersi all’INPS presentando la domanda di certificazione del diritto di poter ricorrere all’anticipo e, successivamente, la domanda di APE vera e propria contestualmente alla domanda di pensione di vecchiaia (in allegato al decreto è già presente tutta la relativa modulistica).

L’INPS metterà a disposizione sul proprio sito un simulatore che permetterà di calcolare la rata di restituzione corrispondente al prestito che si intende richiedere. Auspichiamo che il simulatore possa consentire anche di valorizzare l’eventuale compensazione in aumento sulla pensione futura derivante eventualmente dal versamento di un contributo datoriale (APE aziendale).

Entro 60 giorni dalla richiesta di certificazione del diritto, l’INPS risponderà al singolo soggetto offrendo anche informazioni circa durata e ammontare minimo/massimo di APE ottenibile.

I soggetti in possesso della certificazione potranno presentare la relativa domanda indicando durata e ammontare del prestito, nonché banca finanziatrice e assicuratrice.

L’INPS colloquierà telematicamente con le banche e le assicurazioni interessate ai fini dell’accoglimento della domanda di APE.

Nella domanda di APE bisognerà indicare anche l’eventuale corresponsione dei ratei arretrati, per quei soggetti che volessero far decorrere la misura per periodi già trascorsi (la sperimentazione di questo strumento risulta infatti essere praticabile dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018).

Invece, come già anticipato, nella contestuale domanda di pensione si potrà specificare l’eventuale presenza di un incentivo aziendale al pensionamento anticipato del lavoratore, con allegato il relativo accordo individuale (APE aziendale).

Dopo le opportune verifiche, una volta accolte le domande, il reddito-ponte richiesto verrà erogato in (12) rate mensili. Raggiunta l’età di vecchiaia la pensione sarà erogata al netto della rata di ammortamento per 20 anni, decorsi i quali l’INPS erogherà l’intera pensione senza più alcuna riduzione (sarà infatti completata la restituzione del prestito).



(1) Nostra circolare n. 1 del 4 gennaio 2017.

Come noto, la legge di bilancio del 2017(1) ha introdotto vari interventi in materia pensionistica per agevolare l’uscita dei lavoratori prossimi alla pensione ma che, alla luce della riforma pensionistica del dicembre 2011, hanno dovuto rinviare il pensionamento.

Con il DPCM in oggetto si dà attuazione a quella misura di flessibilità in uscita definito APE VOLONTARIA che si sostanzia nella libera volontà per un lavoratore almeno 63enne e a cui mancano massimo 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia, di avvantaggiarsi di un vero e proprio prestito economico per anticipare la sua uscita dal lavoro (anticipo finanziario a garanzia pensionistica).

Successivamente, all’atto del suo effettivo pensionamento, il lavoratore dovrà restituire il prestito ricevuto in maniera proporzionale al periodo di anticipo richiesto con una trattenuta mensile sulla sua pensione fino alla completa restituzione del prestito e per un massimo di 20 anni.

Le norme applicative contenute nel decreto in oggetto, in vigore dal 18 ottobre u.s., tuttavia NON rendono ancora OPERATIVO il percorso.

Infatti, per completare il quadro applicativo mancano ancora gli accordi tra MEF/Ministero del Lavoro e ABI/ANIA, relativi gli aspetti finanziari e assicurativi che riguardano il prestito, e che dovrebbero essere sottoscritti entro la metà di novembre. Completeranno il quadro normativo le istruzioni dell’INPS, Ente attuatore della procedura.

Sottolineiamo che lo strumento contiene anche la possibilità per il datore di lavoro d’incentivare economicamente l’uscita anticipata di propri lavoratori (APE AZIENDALE), dinamica che potrebbe interessare diverse nostre imprese in un’ottica di ricambio della forza lavoro.

Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 172, della legge n. 232/2016,  previo accordo individuale con il lavoratore, i datori di lavoro, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà possono incrementare la singola posizione accumulata presso l’INPS (montante contributivo) con un versamento in unica soluzione pari almeno, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo, alle soglie minime applicabili alla contribuzione volontaria (rapportate alla singola retribuzione, ma come minimo pari circa 60 € a settimana).

In questo modo, le somme pagate dall’impresa per accrescere il montante contributivo del lavoratore in APE, vanno ad aumentare la sua futura pensione, mettendo lo stesso lavoratore in una posizione economica migliore per affrontare il periodo di rimborso del prestito ricevuto.

Questo prestito deve garantire al lavoratore un reddito sufficiente per tutti i mesi mancanti al raggiungimento della pensione (reddito-ponte). È di tutta evidenza che, cessando l’attività lavorativa ma non avendo ancora diritto alla pensione, si vuole evitare di creare un nuovo contingente di persone senza un reddito certo. Inoltre, questo meccanismo non grava sulle casse dello Stato come in passato (esodati).

Lo scenario rappresentato dovrebbe far sì che un lavoratore interessato ad un’uscita anticipata possa valutare con la sua azienda il percorso e ritenere più praticabile l’accesso all’APE perché, il costo del prestito che dovrà sostenere in futuro, risulterà minore in presenza di un contributo aziendale.

In attesa delle istruzioni dell’INPS, segnaliamo che la presenza di un incentivo aziendale al pensionamento anticipato dovrà essere indicato dal lavoratore in sede di presentazione della domanda, a cui dovrà essere allegato l’accordo individuale (cfr. Allegato 5 del DPCM).

L’APE aziendale rappresenta così una possibile declinazione dell’APE volontaria, i cui tratti principali sono riassunti di seguito.

L’APE VOLONTARIA IN SINTESI

Si concretizza nell’erogazione di un c.d. reddito-ponte che permette ai lavoratori over 63 e con almeno 20 anni di contributi versati (computati in settimane secondo le regole generali), di uscire anticipatamente dal lavoro con l’erogazione, attraverso il prestito, di una parte della futura pensione per gli anni che li separano dall’età di accesso effettivo alla pensione stessa.

L’ammontare del prestito verrà scelto liberamente dal soggetto in APE (contenuto tuttavia in un minimo e in un massimo) e verrà rimborsato in rate mensili nell’arco di 20 anni, con una trattenuta operata dall’INPS sulla pensione (sulla 13esima non graverà alcuna trattenuta).

Il costo del prestito sarà rappresentato dagli interessi dovuti e dal premio assicurativo del rischio di premorienza (in modo che il debito non ricada sugli eredi) secondo i tassi che saranno individuati negli accordi quadro in via di definizione con il sistema bancario e assicurativo.

La quota interessi e il premio assicurativo saranno detraibili fiscalmente per un valore pari al 50%.

Rispetto alla durata, l’anticipo potrà andare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni e 7 mesi, mentre per quanto riguarda l’ammontare del prestito lo stesso dovrà essere ricompreso tra un minimo di 150 € mensili e una rata massima proporzionata alla pensione netta decurtata della stessa rata (max 90% della pensione netta per un anticipo inferiore a 1 anno; max 85% per anticipo compreso tra 1 anno e 2 anni; max 80% per anticipo compreso tra 2 e 3 anni e max 75% per anticipi oltre i 3 anni).

La pensione futura, al netto della rata di restituzione, dovrà comunque essere superiore a 1,4 volte il trattamento pensionistico minimo (quindi circa 705 € nel 2017).

In caso di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita e quindi di ulteriore allungamento dell’età di pensionamento di vecchiaia, si dovrà indicare in sede di domanda l’eventuale accesso al finanziamento supplementare che scatterà in questo caso per poter incassare il reddito-ponte per l’ulteriore lasso di tempo inizialmente non previsto.

Vincoli aggiuntivi da rispettare ricorrono in presenza di ulteriori rate per altri prestiti o per debiti erariali in capo allo stesso soggetto.

Sarà sempre possibile interrompere l’APE (recesso) o richiedere l’estinzione anticipata (parziale o integrale) del debito.

A livello operativo i soggetti interessati dovranno rivolgersi all’INPS presentando la domanda di certificazione del diritto di poter ricorrere all’anticipo e, successivamente, la domanda di APE vera e propria contestualmente alla domanda di pensione di vecchiaia (in allegato al decreto è già presente tutta la relativa modulistica).

L’INPS metterà a disposizione sul proprio sito un simulatore che permetterà di calcolare la rata di restituzione corrispondente al prestito che si intende richiedere. Auspichiamo che il simulatore possa consentire anche di valorizzare l’eventuale compensazione in aumento sulla pensione futura derivante eventualmente dal versamento di un contributo datoriale (APE aziendale).

Entro 60 giorni dalla richiesta di certificazione del diritto, l’INPS risponderà al singolo soggetto offrendo anche informazioni circa durata e ammontare minimo/massimo di APE ottenibile.

I soggetti in possesso della certificazione potranno presentare la relativa domanda indicando durata e ammontare del prestito, nonché banca finanziatrice e assicuratrice.

L’INPS colloquierà telematicamente con le banche e le assicurazioni interessate ai fini dell’accoglimento della domanda di APE.

Nella domanda di APE bisognerà indicare anche l’eventuale corresponsione dei ratei arretrati, per quei soggetti che volessero far decorrere la misura per periodi già trascorsi (la sperimentazione di questo strumento risulta infatti essere praticabile dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018).

Invece, come già anticipato, nella contestuale domanda di pensione si potrà specificare l’eventuale presenza di un incentivo aziendale al pensionamento anticipato del lavoratore, con allegato il relativo accordo individuale (APE aziendale).

Dopo le opportune verifiche, una volta accolte le domande, il reddito-ponte richiesto verrà erogato in (12) rate mensili. Raggiunta l’età di vecchiaia la pensione sarà erogata al netto della rata di ammortamento per 20 anni, decorsi i quali l’INPS erogherà l’intera pensione senza più alcuna riduzione (sarà infatti completata la restituzione del prestito).



(1) Nostra circolare n. 1 del 4 gennaio 2017.

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